IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 31 marzo 2021 
 
  Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione; 
  Visto,  in  particolare,  il  secondo  comma  dell'art.  120  della
Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a  organi
delle regioni, delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei
comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel
caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999
relativa alle discariche di rifiuti» e, in  particolare,  l'art.  13,
concernente la «Procedura di chiusura e di gestione  successiva  alla
chiusura» delle discariche; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36,  attuativo
della predetta direttiva 1999/31/CE e,  in  particolare,  l'art.  12,
avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche; 
  Visto l'art. 14, lettere b)  e  c)  della  direttiva  1999/31/  che
impone l'adozione delle misure necessarie  a  rendere  conforme  o  a
chiudere definitivamente le discariche  preesistenti  all'entrata  in
vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o  in  funzione
al 16 luglio 2001; 
  Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,
concernente l'attuazione del citato art. 120 della Costituzione; 
  Visto, altresi', l'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, il quale  prevede,  tra  l'altro,  che  «Qualora  i  soggetti
responsabili della contaminazione non  provvedano  direttamente  agli
adempimenti  disposti  dal   presente   titolo   ovvero   non   siano
individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di  cui  all'art.
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente  competente
e, ove questo  non  provveda,  dalla  regione,  secondo  l'ordine  di
priorita' fissato dal piano regionale  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti  pubblici  o  privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»; 
  Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo  cui,
«in relazione a quanto disposto dagli articoli 117,  quinto  comma  e
120, secondo  comma  della  Costituzione  [...]  i  provvedimenti  di
attuazione degli atti dell'Unione  europea  possono  essere  adottati
dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle  regioni  e
delle province  autonome  al  fine  di  porre  rimedio  all'eventuale
inerzia dei suddetti enti»; 
  Visto, in particolare, il comma 2-bis  del  citato  art.  41  della
legge n. 234 del 2012, ove si prevede che  «nel  caso  di  violazione
della  normativa  europea  accertata  con  sentenza  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni  a
carico della  Repubblica  italiana,  ove  per  provvedere  ai  dovuti
adempimenti  si  renda  necessario  procedere  all'adozione  di   una
molteplicita' di atti anche collegati tra  loro,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente  per
materia, sentiti gli  enti  inadempienti,  assegna  a  questi  ultimi
termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti  e  atti
necessari», e  che  «decorso  inutilmente  anche  uno  solo  di  tali
termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto  interessato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro
competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti  necessari,  anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario»; 
  Visto, inoltre, il comma 2-quater del medesimo art. 41 della  legge
n. 234 del 2012 ai sensi del quale le previsioni sopra ripostate  «si
applicano anche nei casi in cui sono in corso  procedure  europee  di
infrazione»; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
21 marzo 2019 nella causa 498/17 che,  su  ricorso  presentato  dalla
Commissione europea il 17 agosto 2017, ha  accertato  l'inadempimento
della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'art. 14, lettere
b) e c) della direttiva 1999/31/CE; 
  Atteso che secondo quanto statuito dalla sentenza  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea del 21 marzo  2019  gli  interventi  di
adeguamento o  di  chiusura  di  cui  all'art.  14,  della  direttiva
1999/31/CE, dovevano essere completati entro il 16 luglio 2009; 
  Rilevato che ciascuna discarica oggetto della  menzionata  sentenza
della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  del  21  marzo  2019
presenta una situazione tecnico-amministrativa differente in rapporto
allo stato di  avanzamento  degli  interventi  di  adeguamento  o  di
chiusura; 
  Preso atto che gli impianti di discarica situati: a) nel Comune  di
Francavilla al Mare (CH), in localita' Valle Anzuca, b) nel Comune di
Maratea (PZ), in localita' Montescuro, c)  nel  Comune  di  Moliterno
(PZ) in localita' Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in
localita' C.da Aia de' Monaci snc, sono  oggetto  della  sentenza  di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea  del  21  marzo
2019; 
  Tenuto conto del forte  ritardo  accumulato  dalle  amministrazioni
locali  competenti  nell'esecuzione  degli  interventi  sulle  citate
discariche collocate nei Comuni di Francavilla al Mare (CH),  Maratea
(PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ) e della necessita' di adottare,  nel
piu'  breve  tempo  possibile,  provvedimenti  idonei   a   garantire
l'adeguamento o la chiusura degli impianti  ai  sensi  della  vigente
normativa al fine di  evitare  nel  piu'  breve  tempo  possibile  il
rischio di inquinamento ambientale e  una  possibile  condanna  dello
Stato italiano; 
  Ritenuto  necessario  adottare   nei   confronti   delle   suddette
amministrazioni locali apposite diffide con  le  quali  stabilire  la
specifica tempistica per il completamento delle diverse attivita'  da
porre in essere relativamente a ciascuna discarica, con  l'avvertenza
che in caso di  inutile  decorrenza  dei  termini  assegnati  saranno
esercitati i  poteri  sostitutivi  in  relazione  a  quanto  disposto
dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3  agosto
2020, con i quali le autorita'  territoriali  competenti,  nonche'  i
soggetti responsabili della gestione  delle  discariche,  sono  stati
diffidati, entro termini  congrui,  a  realizzare  e  completare  gli
interventi necessari ad adeguare alla vigente  normativa  i  siti  di
discarica situati, a) nel Comune di  Francavilla  al  Mare  (CH),  in
localita' Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ),  in  localita'
Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ)  in  localita'  Tempa  La
Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in  localita'  C.da  Aia  de'
Monaci  snc,  oggetto  della  sentenza  della  Corte   di   giustizia
dell'Unione europea del 21 marzo 2019, come  proposto  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero
della transizione ecologica, che ha calcolato tali termini nel  corso
dell'istruttoria condivisa con gli enti  territoriali,  basandosi  su
una stima dei tempi di realizzazione degli interventi,  tenuto  conto
dell'entita' e della complessita' tecnica di ognuno di  essi  nonche'
dell'estensione  dell'area  interessata,   della   tempistica   degli
adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici, e  considerato,  altresi',  un  coefficiente  temporale  di
sicurezza tale da consentire di fare fronte ad eventuali imprevisti; 
  Viste  le  delibere  del  Consiglio  dei  ministri  adottate  nelle
riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre  2017  e  dell'11  giugno
2019, con le quali il Generale B. CC. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei
carabinieri e' stato nominato, ai sensi  dell'art.  41,  comma  2-bis
della legge  n.  234  del  2012,  commissario  straordinario  per  la
realizzazione  degli  interventi  necessari   all'adeguamento,   alla
vigente normativa sulle discariche,  per  complessivi ottantuno  siti
oggetto  della  sentenza  di  condanna  della  Corte   di   giustizia
dell'Unione europea del 2 dicembre 2014; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
che,  introducendo  ulteriori  disposizioni   per   fronteggiare   le
procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1,
per il commissario straordinario  nominato  ai  sensi  dell'art.  41,
comma 2-bis, della citata legge 24  dicembre  2012,  n.  234  per  la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilita'
avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  nei  limiti  della
normativa europea vigente, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente di cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  delle
amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici dotate di specifica competenza  tecnica,  nell'ambito  delle
aree di intervento; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  del  predetto  art.  5  del
decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale e' stato previsto che  il
sudetto commissario unico unico, scelto nei ruoli dirigenziali  della
pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo
i rispettivi ordinamenti. Al predetto commissario e'  corrisposto  in
aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane  a  carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le
modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
  Visto l'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111  del  2019,
con il quale si prevede la possibilita', per il commissario unico, di
avvalersi di una struttura  di  supporto  composta  da  personale  in
posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o  altro  analogo
istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti   alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso  art.  5,  come  modificato
dall'art. 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo
cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per
il funzionamento della struttura, ivi compresi  gli  eventuali  oneri
per le convenzioni di cui al comma 1, sono  poste  a  valere  su  una
quota, non superiore al 2% annuo,  delle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi; 
  Vista la nota n. 611 del 13 gennaio 2021, con la quale il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  pro  tempore,
ha chiesto di procedere alla nomina del commissario straordinario per
la bonifica delle  discariche  abusive,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, proponendo per  tale  incarico
il  Generale  B.  CC.  Giuseppe  Vadala',  gia'  nominato,  ai  sensi
dell'art. 41, comma 2-bis,  della  citata  legge  n.  234  del  2012,
commissario  straordinario  per  la  realizzazione  degli  interventi
attuativi  della  sentenza  di  condanna  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 2 dicembre 2014; 
  Vista la nota n. 4504  del  17  febbraio  2021,  con  la  quale  la
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri-Dipartimento   per   il
coordinamento  amministrativo,  ha  chiesto,   stante   l'intervenuta
modifica governativa, al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica,  le
determinazioni del Ministro in ordine  alla  conferma  o  meno  della
proposta precedentemente formulata; 
  Vista la nota n. 3852 del 3 marzo 2021, con la  quale  il  Ministro
della transizione ecologica, nell'esprimere  il  proprio  assenso  al
conferimento dell'incarico  di  commissario  unico  al  Gen.  B.  CC.
Giuseppe Vadala', ha preso atto del decorso infruttuoso  dei  termini
fissati dalle diffide per la messa a norma delle discariche  situate,
a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in localita' Valle Anzuca,
b) nel Comune di Maratea (PZ), in localita' Montescuro, c) nel Comune
di Moliterno (PZ) in localita' Tempa La Guarella e, d) nel Comune  di
Tito (PZ), in localita' C.da Aia de' Monaci snc, e, pertanto, al fine
di un  migliore  coordinamento  delle  azioni  da  intraprendere  nei
diversi ambiti territoriali considerati, ha proposto l'estensione del
mandato commissariale del Gen,. B. CC. Giuseppe  Vadala'  anche  alle
suddette discariche; 
  Valutati  i  risultati  conseguiti  dal  commissario  straordinario
Generale B. CC. Giuseppe  Vadala'  nell'adempimento  del  compito  di
realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle  discariche
gia' oggetto  delle  citate  sentenze  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa; 
  Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadala', per  tutta  la
durata  dell'incarico,  e'  collocato  in   posizione   di   comando,
aspettativa o fuori  ruolo  presso  il  Ministero  della  transizione
ecologica a decorrere dalla data della presente delibera; 
  Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe  Vadala'
in ordine alla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  e  di
incompatibilita', ai sensi dell'art. 20  del  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39,  nonche'  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Visto il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'; 
  Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'  sia  in  possesso  di
capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai
titoli professionali e alle esperienze maturate; 
  Ritenuto necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'art.
5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; 
  Considerato che il mancato, ritardato o  non  completo  adeguamento
alla normativa vigente delle discariche situate,  a)  nel  Comune  di
Francavilla al Mare (CH), in localita' Valle Anzuca, b) nel Comune di
Maratea (PZ), in localita' Montescuro, c)  nel  Comune  di  Moliterno
(PZ) in localita' Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in
localita' C.da Aia de' Monaci snc,  determina  un  grave  pregiudizio
agli interessi nazionali; 
  Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis, dell'art.
41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Viste  le  note  di  invito  rivolte  ai  Presidenti  delle  giunte
regionali delle regioni interessate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla  legge  12  dicembre
2019,  n.  141  il  Gen.  B.  CC.  Giuseppe  Vadala',  dell'Arma  dei
carabinieri, gia' nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,   commissario   unico   per   la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea  del  2  dicembre  2014,
appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, e'
confermato, per un triennio a decorrere  dalla  data  della  presente
deliberazione, commissario unico. Il Gen.  B.  CC.  Giuseppe  Vadala'
sara' collocato in posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo
per tutta la durata dell'incarico. 
  2. Al commissario si applicano le disposizioni di cui  all'art.  5,
commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.