(Testo approvato dalla Commissione 
                   nella seduta del 4 agosto 2021) 
 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che con decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale
della Calabria n. 145 del 5 agosto 2021, sono stati convocati  per  i
giorni 3 e 4 ottobre 2021 i  comizi  per  l'elezione  del  Presidente
della Giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della
Regione Calabria; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31  luglio  2005,
n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28  e  successive
modifiche; l'art. l,  comma  4,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e la  Rai,  nonche'  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione il  13  febbraio  1997,  il  30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni; 
    d) la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
    e) la  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  «Norme  per
l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»; 
    f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
    g) la legge regionale della  Calabria  7  febbraio  2005,  n.  1,
recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e
del consiglio regionale», con le modifiche e le integrazioni  di  cui
alle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010,  n.  6,
28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n.  8,
12 settembre 2014, n. 19 e 19 novembre 2020, n. 17; 
    h)  lo  statuto  della  Regione  Calabria,  approvato  con  legge
statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia,  in
quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  j),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alla consultazione per l'elezione  del  Presidente  della
Giuntaregionale e  per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della
Regione Calabria fissata  per  la  data  di  cui  in  premessa  e  si
applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla
consultazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alla  presente   consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   testata   giornalistica
regionale.