IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
Necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2; 
  Visto  il  Documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'Unione europea, introducendo, in  particolare,
limitazioni alla fornitura di medicinali da  parte  dei  distributori
all'ingrosso verso operatori in altri Stati  membri,  purche'  queste
siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita
delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Vista la determina AIFA n. 777 del 23 giugno 2021, recante  «Elenco
dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione  e
alla vendita per il territorio  nazionale  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati  di  carenza  o  indisponibilita'»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  156  del  1°  luglio
2021; 
  Tenuto conto che AIFA  pubblica  periodicamente  nel  suo  sito  un
elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in
considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata
dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano  e
del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o  alle
strutture sanitarie  l'autorizzazione  all'importazione  per  analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Considerata la  segnalazione  ricevuta  dal  titolare  A.I.C.  Novo
Nordisk A/S con nota prot.  083947  dell'8  luglio  2021  relativa  a
fenomeni di indisponibilita'  del  medicinale  «Saxenda»  (A.I.C.  n.
044018036),  del  quale  e'  assicurata  la  regolare  fornitura  sul
territorio  italiano,  e  ad  evidenze  di  un  rilevante  flusso  di
esportazione del medicinale registrato nel 2021, confermato dai  dati
relativi ai flussi di  movimentazione  forniti  dal  Ministero  della
salute e dalle numerose richieste di fornitura diretta alle  farmacie
ai sensi dell'art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006,
ricevute dall'azienda; 
  Informato il Ministero della salute in data 12 luglio 2021; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del  titolare  A.I.C.,  del  medicinale  SAXENDA
(A.I.C. n. 044018036). 
  2. A tal fine il medicinale  «Saxenda»  (A.I.C.  n.  044018036)  e'
inserito  nell'elenco  allegato  alla   presente   determina   e   ne
costituisce parte integrante.