IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella comunita' ed in particolare l'art.
16 paragrafo 12; 
  Vista la comunicazione della Commissione  (2017/C  194/01)  recante
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)», ed in particolare il paragrafo 9; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  Serie  generale  n.  61  del  13  marzo  2013,   recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019,
una nuova imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa  e  la  cessazione  degli  effetti  del  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla  stessa  data
di entrata in vigore della nuova imposizione; 
  Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 296 del 21  dicembre  2018,  che  differisce  al  17  aprile  2019
l'entrata in vigore degli oneri di  servizio  pubblico  previsti  dal
decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  nonche'  proroga  gli
effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61  fino  alla
data di decorrenza del nuovo regime impositivo; 
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2019,  n.  140,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 94 del 20 aprile 2019, che modifica il regime impositivo di cui al
decreto ministeriale 8  agosto  2018  n.  367  e  all'unito  allegato
tecnico, limitandone gli effetti alle sole rotte Olbia-Roma Fiumicino
e  viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e   viceversa   e   prevede   la
prosecuzione, oltre la data del 17 aprile  2019,  degli  effetti  del
decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 per i servizi  aerei  di
linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa,  Alghero-Milano
Linate   e   viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e    viceversa,
Cagliari-Milano Linate e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2020, n.  87,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 58 del 7 marzo 2020, che, a far data dal 17 aprile  2020,  dispone
la cessazione degli effetti dei decreti ministeriali 8  agosto  2018,
n. 367 e 11 aprile 2019, n.  140,  e  fa  rivivere  gli  effetti  del
decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61  anche  per  i  servizi
aerei  di  linea  sulle  rotte  Olbia-Roma  Fiumicino  e   viceversa,
Olbia-Milano Linate e viceversa; 
  Vista la nota prot. n. 2082 del 26 luglio 2021,  con  la  quale  la
Regione  autonoma  della  Sardegna  ha  trasmesso  alla   Commissione
europea, per il  tramite  della  Rappresentanza  permanente  d'Italia
presso l'Unione europea, una proposta di contenuti e criteri  per  un
nuovo regime di obblighi di servizio pubblico sulle rotte aeree da  e
per la  Sardegna,  sulla  base  di  quanto  condiviso  nel  corso  di
interlocuzioni avute anche con la stessa Commissione europea; 
  Considerato  che  Alitalia  societa'  aerea  italiana   S.p.a.   in
amministrazione  straordinaria  svolge  attualmente,  in   forza   di
convenzioni prorogate  fino  al  28  ottobre  2021,  nelle  more  del
perfezionamento del nuovo  progetto  impositivo,  i  servizi  onerati
sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate
e viceversa, Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate e viceversa; 
  Vista la nota del 30 agosto 2021, con la  quale  Alitalia  società
aerea italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria ha  confermato
alla Regione Sardegna e all'Enac di aver interrotto, a far data dalla
mezzanotte del 24 agosto 2021, le vendite di biglietti  aerei  per  i
voli onerati ai sensi del decreto ministeriale n. 61/2013 programmati
dal 15 ottobre 2021, in attuazione della autorizzazione rilasciata al
vettore aereo dal Ministero dello sviluppo  economico  a  cessare  le
proprie attività di volo da tale data; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare,   senza   soluzione   di
continuita'  e  fino  al  perfezionamento,  attraverso  gli  ordinari
passaggi procedurali, del nuovo regime di oneri di servizio pubblico,
la prosecuzione dei servizi onerati che garantiscono  voli  di  linea
adeguati, regolari e continuativi tra gli  scali  sardi  di  Alghero,
Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
  Atteso che, in relazione alla cessazione dei servizi aerei  onerati
sui predetti collegamenti  da  e  per  la  Sardegna,  sussistono  gli
estremi  della  «improvvisa  interruzione  del   servizio»   prevista
dall'art. 16, paragrafo 12 del regolamento  (CE)  n.  1008/2008  e  i
presupposti per procedere alla selezione di cui allo stesso articolo; 
  Considerato che, nell'ambito  delle  interlocuzioni  avute  per  la
definizione del nuovo regime di obblighi  di  servizio  pubblico,  la
Commissione europea si e' espressa favorevolmente sul ricorso in  via
transitoria alla procedura di emergenza di cui al richiamato art.  16
del regolamento (CE) n. 1008/2008 e ha invitato le Autorita' italiane
a porre a base della selezione il contenuto e  i  criteri  del  nuovo
progetto impositivo; 
  Visto il documento inviato in data 30  agosto  2021  dalla  Regione
autonoma  della  Sardegna  alla  Rappresentanza  permanente  d'Italia
presso l'Unione europea, contenente l'articolazione  degli  oneri  di
servizio pubblico da porre  a  base  della  procedura  di  emergenza,
definita sulla base del nuovo  progetto  impositivo,  in  conformita'
alle indicazioni dei competenti uffici della Commissione europea; 
  Vista la comunicazione del  3  settembre  2021,  con  la  quale  la
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea  ha  reso
noto il finale assenso della Commissione  europea  all'impiego  della
procedura  di  emergenza  di  cui  all'art.  16,  paragrafo  12   del
regolamento (CE) n. 1008/2008, basata sull'articolazione dei  servizi
proposti dalla Regione autonoma  della  Sardegna  e  su  assegnazioni
distinte dei servizi per singole rotte; 
  Atteso che, per le predette finalita', e'  necessario  individuare,
attraverso un iter semplificato, un regime impositivo transitorio  in
sostituzione di quello disposto con decreto ministeriale n. 61 del 21
febbraio 2013, che, per la durata della  fase  emergenziale  e  nelle
more della piena definizione del nuovo progetto di oneri di  servizio
pubblico, disciplini  i  nuovi  contenuti  e  criteri  conformi  alle
impostazioni  concordate  con  la  Commissione  europea,  assicurando
l'anzidetta prosecuzione dei servizi onerati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I servizi aerei di  linea  sulle  rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e  viceversa  costituiscono  servizi
d'interesse economico generale.