IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 728/2017 del 14 aprile 2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  103  del  5
maggio  2017  relativa   al   medicinale   «Terrosa»   (teriparatide)
relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045257019/E; 
  Vista la determina AIFA n. 49/2020 dell'8 giugno  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  157  del  23
giugno   2020   relativa   al   medicinale    medicinale    «Terrosa»
(teriparatide)  relativamente  alla  confezione  avente   A.I.C.   n.
045257033/E; 
  Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2020 con  la  quale
l'azienda «Gedeon Richter PLC» ha chiesto  la  riclassificazione,  ai
fini della rimborsabilita' del medicinale «Terrosa» (teriparatide); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 17-19/03/2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 19-21 e 27 maggio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  TERROSA  (teriparatide)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «"Terrosa" e' indicato negli adulti. 
      Trattamento dell'osteoporosi nelle  donne  in  postmenopausa  e
negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).
Nelle donne in  postmenopausa,  e'  stata  dimostrata  una  riduzione
significativa  nell'incidenza  delle  fratture   vertebrali   e   non
vertebrali, ma non delle fratture femorali. 
      Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata  terapia
con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli  uomini  ad
aumentato rischio di frattura». 
  Confezioni: 
    «20 microgrammi/80 microlitri  -  soluzione  per  iniezione-  uso
sottocutaneo - cartuccia (vetro) 2,4 ml» - 1 cartuccia e  1  penna  -
A.I.C. n. 045257033/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': «A» -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 207,12  -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 341,84 - nota AIFA: 79; 
    «20 microgrammi/80 microlitri - soluzione  per  iniezione  -  uso
sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 2,4 ml» 1 cartuccia  -  A.I.C.  n.
045257019/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': «A» - prezzo ex
factory  (IVA  esclusa):  euro  207,12  -  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 341,84 - nota AIFA: 79. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita'  del  contratto:  il  presente  accordo  deve  intendersi
integrativo delle condizioni recepite con determinazione AIFA n.  334
del  27  marzo  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 96 del 10 aprile 2020.