IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come  il  «decreto-legge  n.  351»),
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di   privatizzazione   e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo  dei
fondi comuni di investimento immobiliare; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1,  autorizza
il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   a   promuovere   la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
conferendo o trasferendo beni  immobili  ad  uso  diverso  da  quello
residenziale dello Stato, dell'amministrazione autonoma dei  Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con  uno
o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  e,  al  comma  2,  individua  la
disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni  immobili  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1; 
  Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto e  decreto
di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e  degli
altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del  precitato
art. 4, sono  stati  conferiti  e  trasferiti  al  fondo  immobiliare
denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di  seguito  il  «Fondo»)  i  beni
immobili indicati negli allegati a  tali  decreti  e  i  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005  (decreto
operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura) con i  quali
sono state emanate  disposizioni  volte  a  regolare  alcuni  aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento  e  trasferimento
al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione  di  tali
immobili  con  l'Agenzia  del  demanio  (nel   seguito   i   «decreti
attuativi»); 
  Visto l'accordo di indennizzo stipulato  il  29  dicembre  2005  ai
sensi dei decreti attuativi tra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e, tra  gli  altri,  il  Fondo  (nel  seguito  l'«accordo  di
indennizzo»); 
  Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  datati
26 aprile 2007, 11 dicembre 2012 e  1°  settembre  2016,  mediante  i
quali, in virtu' del citato accordo di indennizzo, si  e'  provveduto
alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero  di  porzioni  di
immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo (nel seguito i «decreti
di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 febbraio 2006, n. 28, (nel seguito «l'art. 4») che prevede  che  «A
migliore  interpretazione  e  rettifica  dell'allegato  1  del  primo
decreto di trasferimento emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004;
dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal  MEF
in data 23 dicembre 2004; dell'allegato  1  del  decreto  di  apporto
emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004  e  dell'allegato  1  del
decreto di indennizzo emanato dal  MEF  in  data  16  settembre  2005
devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli  effetti
dei predetti  decreti,  tutte  le  unita'  immobiliari,  ad  uso  non
residenziale, facenti parte del  fabbricato  di  cui  sono  parte  le
unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti  ancorche'  con
un  solo  numero  civico,  come  individuate  nei   decreti   emanati
dall'Agenzia del demanio ivi richiamati  e  ove  ritenuto  necessario
meglio identificati  in  decreti  dirigenziali  che  potranno  essere
emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte  le
unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di  proprieta'  del
medesimo ente titolare, ubicate nel  medesimo  isolato  in  cui  sono
ubicate le unita' immobiliari gia'  indicate  nei  predetti  decreti,
come individuate nei decreti emanati  dall'Agenzia  del  demanio  ivi
richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati  in  decreti
dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero  dell'economia
e  delle  finanze.»  e  che  «Ai  fini  dell'emanazione  dei  decreti
dirigenziali sopra citati, il Ministero dell'economia e delle finanze
si avvale di  certificazioni  redatte  dall'Agenzia  del  demanio  in
accordo con il soggetto cui sono stati  apportati  o  trasferiti  gli
immobili, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli  stessi
effettuate in sede di apporto o trasferimento.»; 
  Atteso che  e'  emersa  la  necessita',  per  taluni  immobili,  di
provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti  beni
l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di
individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al
Fondo ai sensi dello stesso art. 4; 
  Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio  2016  dall'Avvocatura
generale dello  Stato  attraverso  il  proprio  comitato  consultivo,
secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di
cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe  valere  a
evidenziare,   in   via   definitiva,   attraverso   una   sorta   di
interpretazione  autentica,  anche  nei  confronti  degli   ufficiali
roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai  sensi  dell'art  3,
comma 19, del decreto-legge  n.  351  del  2001,  che  si  tratta  di
particelle  fin  dall'origine  incluse   nei   compendi   immobiliari
trasferiti  e,  dunque,  oggetto  di  stima  da  parte   dell'esperto
valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»; 
  Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello  Stato
nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i  decreti
di  individuazione  dell'Agenzia  del  demanio   e   i   decreti   di
trasferimento del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  dei
Ministeri concertanti, che va  riproposto  allo  stesso  modo  «nella
differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
4 del decreto ministeriale del 29  dicembre  2005,»  nella  quale  «i
decreti dirigenziali del Ministero  delle  finanze  presuppongono  un
accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire  la  relativa
certificazione, affinche'  il  decreto  di  migliore  identificazione
interessi, con certezza, unita' gia' facenti  parte  del  decreto  di
individuazione originariamente adottato  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 351/2001 e che, solo a causa di una imprecisione dei
dati  catastali  disponibili  o  di  errori  nella  trascrizione  dei
medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche  al
fine di evitare che particelle non valutate nella  stima  del  prezzo
finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al  Fondo
che non ne ha pagato il relativo prezzo»; 
  Vista la nota prot. n. 2019/22927/DGP-PA-FI del 13  dicembre  2019,
con la quale l'Agenzia del demanio trasmetteva, ai sensi  del  citato
art. 4, due verbali dell'incontro tenutosi il  4  dicembre  2019  tra
l'Agenzia del demanio e BNP Paribas REIM SGR  p.a.,  in  qualita'  di
gestore del Fondo, per definire gli identificativi catastali relativi
agli immobili di Segrate, via Cassanese  e  Caserta,  viale  Vittorio
Veneto che rappresentano il corretto perimetro degli immobili  a  suo
tempo  trasferiti  al  Fondo  Patrimonio  Uno  e  contestualmente  la
certificazione  (nel  seguito  «la  certificazione»)  del   direttore
dell'Agenzia del demanio attestante la congruita' del valore  per  il
solo immobile di Caserta dichiarando che «all'esito  dell'istruttoria
non e' stato possibile procedere per l'altro immobile di Segrate,  in
quanto  pur  avendo  potuto  individuare  i  corretti  identificativi
catastali, costituenti il  perimetro  dell'immobile,  sulla  base  di
quanto comunicato dall'Ente apportante INPS, dalle verifiche condotte
sulle valutazioni dell'esperto indipendente, sono  emerse  differenze
tra  la  superficie  effettiva  rilevata  e  quella  contenuta  nella
valutazione»; 
  Ritenuto di avviare un'istruttoria per verificare  la  possibilita'
di avere la certificazione di valore anche per l'immobile di Segrate,
considerando nell'emanando decreto altri  immobili  per  i  quali  e'
pendente la procedura relativa alla definizione del perimetro  e  con
problemi di valutazione; 
  Ritenuto infine di voler procedere all'emanazione  del  decreto  di
cui all'art. 4 per il solo immobile di Caserta, viale Vittorio Veneto
e di affrontare in diversa sede i problemi  di  valutazione  relativi
all'immobile sito in  Segrate  e  agli  altri  immobili  con  analoga
criticita' trasferiti al Fondo Patrimonio Uno; 
  Visto che con la certificazione presentata dall'Agenzia del demanio
e'  stata  accertata,  ai  sensi  dell'art.  4,  la   necessita'   di
individuare in  modo  inequivocabile  l'immobile  di  Caserta,  viale
Vittorio Veneto, ricadente nella proprieta' del Fondo; 
  Vista la tabella allegata  alla  certificazione  e  recepita  nella
stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano  il
corretto perimetro dell'immobile a suo tempo trasferito al Fondo; 
  Considerato che per l'unita' immobiliare di cui alla certificazione
costituente  l'allegato  al  presente  decreto,  si  rende   pertanto
necessaria l'emanazione di  un  decreto  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4; 
  Considerato peraltro  che,  nella  sopracitata  certificazione,  la
stessa  Agenzia  del  demanio  ha   attestato   «che   l'accertamento
all'interno del perimetro delle suddette porzioni  sopra  elencate  e
meglio identificate nell'elenco allegato non  comporta  modifiche  al
valore del compendio a suo tempo trasferito»; 
  Preso atto della certificazione, redatta dall'Agenzia  del  demanio
in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all'art. 4, tenendo  conto  delle  valutazioni  di  congruita'  degli
immobili in sede di apporto o trasferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  L'immobile di proprieta' del Fondo  Patrimonio  Uno,  di  cui  alla
certificazione     dell'Agenzia     del     demanio,     prot.     n.
2019/22757/DGP-PA-FI, trasferito al medesimo in forza dell'art. 4 del
decreto-legge n. 351 e dei  relativi  decreti  attuativi,  e'  meglio
identificato e descritto nella menzionata certificazione allegata  al
presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato al visto della  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 aprile 2021 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: Rivera 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 757