Estratto determina AAM/A.I.C. n. 65 del 22 aprile 2021 
 
    Procedura europea n. NL/H/4859/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  SODIO  OXIBATO
ARISTO,  nella  forma  e  confezione  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e  domicilio
fiscale in Berlino, Wallenroder Straße 8-10, D-13435, Germania (DE). 
    Confezione: «500 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet  da  180
ml con  siringa  graduata  e  due  bicchieri  dosatori  -  A.I.C.  n.
049011012 (in base 10) 1GRQB4 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di
conservazione. 
      Per le condizioni di conservazione dopo la prima  apertura  del
medicinale vedere paragrafo 6.3 del riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto (RCP). 
      Per le condizioni  di  conservazione  dopo  la  diluizione  del
medicinale vedere paragrafo 6.3 del riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      principio attivo: ciascun ml di soluzione contiene  500  mg  di
sodio oxibato; 
      eccipienti: acqua depurata, acido malico per la correzione  del
pH, sodio idrossido per la correzione del pH. 
    Produttore  responsabile  del  rilascio  dei   lotti:   Laboserve
Pharmaceutical Industry S.A., 84, Ioannou Metaxastr., Koropi, Attica,
19441, Grecia. 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  della  narcolessia   con
cataplessia in pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «500 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet  da  180
ml con  siringa  graduata  e  due  bicchieri  dosatori  -  A.I.C.  n.
049011012 (in base 10) 1GRQB4 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «500 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet  da  180
ml con  siringa  graduata  e  due  bicchieri  dosatori  -  A.I.C.  n.
049011012 (in base 10) 1GRQB4 (in base 32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNRL  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica  limitativa  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialista neurologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.