IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5 comma 4; Visto l'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede che «Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo e' ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalita' di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le universita' esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027»; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; Vista la normativa europea e nazionale applicabile in materia di aiuti di Stato; Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, approvato con delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2021, che individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca; Considerato che l'obiettivo di sistema del Fondo e' la creazione, permanenza, sviluppo, integrazione e specializzazione delle infrastrutture e dei presidi formativi, per la resilienza e la rigenerazione del «saper fare» e della capacita' d'agire dei territori colpiti dai terremoti, anche al fine di evitare lo spopolamento e promuovere opportunita' di nuovo insediamento e attivita' economiche, nonche' per il mantenimento della attuale popolazione e delle imprese; Ritenuto necessario procedere a ripartire il Fondo, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuando quali beneficiari del Fondo i centri di ricerca e le Universita' esistenti nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016; Ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito dei territori di riferimento del Fondo, criteri di assegnazione che tengano conto delle vocazioni territoriali delle aree regionali interessate e valorizzino, in particolare, in coerenza con gli obiettivi del legislatore, i beneficiari del presente decreto, che hanno sedi principali o decentrate, in una provincia dell'area del cratere del sisma 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016; Ritenuto che la distribuzione iniziale delle risorse del Fondo, pari a 60 milioni di euro nel triennio 2021-2023, debba essere egualmente ripartita tra i settori di intervento previsti dalla legge quali: creazione o potenziamento di centri di ricerca; trasferimento tecnologico, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di Stato; ampliamento dell'offerta formativa universitaria. Ritenuto che, tra i summenzionati tre settori di intervento, debbano essere prioritariamente promosse iniziative coerenti con i grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento previste dal PNR 2021-2027: salute; cultura umanistica, creativita', trasformazioni sociali, societa' dell'inclusione; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilita' sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, tecniche della ricostruzione, risorse naturali, agricoltura e pesca sostenibili, ambiente, economia circolare; Ritenuto che, per ciascuno dei tre settori di intervento, debbano essere selezionati progetti che siano interamente realizzati ed abbiano una ricaduta all'interno delle aree del cratere, fermo restando che una dotazione di 5 milioni di euro per anno, e dunque per un totale di 15 milioni per il triennio, debba essere destinata a interventi in ciascuna delle quattro regioni del sisma 2016; Ritenuto opportuno che il Fondo finanzi anche idee progettuali capaci di creare un sistema virtuoso di cooperazione tra centri di ricerca e/o Universita', presenti nelle aree del cratere del 2016, enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente decreto, con la prospettiva di un reciproco rafforzamento e con l'obiettivo finale di costituire nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto un grande polo attrattivo multidisciplinare per la ricerca scientifica, anche applicata, nell'ottica del «fare sistema» e quindi della coesione sociale ed economica; Ritenuto necessario stabilire termini, criteri e modalita' di accesso e rendicontazione delle iniziative progettuali promosse dai centri di ricerca e dalle Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente decreto, aventi sede principale o decentrata nel territorio delle citate Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, e selezionate a seguito di apposito bando predisposto da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale; Ritenuto necessario dare mandato all'Agenzia per la coesione territoriale di emanare un apposito bando in conformita' alle disposizioni del presente decreto; Ritenuto di individuare l'Ufficio «Analisi, politiche e programmazione» della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione del Fondo; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce le modalita' di ripartizione, i termini, i criteri e le modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.