Il Comitato di Presidenza, nella seduta del 22  luglio  2021,  ha
deliberato, in conformita' alla delibera  del  7  luglio  2021  della
seconda commissione del Consiglio superiore  della  magistratura,  di
correggere l'errore materiale contenuto nell'art. 47,  comma  5,  del
regolamento  interno  del  Consiglio  superiore  della   magistratura
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  235  del  7
ottobre 2016) , sicche'  laddove  si  legge  «Quando  sono  poste  in
votazione per ballottaggio due o  piu'  proposte  che  comportano  la
comparazione, pure se limitata solo ad alcuni profili, tra magistrati
anche onorari, si applicano le modalita' di  votazione  previste  dai
commi  2  e  3.  Tuttavia,  in  caso  di  parita'  tra  le   proposte
maggiormente votate - sempre che il Presidente della seduta non abbia
espresso il proprio voto, cosi' accordando la prevalenza a una  delle
proposte, ai sensi dell'art. 67, comma 1 - e' nominato  il  candidato
che occupa la migliore collocazione in ruolo» si legga e si  intenda:
«Quando sono poste in votazione per ballottaggio due o piu'  proposte
che comportano la comparazione,  pure  se  limitata  solo  ad  alcuni
profili, tra magistrati anche onorari, si applicano le  modalita'  di
votazione previste dai commi 2 e 3. Tuttavia, in caso di parita'  tra
le proposte maggiormente votate -  sempre  che  il  Presidente  della
seduta non abbia  espresso  il  proprio  voto,  cosi'  accordando  la
prevalenza a una delle proposte, ai sensi dell'art. 67, comma 2 -  e'
nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo».