IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare l'articolo 21, che ha prorogato le disposizioni sui c.d. "Covid hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2021, n. 99; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Vista la nota-mail del 29 aprile 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla preoccupante situazione epidemiologica che si sta registrando nel contesto internazionale ed in particolare nel subcontinente Indiano; Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ulteriori misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka; Ritenuto, altresi', necessario e urgente, in considerazione del persistente quadro epidemiologico internazionale, prorogare, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le misure urgenti disposte con le citate ordinanze 2 e 16 aprile 2021, nei termini di cui alla presente ordinanza; Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19. Alle stesse condizioni possono, altresi', fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati. 2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone nonche' a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la seguente disciplina: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso; d) isolamento nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorita' sanitaria o dalle autorita' di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario; e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento. 4. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell'isolamento, nei luoghi idonei indicati dall'autorita' sanitaria o dall'autorita' di protezione civile. 5. Resta altresi' fermo quanto stabilito all'allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio". 6. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza.