IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso  umano   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  in  particolare  il  capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, in  particolare  il
capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  concernente
«Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica»   che   prevede   la
classificazione  dei  medicinali  erogabili  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito con modificazioni nella legge 24  novembre  2003,  n.
326,  che  dispone  la  contrattazione  del  prezzo  per  i  prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 2  agosto  2019,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  avente  ad
oggetto «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n.  189  e
successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «entro il 30
settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le
aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»; 
  Visto altresi'  l'art.  48,  comma  33-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere
lo sviluppo del Paese e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici», convertito con  modificazioni,  nella  legge  24  novembre
2003, n. 326,  che  dispone  che  «alla  scadenza  del  brevetto  sul
principio  attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in  assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo
relativa   ad   un   medicinale   biosimilare   o    terapeuticamente
assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura  di  contrattazione
del   prezzo,   ai   sensi   del   comma   33,   con   il    titolare
dell'autorizzazione   in   commercio    del    medesimo    medicinale
biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Vista  la  determina  25  settembre  2015,  n.  1252  e  successive
integrazioni e  modificazioni,  concernente  la  «Rinegoziazione  del
prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  227  del  30  settembre  2015,  nonche'   la
successiva determina 12 ottobre 2015,  n.  1313,  recante  «Rettifica
della determina n. 1252/2015 del 25  settembre  2015,  relativa  alla
rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015; 
  Vista  la  determina  6  ottobre  2015,  n.  1267,   e   successive
integrazioni e modificazioni, concernente «Rinegoziazione del  prezzi
di rimborso dei medicinali  per  uso  umano  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale,  nell'ambito  di  raggruppamenti  di  medicinali
terapeuticamente  assimilabili»  e,  in  particolare,  l'allegato   C
contenente l'elenco delle  specialita'  medicinali  per  le  quali  i
titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso  alle  regioni,  con  le
modalita' gia' consentite del  pay-back,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2015; 
  Vista  la  determina  24  novembre  2015,  n.  1525,  e  successive
integrazioni e modificazioni, recante «Procedura  di  pay-back  (art.
9-ter, commi 10, lettera b),  e  11  del  decreto-legge  n.  78/2015,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  125/2015)  -   anni
2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  282  del  3
dicembre 2015; 
  Vista la determina 20 giugno 2019, n. 1035, recante «Rinegoziazione
del medicinale per uso umano  "Flutiformo",  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Tenuto conto della comunicazione  trasmessa  dall'AIFA  inviata  in
data 29 marzo 2021 (prot. n. 38366) e della nota  di  risconto  della
societa' pervenuta in data 1° aprile 2021 con cui e' stato confermato
il pay-back annuo pari a euro 637.986 per  i  periodi  successivi  al
2018-2019, ai fini del rinnovo automatico per il periodo 2020- 2021; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                        Condizioni negoziali 
 
  Relativamente  alle   confezioni   sottoindicate   del   medicinale
FLUTIFORMO: 
    confezione: 
      «50  microgrammi/5  microgrammi  per  erogazione,   sospensione
pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni -  A.I.C.
n. 042294013 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
    confezione: 
      «125  microgrammi/5  microgrammi  per  erogazione,  sospensione
pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni -  A.I.C.
n. 042294025 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
    confezione: 
      «250 microgrammi/10  microgrammi  per  erogazione,  sospensione
pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni -  A.I.C.
n. 042294037 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
  L'Azienda dovra' provvedere al pagamento di  un  pay-back  annuale,
pari  al  valore  indicato  alle  distinte  regioni  come   riportato
nell'allegato 1. 
  Le condizioni negoziali  si  rinnovano  automaticamente,  ai  sensi
della normativa vigente. 
  Validita' delle condizioni negoziali: ventiquattro mesi  a  partire
dal 1° gennaio 2020.