IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del 16  aprile  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  107  del  9
maggio 2019 e sul sito internet del Ministero -  Sezione  qualita'  -
Vini DOP e IGP, concernente modifiche ordinarie del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di
Levante»; 
  Visto il successivo  decreto  di  rettifica  del  15  maggio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 116 del 20 maggio 2019 e sul sito internet del  Ministero
- Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente modifiche  ordinarie
del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta
dei vini «Liguria di Levante»; 
  Vista la richiesta  presentata  dal  Consorzio  volontario  per  la
tutela e la valorizzazione dei vini a DOP e IGP Colli di Luni, Cinque
Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante in data 12 aprile 2021
prot. n. 170265 del 14  aprile  2021,  con  la  quale  si  chiede  la
rettifica del comma 1 dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione
dell'Indicazione geografica protetta dei vini «Liguria  di  Levante»,
eliminando   l'obbligo   dell'imbottigliamento   all'interno    della
Provincia della Spezia,  considerato  che  tale  previsione  non  era
presente nel preesistente disciplinare  di  produzione,  ne'  e'  mai
stata presentata richiesta per un suo inserimento; 
  Vista la nota della Regione Liguria PG/2021/150348  del  26  aprile
2021 prot. n 193178 del 28  aprile  2021  con  la  quale  la  regione
esprime parere favorevole alla rettifica del comma 1 dell'art. 5  del
disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica  protetta  dei
vini «Liguria di Levante»; 
  Considerato che, a seguito di verifiche  effettuate,  e'  risultato
che in effetti la previsione dell'obbligo di imbottigliamento in zona
non  era  presente  nel  preesistente  disciplinare,  ne'  e'   stata
presentata a questo Ministero richiesta per  un  suo  inserimento,  e
che, pertanto, detta previsione all'art. 5, comma 1, del disciplinare
di produzione consolidato allegato al citato decreto 16  aprile  2019
trattasi di un mero errore verificatosi in  sede  di  predisposizione
del testo di disciplinare di cui trattasi; 
  Ritenuto di dover apportare la conseguente  rettifica  al  comma  1
dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al  sopra  citato
decreto del 16 aprile 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  5  del  disciplinare   di   produzione
dell'Indicazione geografica protetta dei vini «Liguria  di  Levante»,
cosi' come modificato con il decreto ministeriale 16 aprile 2019 e da
ultimo rettificato con decreto ministeriale 15 maggio 2019 richiamati
in premessa, e' sostituito dal testo allegato al presente decreto. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  3. Il presente decreto e il disciplinare di produzione  consolidato
con la modifica di cui al comma 1 sono pubblicati sul  sito  internet
del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP - e comunicati alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini