IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei  livelli  essenziali  di
assistenza  previsti  dalla  legislazione  vigente  e  delle  risorse
finanziarie  le  modalita'  e  i   criteri   di   trasferimento   dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della  giustizia  al  Servizio
sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei  rapporti  di
lavoro e delle  risorse  finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  ospedali   psichiatrici
giudiziari», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2014, n. 81; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  e
successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per
il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che
fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento  del  processo
di tali strutture e che prevede la possibilita'  per  le  regioni  di
modificare  entro  il  15  giugno  2014  i  programmi  presentati  in
precedenza,  al  fine  di  provvedere   alla   riqualificazione   dei
Dipartimenti di salute mentale, di contenere  il  numero  complessivo
dei  posti  letto  da  realizzare  nelle  strutture  sanitarie  e  di
destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle solo
strutture pubbliche; 
  Visto, altresi' il comma 2, del suddetto art.  3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1997,  ulteriori  requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  a  integrazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi  23
dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n.
448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30  dicembre
2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296,  24
dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n.
191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24  dicembre
2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190,  28
dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n.
205 e 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la  spesa  di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro  per  l'anno
2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla  procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione,  che
deve     consentire     la      realizzabilita'      di      progetti
terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione  delle  risorse
si provvede per stati di avanzamento  dei  lavori.  Per  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari - e'  stata  applicata  proporzionalmente  la
predetta riduzione di  29.204.796,00  euro,  per  un  valore  pari  a
2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
  per  un  valore  complessivamente  pari,  nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate; 
  Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del  citato  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che  le  regioni  possano
stipulare specifici accordi interregionali per  la  realizzazione  di
strutture comuni in cui ospitare  i  soggetti  internati  provenienti
dalle regioni stesse e che con decreto del Ministro della  salute  di
approvazione del programma si provvede anche a individuare,  in  caso
di accordo interregionale, la  regione  beneficiaria  della  relativa
somma; 
  Visto che il suindicato  decreto  del  Ministero  della  salute  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre 2012 ripartisce  alla  Regione  Toscana  la  somma  di  euro
9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di  euro  2.002.115,46  e
all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse siano  assegnate,  ad  ogni
singola  regione,  con  decreto  del   Ministro   della   salute   di
approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo  delle  risorse
ripartite; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23   maggio   2013,   n.   57   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 
  Visto  l'Accordo  sottoscritto  dalle  Regioni  Toscana  e   Umbria
approvato con deliberazione della Giunta regionale della  Toscana  n.
330 del 6 maggio 2013 e  con  deliberazione  della  Giunta  regionale
dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per  la  realizzazione  di  una
struttura  comune,  da  realizzare  nella  Regione  Toscana,  in  cui
ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Dato atto altresi' che detto Accordo dispone che le risorse pari  a
euro 2.002.115,46 ripartite alla Regione Umbria, dal  citato  decreto
interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla  Regione
Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui  ospitare
i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale della  Toscana
n. 715 del 26  agosto  2013  e'  stato  approvato  il  programma  per
l'utilizzo   delle   risorse    ripartite    dal    citato    decreto
interministeriale 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23  del  29  gennaio  2014,  che  assegna  alla
Regione Toscana la somma di euro 11.007.984,34 per lo svolgimento del
programma di realizzazione dei seguenti interventi denominati: 
    1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
euro 380.000,00; 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di euro 1.250.367,17; 
    3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per  un  importo  a  carico
dello Stato di euro 760.000,00; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI)
- Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato  di
euro 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di euro 7.367.250,00; 
  Preso atto che la Regione Toscana si e' avvalsa della  facolta'  di
modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato
art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22  dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione di Giunta della Regione Toscana n.  666  del
25 maggio  2015  recante:  «DGR  715/2013  -  Percorso  regionale  di
superamento dell'ospedale psichiatrico  giudiziario  -  Rimodulazione
con richiesta al Ministero della salute di revoca di  tre  interventi
diretti alla realizzazione di investimenti in sanita'  della  Regione
Toscana e di riassegnazione del finanziamento alle Aziende USL  n.  5
di Pisa e n.  8  di  Arezzo  per  la  realizzazione  delle  strutture
sanitarie destinate ad accogliere i pazienti, in attuazione dell'art.
3-ter della legge 9/2012»; 
  Visto il decreto  ministeriale  14  luglio  2015  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  189  del  17  agosto  2015,  che  approva  il
programma di rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 666  del  25  maggio
2015, confermando la realizzazione di due degli interventi  approvati
con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e precisamente: 
    «Struttura psichiatrica residenziale  "Le  Querce"  -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
euro 380.000,00; 
    «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" - Comune di Aulla  (MS)
- Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo  a  carico  dello
Stato di euro 760.000,00; 
  e revoca tre interventi di cui al decreto ministeriale 19  dicembre
2013 riassegnando le  rispettive  risorse  complessive  pari  a  euro
9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi: 
    «Modulo residenziale in struttura  terapeutico  riabilitativa  di
Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per  un  importo  a  carico  dello
Stato di euro 42.180,00; 
    «Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5  di
Pisa», per un importo a carico dello Stato di euro 61.750,00; 
    «Realizzazione  residenza  sanitaria  per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Area ospedaliera  di  Volterra  -  (attivazione
prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) -
Azienda USL 5 di Pisa, per un importo a carico dello  Stato  di  euro
9.764.054,34; 
  Vista la nota prot. n. 382269 del 15  ottobre  2019  (acquisita  al
prot.  DGPROGS  n.  30489/2019)  con  la  quale  la  Regione  Toscana
trasmette la deliberazione di Giunta  n.  1231  del  7  ottobre  2019
recante  «DGR  666/2015  -   Programma   regionale   di   superamento
dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Rimodulazione  con  richiesta
al Ministero della salute di revoca del finanziamento previsto per la
struttura "Le Querce" e riassegnazione dello stesso  all'Azienda  Usl
Toscana Centro per la realizzazione  della  nuova  residenza  per  le
misure di sicurezza di Empoli»; 
  Considerato  che  la  Regione  Toscana  con  la  citata  D.G.R.  n.
1231/2019 approva la  proposta  di  rimodulazione  del  programma  di
superamento dell'ospedale  psichiatrico  giudiziario  previsto  dalla
D.G.R n. 715/2013 e dalla D.G.R.  n.  666/2015,  come  approvato  dai
citati decreti ministeriali 19 dicembre 2013 e 14 luglio 2015; 
  Considerato altresi', che con la suindicata D.G.R. n. 1231/2019  la
regione chiede la revoca del  finanziamento  relativo  all'intervento
«Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di  Firenze
- AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello  Stato  di  euro
380.000,00 approvato con decreto  ministeriale  19  dicembre  2013  e
confermato con decreto ministeriale 14 luglio 2015, e la  contestuale
riassegnazione di  dette  risorse  per  la  realizzazione  del  nuovo
intervento  denominato  «Trasformazione  della   Casa   circondariale
femminile di via Valdorme Nuova, 15 - Empoli in  Residenza  sanitaria
per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) - Azienda
Usl Toscana Centro»; 
  Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 27790, il concerto
tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sull'importo complessivo pari  a  euro  11.007.984,35,  di  cui  euro
9.005.868,89 quali risorse ripartite alla  Regione  Toscana  ed  euro
2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal  decreto
interministeriale  28  dicembre  2012,  da  assegnare  alla   Regione
Toscana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del  Ministero
della salute del 19 dicembre 2013, e' revocato per la parte  relativa
all'assegnazione  alla  Regione  Toscana  della  somma  pari  a  euro
380.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Struttura
psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze -  AUSL  10
di Firenze».