IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 27 aprile 2021; 
 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ...»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'A.N.AC., per  la
parte non finanziata dal bilancio dello Stato, a carico  del  mercato
di competenza, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per
cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come  previsto,
dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal presidente  dell'A.N.AC.
ai sensi dell'art. 19,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  che  lascia  invariato  il  sistema   di   autofinanziamento
dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005,
n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi  al
proprio funzionamento  di  cui  al  comma  65  determina  annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative
modalita' di riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e,
in particolare, la restituzione di 14,7 milioni  di  euro,  in  dieci
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5  lettera  b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Vista  la  delibera  n.  919  del  16  ottobre  2019   «Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   del   9   gennaio   2019    «Regolamento
sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.»  e  le
successive modificazioni apportate con  la  delibera  n.  303  del  3
aprile 2019; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come
modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27
dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N.AC., dovuto dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018
con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal  contributo
di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019
con  il  quale  vengono  rese  note  le  nuove  indicazioni  relative
all'obbligo di acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e di
pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC.  per  le  fattispecie
escluse  dall'ambito  di  applicazione  del  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Visto il comunicato del Presidente  dell'A.N.AC.  del  18  dicembre
2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di
acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati  e  di  pagamento  del
contributo in favore  dell'Autorita'  per  i  regimi  particolari  di
appalto di cui alla parte II, titolo VI,  del  codice  dei  contratti
pubblici; 
  Vista  la  delibera  n.  1197  del  18  dicembre  2019  «Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2020»; 
  Vista la delibera n. 289 del 1° aprile 2020 con la quale  e'  stato
chiesto al Governo l'adozione di un intervento normativo urgente  che
disponesse l'esonero  dal  versamento  della  contribuzione  prevista
all'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266 del  23  dicembre
2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in
vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65
ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle
stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del  citato
l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte  le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma
e fino al 31 dicembre 2020 e autorizzato  l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 per la  copertura  delle
minori entrate; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede  che
a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi  comprese
le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in  materia
di contenimento e di riduzione della  spesa  di  cui  all'allegato  A
della stessa legge, ma resta ferma  l'applicazione  delle  norme  che
recano vincoli in materia di spese di personale; 
  Visto l'art. 1, commi 591, 610 e  611,  della  legge  n.  160/2019,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55),  di
recente rettificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120) il quale ha sospeso l'operativita' dell'Albo  nazionale
dei componenti delle commissioni giudicatrici  fino  al  31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  la
legge  11  settembre  2020,  n.   120,   «Misure   urgenti   per   la
semplificazione e l'innovazione digitale»  che  introduce  modifiche,
anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di  gara
tese a imporre una riduzione forzata dei tempi  di  esecuzione  degli
interventi per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e,  piu'  in
generale, per il processo di procurement pubblico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap.  2116)  che  all'A.N.AC.  venga  assegnata  la  somma  di  euro
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica» e i successivi decreti attuativi; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  della
soppressa Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22  luglio
2010 (verbale n. 20); 
  Visto  il  regolamento   concernente   la   gestione   finanziaria,
amministrativa e contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione  e
per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011; 
  Visto il bilancio di previsione  per  l'anno  2020,  approvato  dal
consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1196 del 18 dicembre 2019; 
  Visto il rendiconto finanziario relativo all'anno  2019,  approvato
dal consiglio dell'Autorita' con delibera n. 534 del 17 giugno 2020; 
  Vista la prima variazione al  bilancio  di  previsione  per  l'anno
2020, approvata dal consiglio  dell'Autorita'  con  delibera  n.  599
dell'8 luglio 2020; 
  Vista la seconda variazione al bilancio di  previsione  per  l'anno
2020, approvata dal consiglio dell'Autorita' con delibera n. 711  del
4 agosto 2020; 
  Vista la terza variazione al  bilancio  di  previsione  per  l'anno
2020, approvata dal consiglio dell'Autorita' con delibera n. 722  del
9 settembre 2020; 
  Vista la quarta variazione al bilancio  di  previsione  per  l'anno
2020, approvata dal consiglio  dell'Autorita'  nella  seduta  del  25
novembre 2020; 
  Vista la relazione del collegio dei revisori dei  conti,  resa  con
verbale del 26 aprile 2021; 
  Visti i documenti di seguito  riportati,  predisposti  dall'ufficio
programmazione delle risorse finanziarie,  bilancio  e  contabilita',
controllo di gestione: 
    il «Rendiconto finanziario  per  l'esercizio  2020»,  comprensivo
della situazione amministrativa; 
    la «Relazione illustrativa sulla gestione 2020», comprensivo  del
«Conto economico» e dello «Stato patrimoniale»; 
 
                              Delibera: 
 
  Sono approvati il «Rendiconto finanziario per l'esercizio  2020»  e
la «Relazione illustrativa  sulla  gestione  2020»  con  i  prospetti
richiamati nelle premesse, nei testi allegati alla presente delibera,
della quale costituiscono parte integrante. 
 
    Roma, 27 aprile 2021 
 
                                                 Il presidente: Busia 
 
  Depositato presso la segreteria del Consiglio  in  data  14  maggio
2021. 
 
p. il segretario: Greco