IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»; Visto in particolare l'art. 1, comma 54, della medesima legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 30 giugno 2019, ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo del medesimo comma 54, e dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' di concessione di tali risorse residue ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese e da assegnare entro il 31 dicembre 2021; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, che accerta in euro 34.637.626,56 (trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56) le risorse residue ai sensi del predetto art. 1, comma 221, della legge n. 145 del 2018. Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia»; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Vista la comunicazione/nota COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 «SA. 43150(2015/N) «Sostegno al credito delle PMI attraverso il sistema dei Confidi», con la quale la Commissione europea ha rilevato che la misura di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non comporta aiuti a livello dei confidi, i quali svolgono un ruolo di «mero gestore privato di fondi pubblici»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e successive modifiche e integrazioni, Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa' in house dello Stato; Ritenuta la necessita' di demandare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «accantonamenti»: la somma totale degli «Accantonamenti totali» delle colonne «Contro garantite» e «Altre» relativamente a garanzie rilasciate non deteriorate, garanzie rilasciate deteriorate e altre garanzie deteriorate della tabella D.3 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualita'» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; b) «adeguatezza patrimoniale»: il rapporto tra patrimonio netto e l'ammontare delle garanzie in essere al netto di riassicurazioni e accantonamenti; c) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni; d) «comunicazione»: la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; e) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni; f) «contributo pubblico»: il contributo rimborsabile di cui all'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018; g) «cost/income ratio»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione; h) «crowdfunding»: lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori; i) «decreto 28 giugno 2019»: il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni, di accertamento delle risorse residue ai sensi dell'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018; j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; k) «decreto legislativo n. 33/2013»: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni; l) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di controgaranzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; n) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni; o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni; p) «fondo rischi»: il fondo rischi in gestione ai confidi, costituito con le risorse del contributo pubblico di cui al presente decreto, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie ai soggetti beneficiari; q) «garanzie in essere»: l'ammontare totale delle garanzie del confidi su finanziamenti in essere, alla data di chiusura del bilancio, al lordo degli accantonamenti, corrispondente all'importo totale della tabella D.1 - «Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; r) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo; s) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; t) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; u) «legge n. 147/2013»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1; v) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 221 dell'art. 1; w) «margine di intermediazione»: il valore della voce contabile 120 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; x) «metodo nazionale di calcolo»: il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010; y) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; z) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione della garanzia da parte del confidi: i. risultino iscritte al registro delle imprese; ii. risultino classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 e nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; iii. non presentino le caratteristiche di impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; iv. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione; v. non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994; aa) «operazioni finanziarie»: qualsiasi operazione finanziaria, sia su capitale di debito sia su capitale di rischio, consentita dalle norme vigenti; bb) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 che alleghino alla domanda di garanzia agevolata presentata al confidi l'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013; cc) «progetti di fintech»: i progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari, che possono concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull'offerta di servizi; dd) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; ee) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; ff) «Registri aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN e SIPA; gg) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati: i. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni; ii. regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni; iii. regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni; hh) «relazione di monitoraggio»: la relazione che i confidi gestori dei fondi rischi sono tenuti a trasmettere annualmente a Invitalia, dalla quale risulti: 1. il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti beneficiari a valere sul fondo rischi, nonche' l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno; 2. il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari a cui le perdite afferiscono; 3. l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al soggetto beneficiario, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo; 4. la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre; 5. l'insussistenza delle cause di revoca del contributo pubblico di cui all'art. 15 del presente decreto; 6. ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi; ii) «riassicurazioni»: la somma totale della colonna «Controgaranzie a fronte di» garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine e su garanzie rilasciate pro quota della tabella D.4 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; jj) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; kk) «SIPA»: sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN; ll) «social lending»: lo strumento attraverso il quale una pluralita' di soggetti puo' richiedere a una pluralita' di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; mm) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti, di cui all'art. 9 del presente decreto; nn) «soggetti finanziatori»: i soggetti come definiti nella parte I, punto 73, delle disposizioni operative; oo) «spese amministrative»: per i confidi il totale riportato nella voce contabile 160 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; pp) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni.