Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/008298/XVJ(53)  del  23
luglio 2021, su istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare  delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto  della
«MBDA Italia S.p.a.» con stabilimento  presso  il  Centro  interforze
munizionamento avanzato  (CIMA)  in  Aulla  (MS),  gli  esplosivi  di
seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1,  comma
2, lettera a) del  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  81  e
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  sono
riconosciuti e classificati nelle categorie di cui  all'art.  82  del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A»  al
medesimo regio decreto, come di seguito indicato: 
      missile Marte extended range S/G con testa  di  guerra  attiva,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: II categoria; 
      missile Marte extended range S/G con testa  di  guerra  inerte,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: I categoria; 
      missile Marte extended range H/C con testa  di  guerra  attiva,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: II categoria; 
      missile Marte extended range H/C con testa  di  guerra  inerte,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: I categoria; 
      missile Marte extended range A/C con testa  di  guerra  attiva,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: II categoria; 
      missile Marte extended range A/C con testa  di  guerra  inerte,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: I categoria; 
      missile Marte extended range (ER) con testa di  guerra  attiva,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: II categoria; 
      missile Marte extended range (ER) con testa di  guerra  inerte,
con o senza telemetria completo del  seeker  contenente  la  batteria
termica BEI: I categoria. 
    Gli esplosivi denominati «seeker  con  batteria  termica  BEI»  e
«batteria termica BEI», ai sensi del combinato disposto dell'art.  1,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 29  luglio  2015,  n.
123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
sono riconosciuti e classificati nella V categoria -  gruppo  «E»  di
cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  ed  iscritti
nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto. 
    Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze  armate
e di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.