IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato"; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 19890 del 22 luglio
2014, prot. n. 28951 del 12 novembre  2014,  prot.  n.  5781  del  27
aprile 2017, prot. n. 7862 dell'8 giugno 2017 e prot. n. 9557 del  24
giugno 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/22963
del 7 ottobre 2014, prot. n. 2014/23013 del 7 ottobre 2014, prot.  n.
2014/22938 del 7 ottobre 2014, prot.  n.  2014/22947  del  7  ottobre
2014, prot.  n.  2014/23036  del  7  ottobre  2014,  rettificato  con
provvedimento  prot.  n.  16207  del  12  settembre  2019,  prot.  n.
2014/26831 del 26 novembre 2014, prot. n. 2014/12474  del  22  maggio
2014, prot. n. 2014/12496 del 22 maggio 2014, prot. n. 2014/12507 del
22 maggio 2014, prot. n. 2014/12509 del  22  maggio  2014,  prot.  n.
2014/12743 del 26 maggio 2014, prot.  n.  2014/12745  del  26  maggio
2014, prot. n. 2014/12753 del 26 maggio 2014 e  prot.  n.  2014/22996
del 7 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 16210  del
12 settembre 2019, con  i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Taranto, ai sensi dell'art. 56-bis,  comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio  dello  Stato  e  denominati,  rispettivamente,   «Terreno
demaniale in localita' Annunziata f. 264 p.lla 53 (attualmente 903)»,
«Porzione comprensorio M.M. Scuola sottufficiali M.M. -  (Mariscuola)
San Vito», «Canale navigabile pendio  del  Vasto»,  «Parco  Cimino  -
localita' Manganecchia», «Mercato  Fadini  -  via  Principe  Amedeo»,
«Terreno demaniale in localita' Annunziata», «Strade San Vito»,  «San
Paolo-Il Fronte Taddeo», «terreno demaniale Gennarino f.  264,  p.lla
17-18-19», «terreno demaniale in localita' Annunziata f.  264,  p.lla
15»,   «Giardinetto   Pubblico   Bastione   del    Vasto»,    «Piazza
pubblica-localita' solito, piazza Pio XII», «Parco della Rimembranza»
e «Ex Batteria Rotina»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Puglia  e
Basilicata in cui si espone che, alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6220 del  31  marzo
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Taranto 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Taranto,
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili  denominati  «Terreno  demaniale  in  localita'
Annunziata  f.  264,  p.lla  53  (attualmente   903)   »,   «Porzione
comprensorio M.M. Scuola sottufficiali M.M. - (Mariscuola) San Vito»,
«Canale navigabile pendio  del  Vasto»,  «Parco  Cimino  -  localita'
Manganecchia», «Mercato  Fadini  -  via  Principe  Amedeo»,  «Terreno
demaniale in localita' Annunziata», «Strade San Vito», «San  Paolo-Il
Fronte Taddeo», «terreno demaniale Gennarino f. 264, p.lla 17-18-19»,
«terreno  demaniale  in  localita'  Annunziata  f.  264,  p.lla  15»,
«Giardinetto Pubblico Bastione del Vasto», «Piazza pubblica-localita'
solito, piazza Pio XII», «Parco della  Rimembranza»  e  «Ex  Batteria
Rotina», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia  e  Basilicata,
rispettivamente, prot. n. 2014/22963 del 7  ottobre  2014,  prot.  n.
2014/23013 del 7 ottobre 2014, prot.  n.  2014/22938  del  7  ottobre
2014, prot. n. 2014/22947 del 7 ottobre 2014, prot. n. 2014/23036 del
7 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 16207  del  12
settembre 2019, prot. n. 2014/26831 del 26 novembre  2014,  prot.  n.
2014/12474 del 22 maggio 2014, prot.  n.  2014/12496  del  22  maggio
2014, prot. n. 2014/12507 del 22 maggio 2014, prot. n. 2014/12509 del
22 maggio 2014, prot. n. 2014/12743 del  26  maggio  2014,  prot.  n.
2014/12745 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/12753 del 26 maggio 2014
e  prot.  n.  2014/22996  del  7  ottobre   2014,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 16210 del 12 settembre 2019, a decorrere dalla
data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  86.100,27
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Taranto. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  627.527,13,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 86.100,27.