IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Considerato, come emerge dal verbale della ispezione straordinaria, che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico in quanto fin dalla sua costituzione ha operato senza il rispetto della normativa in materia di governance (adottando le norme sulla s.r.l. pur avendone superato i limiti dimensionali); e' amministrata da un organo non correttamente costituito; la maggioranza degli amministratori non e' socio lavoratore - i medesimi soggetti, Presidente e un consigliere, in qualita' di amministratori sono presenti in piu' enti cooperativi in assenza di scambio mutualistico; ha registrato un alto fatturato immediatamente dopo la costituzione con massiccio ingresso di soci in unica occasione; presenta una scarsa partecipazione dei soci alla gestione e alla vita sociale con presumibile conseguente inconsistenza del tessuto sociale e inconsapevolezza dello status di socio; presta attivita' in favore di un solo committente e riporta a bilancio alti debiti tributari e contributivi; Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione e' risultata l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini; Decreta: Art. 1 La societa' cooperativa «Vega logistic service societa' cooperativa» con sede in Milano (MI), (codice fiscale n. 09092000968), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.