IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note  dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  21939  del  9
dicembre 2015, prot. n. 3854 del 9 marzo 2016, prot. n. 8875  del  27
giugno 2017 e prot. n. 10811 del 16 luglio 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione  regionale  Abruzzo   e   Molise   riguardanti   il
trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Teramo
(TE): 
    prot. n. 2014/14268 del 10.12.2014, rettificato con provvedimento
prot. n. 2019/6439 del 12.6.2019, con il quale sono stati trasferiti,
a titolo gratuito, al Comune di Alba Adriatica,  ai  sensi  dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli  immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato  denominati,  rispettivamente,
«Area demaniale gia' di pertinenza idraulica del torrente Vibrata, n.
1  della  planimetria  generale  Alba  Adriatica  sponda  destra  del
torrente Vibrata», «Area demaniale, gia' di pertinenza idraulica  del
torrente Vibrata, n. 7  della  planimetria  generale  Alba  Adriatica
sponda  destra  del  torrente  Vibrata»,  «Arenile  marina  lungomare
Marconi», «Arenile marina» e «Ex arenile marittimo»; 
    prot.  n.  2014/13875  del  28  novembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/6438 del 12 giugno  2019,  con  il  quale
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Tortoreto,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  denominati,
rispettivamente, «Arenili marittimi - Tortoreto Marina» e «Ex arenile
Tortoreto »; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8860 dell'11 maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                     al Comune di Alba Adriatica 
 
  1. Le risorse a  qualsiasi  titolo  spettanti  al  Comune  di  Alba
Adriatica (TE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati  «Area  demaniale  gia'  di
pertinenza idraulica del torrente Vibrata,  n.  1  della  planimetria
generale Alba Adriatica sponda destra del  torrente  Vibrata»,  «Area
demaniale, gia' di pertinenza idraulica del torrente  Vibrata,  n.  7
della planimetria generale Alba Adriatica sponda destra del  torrente
Vibrata», «Arenile marina lungomare Marconi », «Arenile marina» e «Ex
arenile  marittimo»,  meglio  individuati   nel   provvedimento   del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Abruzzo  e  Molise  prot.  n.  2014/14268  del  10   dicembre   2014,
rettificato con provvedimento prot. n. 2019/6439 del 12 giugno  2019,
a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  3.966,53
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte  del  Comune  di  Alba
Adriatica. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  27.997,09,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 3.966,53.