IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'Organizzazione internazionale della vigna e
del vino (OIV); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  dei  mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)  n.  922/1972,
(CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare
l'art.  80,  dove  e'  previsto  che  la  Commissione   adotta,   ove
necessario, atti di esecuzione  che  stabiliscono  i  metodi  di  cui
all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti  elencati  nella
parte II dell'allegato VII e che tali metodi  si  basano  sui  metodi
pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi
siano inefficaci o inadeguati per conseguire  l'obiettivo  perseguito
dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  17  ottobre  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del  31
ottobre 2018, con  il  quale  al  laboratorio  Omnia  Lab  S.n.c.  di
Gianpaolo & Massimiliano Spina,  ubicato  in  Atripalda  (AV)  -  via
Fellitto snc, e' stata rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 aprile 2021; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   22   ottobre   2020,   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV; 
  Considerato che con decreto 22 dicembre  2009,  ACCREDIA  -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  i  requisiti  e  le  condizioni  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano  Spina,
ubicato in Atripalda (AV) -  via  Fellitto  snc,  e'  autorizzato  al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel   settore   vitivinicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.