IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata  legge
n. 241/90; 
  Visto il decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno  2012,  con
il  quale  la  societa'  cooperativa  «Coop  Risparmio  76   societa'
cooperativa», con sede in Rieti (RI) (codice fiscale 00099720575), e'
stata posta in liquidazione coatta amministrativa  e  ne  sono  stati
nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, il dott. Pier
Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano; 
  Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali  e
reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  di
Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 Reg. G.I.P.  emessa  dal
giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile  2020,  con  la
quale e' stata disposta nei confronti  del  dott.  Marco  Fantone  la
misura cautelare personale della  custodia  in  carcere,  nonche'  il
sequestro preventivo dei beni; 
  Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti  e  motivate
ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione un provvedimento
cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa  procedura
sia a tutela  dell'affidamento  riposto  dai  terzi  nell'ambito  dei
rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria; 
  Preso atto che sussistono  le  gravi  ragioni  richieste  dall'art.
21-quater, secondo  comma,  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  ai  fini  dell'adozione   del   presente
provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi  illustrati  e'
urgente  la  sospensione   dell'esecutivita'   del   citato   decreto
direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012 nella  parte  riguardante
la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della
societa' cooperativa «Coop Risparmio 76  societa'  cooperativa»,  con
sede in Rieti (RI); 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241, con nota ministeriale  n.  0147688  del  13  maggio  2021,  all'
interessato e' stata data comunicazione dell'avvio  del  procedimento
di sospensione in applicazione dell'art.  21-quater,  secondo  comma,
della legge n. 241/1990; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma  75  del  decreto  legge  n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, di non procedere alla  sostituzione  del  dott.  Marco  Fantone,
essendo attualmente in carica il dott. Pier Luigi Coccia e  il  prof.
Mauro Romano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per la motivazione indicata in premessa, il  dott.  Marco  Fantone,
nominato commissario liquidatore  della  societa'  cooperativa  «Coop
Risparmio 76 societa'  cooperativa»,  con  sede  in  Rieti  (RI),  e'
sospeso dall'incarico conferito con decreto direttoriale n.  395/2012
del 21 giugno 2012, per la durata di sei mesi dalla data del presente
decreto,     fatte     salve     le     successive     determinazioni
dell'amministrazione, che potranno essere adottate  alla  luce  degli
sviluppi del procedimento penale.