IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29; Vista la decisione n. 1313/2013/UE e successive modifiche ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che a partire dal giorno 14 luglio 2021 vaste parti del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga e il territorio delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo sono state interessate da eccezionali eventi meteorologici con conseguenti gravi inondazioni; Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un gran numero di vittime, diversi feriti e dispersi, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, ingenti danni ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie, nonche' l'interruzione dei servizi essenziali; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Considerato che con nota del 15 luglio 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021 con cui e' stato dichiarato, per trenta giorni, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vasta parte del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo a partire dal giorno 14 luglio 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2011, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane, mezzi e attrezzature per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante l'attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel Regno del Belgio a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del codice della protezione civile interviene a supporto delle autorita' competenti per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre al personale del medesimo Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero della difesa. 3. L'attivita' di cui al comma 2 e' svolta con il supporto logistico del Ministero della difesa che garantisce il trasporto in loco dei mezzi e delle attrezzature e degli uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento, previa rendicontazione dei costi sostenuti da parte delle amministrazioni interessate.