IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (cd. decreto sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il comma 1, dell'art. 48-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale dispone che «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del trenta per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all' art. 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»; Visto il comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1; Visto il medesimo comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che, con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del credito d'imposta, le modalita' di monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis, nonche' le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'intervento; Considerata la necessita' di adottare il presente decreto al fine di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis.