IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici» e, in particolare, il comma  1  ed  il  comma  5,
lettere f) ed f-bis) del predetto art. 48; 
  Visto il decreto  interministeriale  20  settembre  2004,  n.  245,
recante  «Regolamento  recante  norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in  attuazione   dell'art.   17,   comma   10,
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la nota datata 8 luglio 2021, con cui il dott. Nicola Magrini
ha attribuito una delega temporanea al dott.  Giuseppe  Traversa,  ex
art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,   n.   296   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA e, in  particolare,  la  deliberazione
del consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il quale ha consentito alle  aziende  farmaceutiche  di
chiedere  all'AIFA  la  sospensione  degli  effetti   di   cui   alla
deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno  al  versamento
alle  regioni  degli  importi  individuati  da  apposite  tabelle  di
equivalenza degli effetti economico  -  finanziari  per  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA  la  riduzione,
nella misura del 5%,  del  prezzo  al  pubblico,  gia'  vigente,  dei
medicinali comunque dispensati o  impiegati  dal  Servizio  sanitario
nazionale, la ridefinizione dello sconto al  produttore  dello  0,6%,
come da determina AIFA del 30 dicembre 2005 ed il mantenimento  delle
predette misure sino ad integrale copertura del  disavanzo  accertato
per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine  del  15
febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui
sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista  ed
al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2014»), dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende
farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di
usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 796,  lettera
g) della legge  n.  296/2006,  della  riduzione  di  prezzo  del  5%,
disposta con determina AIFA del 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determina AIFA 24 dicembre 2020, n. 1376 («Procedure di pay-back 5% -
anno 2020»), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30  dicembre
2020, n. 322, che ha regolamentato,  per  l'anno  2020,  la  relativa
procedura  di  pay-back,  specificando  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della
sospensione del 5%, nonche' i prezzi delle specialita' medicinali cui
era stata ripristinata tale riduzione del 5%; 
  Vista la determina AIFA 18 gennaio 2021, n.  73  («Aggiornamento  e
sostituzione dell'allegato n. 2 alla determina n.  1376/2020  del  30
dicembre 2020, concernente: «Procedura pay-back  5%  -  anno  2020»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021, n. 16; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2021, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendono  avvalersi  della  sospensione
del 5% di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge  n.
296/2006, nonche'  dei  prezzi  delle  specialita'  medicinali  delle
aziende che non manifestano la detta volonta' ovvero che, pur  avendo
manifestato la stessa, non procedono poi al versamento del dovuto  in
favore delle regioni; 
  Dato atto che, ai fini della suddetta determina dei  prezzi,  anche
per il procedimento di cui all'anno 2021 le differenze di prezzo  tra
prodotti   uguali    o    analoghi    cui    eventualmente    indotte
dall'applicazione del pay-back 5%  non  costituiscono  variazioni  di
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% - Anno 2021, pubblicata sul portale  AIFA  in  data  9
giugno 2021, con cui le aziende farmaceutiche sono state  invitate  a
collegarsi,  a  decorrere  dalle  ore  14,00  della  medesima   data,
attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla  sezione  AIFA
Front-End dedicata per prendere visione dell'elenco dei prodotti  per
i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della  riduzione
del prezzo del  5%  per  le  specialita'  medicinali,  a  fronte  del
versamento (pay-back) del relativo  controvalore  su  appositi  conti
correnti indicati dalle singole regioni,  fissandone  le  tempistiche
per la partecipazione al procedimento; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - Anno 2021, pervenute all'Agenzia italiana  del  farmaco
fino alla data del 18 giugno 2021; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla PEC dedicata fino al 25 giugno 2021; 
  Vista la determina AIFA n. 781 del  30  giugno  2021,  concernente:
«Procedura pay-back  5%  -  Anno  2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 154 del 30 giugno 2021; 
  Tenuto conto di tutte le comunicazioni di rettifica e/o  inclusione
pervenute alla PEC dedicata dopo il 30 giugno 2021 e fino al 7 luglio
2021, inoltrate dalle aziende farmaceutiche  interessate  all'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Ravvisata la opportunita' di prendere atto delle dette rettifiche e
di aggiornare e/o modificare parte dell'allegato  n.  2  alla  citata
determina  n.  781/2021,  riportante   l'elenco   delle   specialita'
medicinali e i relativi prezzi cosi' come definito dall'art. 1  della
medesima determina; 
  Per tutto quanto esposto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Le seguenti righe di cui  all'allegato  n.  2  della  determina  n.
781/2021: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  sono sostituite dalle seguenti righe: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico