IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», come successivamente modificato dall'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute  e  i  servizi  territoriali»  (cd.   decreto   sostegni-bis),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il comma 1, dell'art.  48-bis  del  citato  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8, comma  1,  lett.  a)
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il  quale  dispone  che  «Al
fine di contenere gli effetti  negativi  derivanti  dalle  misure  di
prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19  sulle   rimanenze   finali   di   magazzino   nei   settori
contraddistinti  da  stagionalita'  e  obsolescenza   dei   prodotti,
limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in
vigore delle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  9  marzo  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31  dicembre
2021,   ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa    operanti
nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera  e
della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto
un  contributo,  nella  forma  di  credito  d'imposta,  nella  misura
del trenta per cento del valore delle rimanenze finali  di  magazzino
di cui all' art. 92, comma 1, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedente  la
media del  medesimo  valore  registrato  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri
applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino  nel
periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono  essere  omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai
fini  della  media.  Il  credito  d'imposta  e'   riconosciuto   fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno
2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono  limiti
di spesa»; 
  Visto il comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del
2020,  come  modificato  dall'art.  8,  comma   1,   lett.   c)   del
decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  stabiliti  i
criteri per la corretta individuazione dei settori economici  in  cui
operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al  comma
1; 
  Visto il medesimo comma 4 del citato art. 48-bis del  decreto-legge
n. 34 del 2020, il quale prevede che, con apposito provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le  modalita',  i
termini di presentazione  e  il  contenuto  della  comunicazione  per
avvalersi del credito d'imposta, le modalita' di  monitoraggio  degli
utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al
comma 1 del medesimo art. 48-bis, nonche' le  ulteriori  disposizioni
necessarie per l'attuazione dell'intervento; 
  Considerata la necessita' di adottare il presente decreto  al  fine
di stabilire i criteri per la  corretta  individuazione  dei  settori
economici  in  cui  operano  i  soggetti  beneficiari   del   credito
d'imposta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i
criteri per l'individuazione dei settori economici in cui  operano  i
soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui  al  medesimo  art.
48-bis.