IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del  26  marzo  2021,  n.  74,  recante  «Individuazione  e
definizione dei compiti degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri n. 164/2020, che continuano ad avere efficacia
sino  all'attribuzione  dei   nuovi   incarichi,   nelle   more   del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855  (reg.  UCB
del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale  il  direttore  generale  ha
attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la  Direzione
generale della ricerca le  deleghe  per  l'esercizio  dei  poteri  di
spesa, in termini di competenza, residui e cassa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  196  del  23
agosto 2016, «Disposizioni  per  la  concessione  delle  agevolazioni
finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al  titolo
III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica»  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
196 del 23  agosto  2016,  «Disposizioni  per  la  concessione  delle
agevolazioni  finanziarie»,  adottato  dal  Ministero  in  attuazione
dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del  26
luglio 2016, cosi' come aggiornato con decreto direttoriale  n.  2705
del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti  il  10  dicembre  2020  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  312
del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al  decreto
ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del
regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al  31
dicembre 2023; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni  normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui  sono  state
emanate le «Procedure operative» per il  finanziamento  dei  progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, ragioneria generale dello Stato, ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
prot. n.  44533  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  si  comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n.  5944  denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari
(ERANET, CSA, Art. 185, etc.); 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.» 
  Dato   atto   che   tutte   le   prescritte   istruttorie   saranno
contestualmente  attivate,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016  (avviamento  delle  procedure  per  la  nomina  ETS  e  per
l'incarico  delle  valutazioni  economico-finanziarie   al   soggetto
convenzionato); 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate , altresi', le misure e le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario. 
  Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive  modifiche
ed integrazioni ed in particolare  l'art.  21  che  ha  istituito  il
Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto il decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 8 marzo 2019,  registrazione  n.  1-310,  che
definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli
investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  per
l'anno 2018; 
  Visto l'impegno a valere  sulle  risorse  FIRST  2018,  cap.  7245,
finalizzato   al   finanziamento   dei   progetti   di   cooperazione
internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632  del  12
maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020; 
  Visto il contratto (Grant Agreement) n. 817992 tra  la  commissione
europea e gli enti finanziatori  partecipanti  all'Eranet  Cofund  on
Blue Bioeconomy - Unlocking the  potential  of  aquatic  bioresources
(BlueBio) , che disciplina i diritti e i doveri delle parti; 
  Vista la nota prot. n. 739 del 17 gennaio 2018,  con  la  quale  il
MIUR si e' impegnato a finanziare il bando BlueBio con un  budget  di
euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa  successivamente
incrementato di euro 99.963,31 con nota  n.  22642  del  20  dicembre
2019; 
  Visto  il  bando  internazionale   «BlueBio»,   comprensivo   delle
National/Regional requirements, pubblicato dall'Eranet Cofundon  Blue
Bioeconomy  che  descrive  i  criteri   ed   ulteriori   regole   che
disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale  dei  progetti  cui
partecipano proponenti italiani, e il relativo Annex nazionale; 
  Considerato che per il bando BlueBio,  di  cui  trattasi  e'  stato
emanato l'avviso integrativo in data 7 marzo 2019, prot. n. 420; 
  Vista la decisione finale dell'Evaluation Panel  Meeting,  svoltosi
nei i giorni 29 e 30 ottobre 2019, con la quale e' stata formalizzata
la graduatoria  delle  proposte  presentate  e,  in  particolare,  la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto  dal  titolo
«Caseawa» avente come  obiettivo  «la  produzione,  tramite  processi
chimici e fisici, di particelle  di  carbonato  di  calcio  biogenico
funzionalizzato   (FbCCP)   utilizzando    conchiglie    di    scarto
dell'industria  della  pesca  e  dalla  mitili-coltura  da  cozze   e
ostriche»; 
  Preso  atto  della  graduatoria  delle  proposte   presentate,   in
particolare, della valutazione positiva espressa  nei  confronti  dei
progetti a partecipazione  italiana,  tra  i  quali  e'  presente  il
progetto dal titolo «Caseawa»; 
  Vista la nota MUR prot. n. 5636 del 9 aprile  2020,  con  la  quale
l'Ufficio  VIII  ha  comunicato   ufficialmente   gli   esiti   della
valutazione  internazionale  delle  proposte  presentate  nell'ambito
della call, indicando i  progetti  meritevoli  di  finanziamento,  le
fonti e gli importi del finanziamento nazionale a  valere  sul  FIRST
2018, cap. 7245; 
  Preso atto della procura speciale del giusta procura  speciale  del
29 giugno 2020, repertorio n. 483333 con la quale e'  stato  nominato
in qualita'  di  soggetto  capofila  «l'Universita'  degli  studi  di
Bologna - Alma Mater - Dipartimento di chimica»; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «Caseawa», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il
cui costo ammonta a euro 321.247,53 figurano  i  seguenti  proponenti
italiani: 
    Universita' degli studi di Bologna - Alma Mater - Dipartimento di
chimica; 
    Finproject S.p.a. 
  Visto il  Consortium  Agreement  definito  tra  i  partecipanti  al
progetto «Caseawa» sottoscritto in data 28 aprile 2020  e  successiva
nota n. 17492 del 16 novembre 2020 con la quale viene  comunicato  il
posticipo dell'inizio del progetto al 1° settembre 2020; 
  Vista la richiesta di variazioni ai sensi dell'art. 14 decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  593/2016,  prot.  n.  20230  del  23
dicembre 2020 e relativo capitolato aggiornato, pervenuto in data  17
febbraio 2021 prot. 507; 
  Ritenuto di poter approvare la richiesta  variante  atteso  che  la
stessa non modifica il quadro economico complessivo e  gli  obiettivi
progettuali e che,  pertanto,  il  capitolato  definitivo  e'  quello
allegato al presente decreto; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni»(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il  12  agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la
registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche
tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti
precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che
nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione  RNA -  COR  ID  n.  5709820  del  24  giugno  2021   per
l'Universita' degli studi di Bologna - Alma Mater -  Dipartimento  di
chimica e COR ID n. 5717919 del 25  giugno  2021  per  la  Finproject
S.p.a.; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio  2017),  e'
stata acquisita la visura Deggendorf  n. 12858640 del 24 giugno  2021
per l'Universita' degli studi di Bologna - Alma Mater -  Dipartimento
di chimica e n. 12858644 del 24 giugno 2021 per la Finproject S.p.a.; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo  «Caseawa»
presentato dall'Universita' degli studi di Bologna  -  Alma  Mater  -
Dipartimento di  chimica,  codice  fiscale  n.  80007010376  e  dalla
Finproject S.p.a., codice fiscale n.  01744770437,  e'  ammesso  alle
agevolazioni previste, secondo le normative  citate  nelle  premesse,
nella forma, misura, modalita' e  condizioni  indicate  nella  scheda
allegata al presente decreto (allegato 1). 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° settembre  2020  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3)  ovvero  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti nel capitolato  tecnico  che  sara'  successivamente
approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue
i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.