IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  224/2020  del  21  febbraio   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  55
del 4 marzo 2020 relativa al medicinale «Veltassa» (patiromer); 
  Vista la domanda presentata in data 21 maggio  2020  con  la  quale
l'azienda «Vifor Fresenius  Medical  Care  Renal  Pharma  France»  ha
chiesto la  riclassificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita'  del
medicinale  «Veltassa»  (patiromer)  relativamente  alle   confezioni
aventi A.I.C. n. 045492042/E e 045492016/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 11-15 e 22 gennaio
2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 14, 16 e 20-22 luglio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale VELTASSA (patiromer) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «"Veltassa" e' indicato per  il  trattamento  dell'iperkaliemia
negli adulti»; 
    confezioni: 
      «16,8 g - polvere per sospensione orale - uso orale  -  bustina
(CARTA/PES/PE/ALU/PE)» 30 bustine - A.I.C. n.  045492042/E  (in  base
10) - classe  di  rimborsabilita':  «A»  -  prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): euro 297,67  -  prezzo  al  pubblico  (IVA  inclusa):  euro
491,28; 
      «8,4 g - polvere per sospensione orale - uso  orale  -  bustina
(carta/pes/pe/alu/pe)» 30 bustine - A.I.C. n.  045492016/E  (in  base
10) - classe  di  rimborsabilita':  «A»  -  prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): euro 281,13  -  prezzo  al  pubblico  (IVA  inclusa):  euro
463,99. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory (EXF), decorrente  dalla
data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni
di cui all'accordo negoziale. In caso  di  superamento  della  soglia
negoziata la  societa'  e'  chiamata  al  ripiano  dello  sfondamento
attraverso   payback.   Ai   fini   della   determina    dell'importo
dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra'
determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al  netto
degli  eventuali  payback  del  5%  e  dell'1,83%,  e   dei   payback
effettivamente versati, al momento della verifica dello  sfondamento,
derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti)  trasmessi  attraverso
il flusso della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro  della
salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e  DPC,
ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi  della  legge  n.  448/1998,
successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per
la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo all'azienda di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati, avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa,  ovvero
le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a  tutti
gli importi comunque a carico del  SSN,  ivi  compresi,  ad  esempio,
quelli  derivanti  dall'applicazione  della  legge  n.   648/1996   e
dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti  a   modifiche.   Le
condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata  in  vigore  delle
nuove  e  l'eventuale  sfondamento  sara'  calcolato   riparametrando
mensilmente il tetto biennale negoziato. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.