IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva 2009/12/CE  dell'11  marzo  2009  concernente  i
diritti aeroportuali; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  che  ha
istituto l'Ente nazionale per l'aviazione civile; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
cosi' come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 e successive modificazioni,  che  ha  istituito  l'Autorita'  di
regolazione dei trasporti (ART); 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n.  27,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', che ha  introdotto,  al  capo  II,  disposizioni  per
l'attuazione della direttiva 2009/12/CE; 
  Visto l'art. 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  con
cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per  la
gestione dei servizi e infrastrutture di aeroporti gestiti, anche  in
parte, dallo Stato; 
  Visto l'art. 704, comma 4, del Codice della navigazione e l'art. 7,
comma 3, del decreto interministeriale 12 novembre 1997, n.  521,  in
base  ai  quali   l'affidamento   in   concessione   delle   gestioni
aeroportuali  totali  e'  subordinato  alla  sottoscrizione  di   una
convenzione fra il gestore aeroportuale e l'E.N.A.C.; 
  Considerato che, in forza di convenzione n. 73 del 25 novembre 2009
e atto aggiuntivo del 7 gennaio 2014 la societa' SO.GE.A.P. S.p.a. e'
affidataria della gestione totale dello scalo fino al 2034; 
  Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che «per
consentire l'avvio  degli  investimenti  previsti  nei  contratti  di
programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art.  698
del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro  centottanta
giorni, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
che  deve  esprimersi  improrogabilmente  entro  trenta   giorni,   i
contratti di programma sottoscritti  dall'E.N.  A.C.  con  i  gestori
degli scali aeroportuali di interesse nazionale. [...] Il termine  di
centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre  dalla  data  di
stipulazione dei suddetti Contratti»; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17  settembre  2015  n.  201,  l'aeroporto  internazionale
«Giuseppe Verdi» di Parma rientra  tra  gli  aeroporti  di  interesse
nazionale; 
  Visto che la  societa'  ha  presentato  all'E.N.A.C.  con  nota  n.
139/17/FW del 3 ottobre 2017 e nota n. 23/2018/MO/mo del 12  febbraio
2018, la documentazione necessaria  alla  stipula  del  contratto  di
programma ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  1,  comma  11,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  aggiornata  con  successiva
trasmissione delle note n. 123/18/FG/vc  del  1°  agosto  2018  e  n.
025/2019/MO/mo dell'11 febbraio 2019; 
  Preso atto che la societa'  ha  presentato  il  piano  quadriennale
degli interventi - comprensivo del piano  degli  investimenti,  delle
previsioni di traffico e del piano economico e  finanziario  -  e  il
piano della qualita' e della tutela ambientale, sui quali  l'E.N.A.C.
ha   espresso   parere   tecnico   favorevole,   propedeutico    alla
consultazione, con note n. 123090 del 4 dicembre 2017 e n. 30364  del
22 marzo 2018; 
  Preso atto che, al fine di acquisire il  contributo  informativo  e
valutativo dei soggetti interessati, nel  rispetto  delle  norme  sul
giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa  e
in applicazione della direttiva 12/2009/CE e  dei  modelli  tariffari
elaborati dall'Autorita' di regolazione dei trasporti,  la  societa',
previo  il  suddetto  parere  tecnico  favorevole   delle   strutture
competenti dell'E.N.A.C., ha provveduto a sottoporre a consultazione: 
    il piano quadriennale degli interventi inclusivo, per il  periodo
contrattuale di riferimento, delle previsioni di traffico e del piano
degli investimenti  e  relativo  crono-programma,  con  l'indicazione
delle opere, ove presenti, che rivestono particolare  importanza  per
lo  sviluppo  dello  scalo  e  alle   quali   verra'   applicata   la
maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC); 
    il piano della qualita' e della tutela ambientale; 
  Preso atto che la societa', acquisito il contributo  informativo  e
valutativo dei soggetti interessati, ha  presentato  all'E.N.A.C.  la
versione definitiva del  piano  quadriennale  degli  interventi,  del
piano della qualita' e della tutela ambientale per la  sottoscrizione
del contratto di programma; 
  Visto lo schema di contratto di programma  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 11, del decreto-legge n. 133/2014, convertito  dalla  legge  n.
164/2014, approvato con delibera E.N.A.C. n. 20 del 2 ottobre 2018; 
  Considerato che, in data 22 maggio 2019,  la  SO.GE.A.P.  S.p.a.  e
l'E.N.A.C. hanno sottoscritto il  contratto  di  programma  ai  sensi
dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133/2014, convertito  con
legge n. 164/2014; 
  Vista la nota n. 62609 del 30 maggio 2019, con la quale  l'E.N.A.C.
ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze  il  contratto  di  programma
stipulato con la SO.GE.A.P. S.p.a ed i relativi allegati, nonche'  il
piano  economico  finanziario  e  la  relazione   istruttoria   sulla
sostenibilita' di quest'ultimo, per l'approvazione  mediante  decreto
interministeriale; 
  Vista la nota n. 90572 del 30 luglio 2019  con  cui  l'E.N.A.C.  ha
fornito chiarimenti in ordine alla  citata  relazione  istruttoria  a
seguito delle osservazioni formulate dalla Direzione generale per gli
aeroporti ed il trasporto aereo con nota n. 4181 del 17 luglio 2019; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  n.  4778
del 19 marzo 2020, con la quale sono state trasmesse  le  valutazioni
dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e del  Tesoro,
con la  richiesta,  tra  l'altro,  dell'inserimento  nel  decreto  di
approvazione del contratto di una prescrizione volta a richiedere che
«il  concessionario   una   volta   finalizzata   la   procedura   di
consultazione della dinamica tariffaria, provvedera' ad aggiornare la
pianificazione economica e finanziaria, con una adeguata  analisi  di
sostenibilita' degli investimenti programmati rispetto  al  piano  di
sviluppo dello scalo»; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  n.  8253
del 25 maggio 2020 con la quale, a seguito  dei  chiarimenti  forniti
dall'E.N.A.C. con nota n.  43147  del  29  aprile  2020,  sono  state
trasmesse le valutazioni definitive dei Dipartimenti della Ragioneria
generale dello Stato e del Tesoro; 
  Vista la nota n. 4199 del 19 giugno 2020, con la quale la Direzione
generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo ha  recepito,  nella
riformulazione dello schema di decreto,  la  suindicata  prescrizione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle  finanze  con  nota  n.
4778 del 19 marzo 2020; 
  Vista la sentenza n. 7/2016 della Corte costituzionale con la quale
si «dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  11,
del decreto-legge n. 133 del  2014,  nella  parte  in  cui,  ai  fini
dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui  contratti
di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e  i
gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»; 
  Visto  il  parere  positivo  all'approvazione  del   contratto   di
programma stipulato tra la SO.GE.A.P.  S.p.a.  e  l'E.N.A.C.  per  il
periodo 2018-2021, espresso dalla Regione Emilia-Romagna con delibera
di giunta regionale n. 988 del 3 agosto 2020; 
  Vista la nota n. 33951 del 26 agosto 2020, con la quale il  MIT  ha
trasmesso al CIPE lo schema di contratto di programma in argomento ed
i relativi allegati, per l'acquisizione del previsto parere; 
  Vista la delibera n. 52 del 29  settembre  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 311 del  16  dicembre  2020,
con  la  quale  il  CIPE   ha   espresso   parere   favorevole,   con
raccomandazioni, sullo schema di contratto di programma in argomento,
ammessa alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte  dei  conti
il 1° dicembre 2020 al n. 1487; 
  Ritenuto pertanto di approvare il contratto  di  programma  tra  la
SO.GE.A.P. S.p.a. e l'E.N.A.C., allegato al presente decreto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge  n.  133/2014,
convertito con legge  n.  164/2014,  e'  approvato  il  contratto  di
programma, allegato al presente  decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante e  sostanziale,  stipulato  tra  la  SO.GE.A.P.  S.p.a.  e
l'E.N.A.C. per  il  periodo  2018-2021,  relativamente  all'aeroporto
internazionale «Giuseppe Verdi» di Parma. 
  2. La SO.GE.A.P. S.p.a., una  volta  finalizzata  la  procedura  di
consultazione della dinamica tariffaria, provvedera' ad aggiornare la
pianificazione economica e finanziaria, con una adeguata  analisi  di
sostenibilita' degli investimenti programmati rispetto  al  piano  di
sviluppo dello scalo.