IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo,  le  misure  di  sviluppo  rurale  e  la  condizionalita',
modificato da ultimo dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/540
della Commissione del 26 marzo 2021; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare  l'art.
11; 
  Preso atto della perdurante  situazione  determinatasi  sull'intero
territorio nazionale, a  seguito  dell'evolversi  della  pandemia  di
COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi,  che
hanno ostacolato le  procedure  di  presentazione  delle  domande  di
accesso agli aiuti della politica agricola comune; 
  Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione  (UE)  n.
809/2014  della  Commissione,  del  17  luglio  2014  introdotte  dal
regolamento di esecuzione (UE)  2021/540  della  Commissione  del  26
marzo 2021, concedono maggiore flessibilita' agli Stati membri  nella
fissazione del termine ultimo  per  la  presentazione  della  domanda
unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento,  al  fine
di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e  che
la  medesima  flessibilita'  deve  applicarsi  anche  alla  data   di
presentazione delle modifiche di cui all'art. 15,  paragrafo  2,  del
medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; 
  Ritenuto che il  termine  di  cui  all'art.  11,  paragrafo  4  del
sopracitato decreto 7 giugno 2018 non  assicura  agli  agricoltori  e
alle amministrazioni la possibilita' di espletare per tempo tutte  le
procedure necessarie; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 5 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per la presentazione della domanda unica,  delle  domande  di
  aiuto o delle domande di pagamento 
 
  1. Per l'anno 2021, il termine ultimo per  la  presentazione  della
domanda unica e' fissato al 15 giugno 2021. 
  2. Per l'anno 2021, le modifiche alla domanda unica,  apportate  ai
sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono  comunicate
per iscritto all'organismo pagatore competente  entro  il  30  giugno
2021. 
  3. Per l'anno 2021, le  Autorita'  di  gestione  dei  programmi  di
sviluppo rurale e gli organismi pagatori possono fissare, fino al  15
giugno 2021 il termine per la presentazione,  rispettivamente,  delle
domande di sostegno e delle domande di  pagamento  per  gli  aiuti  a
superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno
allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15  giugno  2021,  le
modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell'art.  15
del regolamento (UE)  n.  809/2014,  possono  essere  comunicate  per
iscritto all'autorita' competente entro il 30 giugno 2021. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 maggio 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 624