IL MINISTRO PER IL SUD E 
                      LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  e  in  particolare  l'art.  5
comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
nella parte in cui prevede che «Al fine di promuovere la ricerca,  il
trasferimento tecnologico e la  formazione  universitaria  in  ognuna
delle regioni Lazio,  Abruzzo,  Umbria  e  Marche  interessate  dagli
eventi sismici del 2016, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da trasferire  al
bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche  di  coesione,  per  il  sostegno  alla
creazione o al potenziamento di centri di ricerca,  al  trasferimento
tecnologico e all'ampliamento dell'offerta  formativa  universitaria,
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021,
2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo e' ripartito,
con decreto del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  che
ne  stabilisce  termini,   criteri   e   modalita'   di   accesso   e
rendicontazione, tra i centri di ricerca e le  universita'  esistenti
nel territorio delle  citate  regioni  dell'Italia  centrale  colpite
dagli eventi sismici del 2016,  selezionati  a  seguito  di  apposito
bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli  oneri
derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
periodo di programmazione 2021-2027»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito  dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; 
  Vista la normativa europea e nazionale applicabile  in  materia  di
aiuti di Stato; 
  Visto il Programma nazionale per la  ricerca  2021-2027,  approvato
con delibera CIPE n. 74 del  15  dicembre  2020  -  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2021,  che
individua  priorita',  obiettivi  e  azioni  volte  a  sostenere   la
coerenza, l'efficienza e  l'efficacia  del  sistema  nazionale  della
ricerca; 
  Considerato che l'obiettivo di sistema del Fondo e'  la  creazione,
permanenza,   sviluppo,   integrazione   e   specializzazione   delle
infrastrutture e dei  presidi  formativi,  per  la  resilienza  e  la
rigenerazione  del  «saper  fare»  e  della  capacita'  d'agire   dei
territori  colpiti  dai  terremoti,  anche  al  fine  di  evitare  lo
spopolamento  e  promuovere  opportunita'  di  nuovo  insediamento  e
attivita' economiche,  nonche'  per  il  mantenimento  della  attuale
popolazione e delle imprese; 
  Ritenuto necessario procedere a ripartire il  Fondo,  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 194,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuando  quali  beneficiari  del
Fondo i centri di ricerca e le Universita' esistenti  nel  territorio
delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi  sismici  del
2016; 
  Ritenuto  opportuno  stabilire,  nell'ambito   dei   territori   di
riferimento del Fondo, criteri  di  assegnazione  che  tengano  conto
delle vocazioni  territoriali  delle  aree  regionali  interessate  e
valorizzino, in  particolare,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del
legislatore, i beneficiari  del  presente  decreto,  che  hanno  sedi
principali o decentrate, in una provincia dell'area del  cratere  del
sisma 2016,  come  individuato  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
decreto-legge n. 189/2016; 
  Ritenuto che la distribuzione iniziale  delle  risorse  del  Fondo,
pari a 60 milioni  di  euro  nel  triennio  2021-2023,  debba  essere
egualmente ripartita tra i settori di intervento previsti dalla legge
quali: 
    creazione o potenziamento di centri di ricerca; 
    trasferimento tecnologico, compatibilmente con la normativa sugli
aiuti di Stato; 
    ampliamento dell'offerta formativa universitaria. 
  Ritenuto che,  tra  i  summenzionati  tre  settori  di  intervento,
debbano essere prioritariamente promosse iniziative  coerenti  con  i
grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative  aree  d'intervento
previste dal PNR 2021-2027: salute; cultura umanistica,  creativita',
trasformazioni   sociali,   societa'    dell'inclusione;    digitale,
industria,  aerospazio;  clima,   energia,   mobilita'   sostenibile;
prodotti  alimentari,  bioeconomia,  tecniche  della   ricostruzione,
risorse naturali, agricoltura e pesca sostenibili, ambiente, economia
circolare; 
  Ritenuto che, per ciascuno dei tre settori di  intervento,  debbano
essere selezionati  progetti  che  siano  interamente  realizzati  ed
abbiano una  ricaduta  all'interno  delle  aree  del  cratere,  fermo
restando che una dotazione di 5 milioni di euro per  anno,  e  dunque
per un totale di 15 milioni per il triennio, debba essere destinata a
interventi in ciascuna delle quattro regioni del sisma 2016; 
  Ritenuto opportuno che il  Fondo  finanzi  anche  idee  progettuali
capaci di creare un sistema virtuoso di cooperazione  tra  centri  di
ricerca e/o Universita', presenti nelle aree del  cratere  del  2016,
enti  pubblici,  anche  economici,  imprese  pubbliche   e   private,
operatori specializzati negli ambiti di azione del presente  decreto,
con la prospettiva di un reciproco rafforzamento  e  con  l'obiettivo
finale di  costituire  nelle  aree  del  centro  Italia  colpite  dal
terremoto un grande polo attrattivo multidisciplinare per la  ricerca
scientifica, anche applicata, nell'ottica del «fare sistema» e quindi
della coesione sociale ed economica; 
  Ritenuto necessario  stabilire  termini,  criteri  e  modalita'  di
accesso e rendicontazione delle iniziative progettuali  promosse  dai
centri di ricerca e dalle Universita', anche in cooperazione con enti
pubblici, anche economici, imprese  pubbliche  e  private,  operatori
specializzati negli ambiti di azione  del  presente  decreto,  aventi
sede principale o decentrata  nel  territorio  delle  citate  Regioni
dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016,  e
selezionate  a  seguito  di  apposito  bando  predisposto  da   parte
dell'Agenzia per la coesione territoriale; 
  Ritenuto  necessario  dare  mandato  all'Agenzia  per  la  coesione
territoriale  di  emanare  un  apposito  bando  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto; 
  Ritenuto   di   individuare   l'Ufficio   «Analisi,   politiche   e
programmazione»  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento per le politiche  di  coesione  per  l'esecuzione  degli
adempimenti connessi alla gestione del Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita'  di  ripartizione,  i
termini, i criteri e le modalita' di accesso e di rendicontazione del
Fondo di cui all'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, istituito nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze e trasferito al bilancio  autonomo  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, con una  dotazione  complessiva  di  60  milioni  di  euro,
ripartiti in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.