IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Vista la direttiva di III livello di questa Direzione  generale  n.
9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre  2020
al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott.  Oreste
Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
agosto 2020, registrata alla  Corte  dei  conti  al  n.  832  del  10
settembre 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato il regolamento (UE) n. 2021/790 della  Commissione  del
10 maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea (Serie L 171 del 17  maggio  2021)  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette, l'indicazione  geografica  protetta
«Pesca di Delia», riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali»; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», registrata in  sede
comunitaria con regolamento (UE) n. 2021/790 della Commissione del 17
maggio 2021. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Pesca di Delia», possono utilizzare,  in  sede  di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 19 maggio 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini