IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  e,
in  particolare,  gli  articoli  2   (Ministero   della   transizione
ecologica), 3  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il  Ministero
della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale  per  la
transizione ecologica); 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n.  357,  e  successive  modificazioni,  recante  l'attuazione  della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  21
gennaio 2021, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE)
2021/159; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per  il  patrimonio  naturalistico,  con
lettera  prot.  105368  del  15  dicembre  2020  alla  Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute,  del  10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 dicembre 2014, con il quale e'  stato  approvato  il
regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina  protetta
Tavolara - Punta Cavallo; 
  Visto  il   decreto   dell'assessorato   regionale   della   difesa
dell'ambiente della Regione Sardegna, n. 1026/1 del 17 gennaio  2018,
che aggiorna il Piano di gestione del SIC  ITB010011  Stagno  di  San
Teodoro, con i quali sono stati approvati gli obiettivi e  le  misure
di conservazione, relative al sito  di  interesse  comunitario  della
regione biogeografica mediterranea; 
  Vista la  delibera  del  Consorzio  di  gestione  dell'area  marina
protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo n. 6 del  29  aprile  2019,
acquisita con nota del 25 febbraio 2021 protocollo  n.  389,  con  la
quale e' stato approvato l'aggiornamento del Piano  di  gestione  del
SIC ITB010011 Stagno di San  Teodoro,  con  l'impegno  ad  integrarlo
nell'aggiornamento del regolamento di esecuzione e organizzazione; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il   sopra   citato   atto,   le   stesse   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla  data  di
emanazione del presente  decreto,  comunichera'  al  Ministero  della
transizione ecologica i  soggetti  affidatari  della  gestione  delle
parti delle ZSC esterne all'area marina protetta; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui ai sopracitati  atti  regionali  e  la
Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte
della regione e degli enti gestori delle aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti  all'interno  del
territorio di competenza, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quale  «Zona  speciale  di  conservazione»  del  sito  di  importanza
comunitaria  SIC  ITB010011  Stagno  di  San  Teodoro  della  regione
biogeografica mediterranea insistente nel  territorio  della  Regione
Sardegna; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Sardegna
con nota prot. n. 7090 del 16 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Designazione ZSC 
 
  1. E' designato quale Zona speciale di  conservazione  (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea il  sito,  di  tipo  B,  ITB010011
Stagno  di  San  Teodoro,  con  un'estensione  pari  a  820   ettari,
insistente nel territorio della Regione Sardegna, gia' proposto  alla
Commissione europea quale Sito di  importanza  comunitaria  (SIC)  ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali la ZSC  di  cui  al  comma  1  e'
designata, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il  formulario  standard  dalla  stessa  predisposto,   relativamente
all'omonimo SIC con lettera prot. 105368 del 15 dicembre  2020.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica,
nell'apposita sezione  relativa  alle  ZSC  designate.  Le  eventuali
modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e  sono
riportate in detta sezione.