IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la Semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente,  con  delibera  8
aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n.  6,  approvate
ai sensi dell'art. 22 del decreto 20  settembre  2004,  n.  245,  del
Ministro della salute di concerto  con  il  Ministro  della  funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione sul proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  279  del  30  novembre  2007
recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il  decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale  n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 159/2019 del  2  settembre  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  221  del  20
settembre 2019 con la quale la societa'  I.B.N.  Savio  -  S.r.l.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Keymet»  (metformina)  e  con  cui  lo  stesso  e'  stato  collocato
nell'apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn); 
  Vista la domanda presentata in data 24 ottobre 2019 con la quale la
societa' I.B.N. Savio S.r.l. ha chiesto  la  riclassificazione  dalla
classe C(nn) alla  classe  A  del  medicinale  «Keymet»  (metformina)
relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045357023, 045357062 e
045357047; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 21 e 23-25 giugno 2021; 
  Vista la delibera n.  45  del  28  luglio  2021  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale KEYMET (metformina) nelle confezioni  sotto  indicate
e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
    «500 mg compressa a rilascio prolungato» 60 compresse in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357023 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) euro 3,65; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 6,02; 
    «1000 mg compressa a rilascio prolungato» 60 compresse in blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357062 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 3,65; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 6,02; 
    «750 mg compressa a rilascio prolungato» 60 compresse in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357047 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) euro 3,65; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 6,02. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.