IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'integrazione delle modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il regolamento del Parlamento europeo (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante le «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive»; Ritenuto che al fine di dare attuazione al comma 1-bis dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 53 del 2019 occorre apportare le opportune modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 e all'allegato tecnico al medesimo decreto, finalizzate ad integrare le modalita' di comunicazione con mezzi informatici e telematici dei dati delle persone alloggiate, consentendo il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive; Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 300 dell'8 luglio 2021; Emana il seguente decreto: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive» sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, le parole: «all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»; b) all'art. 2: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I gestori delle strutture ricettive producono specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura rilascia alla struttura ricettiva le credenziali di accesso secondo quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato tecnico, che abilitano all'inserimento e all'invio tramite un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni, consentono di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto appositamente incaricato, puo' inserire le singole schede di dichiarazione delle persone alloggiate on-line secondo quanto riportato al punto 3.2.1 dell'allegato tecnico ovvero trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia' digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalita' di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.»; 2) al comma 2, le parole: «al punto 1», sono sostituite dalle parole: «al punto 2» e le parole «al punto 3.1» sono sostituite dalle parole «al punto 4.1». c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata). - 1. Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente. 2. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo e' disciplinata dalle previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.» d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Modalita' di conservazione e di accesso ai dati). - 1. I dati acquisiti con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna questura all'interno di una infrastruttura informatica, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. I predetti dati sono accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati Web esposto in rete. 2. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018, n. 5, autorizza i soggetti che agiscono sotto la propria autorita' al trattamento dei dati personali, dopo aver impartito agli stessi le opportune istruzioni. 3. La designazione dei soggetti autorizzati al trattamento di cui al comma 2 e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. 4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia effettuato in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, definisce i compiti e le funzioni attribuiti agli autorizzati al trattamento di cui al comma 3. 5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web e' consentito: a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; b) al personale del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, per le attivita' di gestione tecnica e di manutenzione del sistema. 6. Il personale di cui al comma 5, lettera a) e b), e' autorizzato per iscritto, anche sulla base di un'attestazione rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale sono definite le esigenze di trattamento dei dati, in funzione dell'attivita' svolta in seno all'unita' organizzativa di assegnazione. 7. La consultazione dei dati e delle informazioni avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.». e) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: «4-bis (Termini di conservazione dei dati). - 1. I dati raccolti nel sistema Alloggiati Web sono conservati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non oltre il termine di cinque anni. 2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 2 e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.».