IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il
quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le  banchine  e
le aree  scoperte  dei  porti  di  rilevanza  economica  nazionale  e
internazionale di competenza delle Autorita' di sistema  portuale  di
cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite
alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art.  16
della  medesima  legge,  le  connesse   infrastrutture   stradali   e
ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati  strettamente  funzionali
alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a
destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria  E/1,
anche se affidati in concessione a privati.  Sono  parimenti  censite
nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti
adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della
sussistenza del requisito della stretta funzionalita'  dei  depositi,
diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali  di
cui  al  presente  comma,  si  fa  riferimento  alle   autorizzazioni
rilasciate dalla competente autorita' di sistema  portuale  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994; 
  Visto l'art. 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017  in  base  al
quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al  comma  578,
ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono
presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n.  701,  per  la
revisione del classamento degli immobili gia'  censiti  in  categorie
catastali diverse dalla E/1, nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al
medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da
quelli doganali, l'intestatario,  ovvero  il  concessionario,  allega
all'atto di  aggiornamento  apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione  dei
depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma  578,
in base ad  autorizzazione  della  competente  Autorita'  di  sistema
portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in  catasto,  ai  sensi
dell'art.  20  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita  catastale
degli immobili, anche in relazione  alla  perdita  del  requisito  di
stretta funzionalita' degli  stessi  alle  operazioni  e  ai  servizi
portuali di cui al comma 578. In deroga all'art. 1, comma 745,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di  cui
al presente comma presentati entro il 31 dicembre  2020,  le  rendite
catastali rideterminate in seguito  alla  revisione  del  classamento
degli immobili nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  578  hanno
effetto dal 1° gennaio 2020; 
  Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del  2017
il quale dispone che per le dichiarazioni  di  cui  all'art.  28  del
regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  relative  agli
immobili di cui al comma 578, presentate in  catasto  nel  corso  del
2019, non si applicano i criteri di classamento e  di  determinazione
delle rendite di cui al comma 578. Per  gli  immobili  dichiarati  ai
sensi del presente comma, alla revisione del  classamento  secondo  i
criteri di cui  al  comma  578  provvede  d'ufficio  l'Agenzia  delle
entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando  la  possibilita'  da
parte degli intestatari catastali  degli  immobili  di  cui  presente
comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di  aggiornamento
di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio  dall'Agenzia
delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal  1°  gennaio
2020; 
  Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge  n.  205  del  2017  per
effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli  di
cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale,
ad ufficio privato e ad altri usi non  strettamente  funzionali  alle
operazioni e ai servizi portuali di cui al  medesimo  comma,  qualora
presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto
come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse
da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie  del
gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni
turistiche e da diporto e alla  crocieristica,  per  la  quale  resta
fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578; 
  Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha ridisciplinato l'IMU ai
commi da 739 fino a 783; 
  Visto l'art. 1, comma 582 della legge n.  205  del  2017  il  quale
prevede, tra l'altro, che entro il 30 giugno 2021,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, si procede  al  ristoro  delle  minori  entrate  da
erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi,  tenuto
conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al  primo
periodo,  nel  limite  del  contributo  annuo  previsto  nell'importo
massimo di 9,35 milioni di euro,  sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 30 aprile 2021,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020  ai  sensi  del
comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal  1°  gennaio  2020.
Entro il 31 ottobre  2022,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  si  procede,  nel  limite  del  contributo  annuo   previsto
nell'importo massimo di 9,35  milioni  di  euro,  alla  rettifica  in
aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei  periodi
precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base  dei  dati
comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  concernenti  le  rendite
definitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del  comma  579,  ovvero
d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'  quelle  gia'  iscritte  in
catasto dal 1° gennaio 2019, e  le  rendite  definitive,  determinate
sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno
2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in  catasto
dal 1° gennaio 2020; 
  Visto il decreto 22 dicembre  2020  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze emanato, ai sensi del primo periodo del medesimo  comma
582 dell'art. 1, di concerto con il Ministro dell'interno, con cui e'
stata disposta l'erogazione del contributo per il ristoro  ai  comuni
della perdita di gettito  a  seguito  della  riclassificazione  degli
immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali; 
  Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi  579  e
580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020; 
  Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui  al  comma  738  e
seguenti  dell'art.  1  dalla  legge  n.  160  del  2019   e'   stata
ridisciplinata in modo tale da assicurare  l'equivalenza  di  gettito
dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019; 
  Considerato  che  a  decorrere  dal   2020,   per   effetto   delle
disposizioni recate dai commi da 578 e  seguenti  dell'art.  1  della
legge n. 205  del  2017,  si  verifica  una  perdita  di  gettito  da
compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del  medesimo
art. 1, tenuto conto di quanto gia'  attribuito  con  il  decreto  22
dicembre 2020; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  che,  nella
seduta del 22 giugno 2021, ha espresso parere favorevole. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Comuni cui spetta il contributo 
 
  1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2020 e successivi,
tenuto conto di quanto gia' attribuito con  il  decreto  22  dicembre
2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di  concerto
con il Ministro dell'interno, l'ulteriore contributo annuo  a  titolo
di compensazione del  minor  gettito  nell'importo  massimo  di  9,35
milioni  di  euro  e'  ripartito   secondo   gli   importi   indicati
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto in cui e' altresi' contenuta la metodologia del riparto. 
  2. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  si  procede,  nel  limite  del  contributo  annuo   previsto
nell'importo massimo di 9,35  milioni  di  euro,  alla  rettifica  in
aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai  sensi  dei  primi
due periodi del comma 582 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017,  a
seguito della verifica effettuata sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  concernenti  le  rendite  definitive,
determinate sulla base degli atti  di  aggiornamento  presentati  nel
corso dell'anno 2019 ai sensi del  comma  579,  ovvero  d'ufficio  ai
sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto  dal  1°
gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla  base  degli
atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno  2020  ai  sensi
del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio
2020. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 settembre 2021 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Franco           
Il Ministro dell'interno 
       Lamorgese