IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare  nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso  e  la  circolazione  di
veicoli appartenenti a persone non facenti  parte  della  popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
26 novembre 2020, n. 100; 
  Vista la nota della Prefettura di Palermo in data 17 dicembre 2020,
n. 170101, con la quale esprime il proprio nulla-osta; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in  data  15  gennaio  2021,  n.
1591; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», il decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni  attuative
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge  23  febbraio   2021,   n.   15,   recante   "Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19"», il decreto-legge 13 marzo 2021, n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza  o
in quarantena», il decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici» e il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID.19»; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti
a persone non stabilmente residenti nel comune omonimo.