IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  16  novembre  2000  di   abilitazione
all'istituto    «Associazione    romana    per    la     psicoterapia
dell'adolescenza» ad istituire ed attivare nella sede di  Roma  corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 (Gazzetta Ufficiale n.  298
del 22 dicembre - supplemento ordinario n. 214); 
  Visto  il  decreto   in   data   27   aprile   2001   di   conferma
dell'abilitazione   all'istituto   «Associazione   romana   per    la
psicoterapia dell'adolescenza» ad istituire e ad attivare nella  sede
di Roma, corsi di  specializzazione  in  psicoterapia  ai  sensi  del
regolamento adottato  con  decreto  dell'11  dicembre  1998,  n.  509
(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2001); 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  31  luglio  2006  di   autorizzazione
all'istituto    «Associazione    romana    per    la     psicoterapia
dell'adolescenza», ad istituire e ad attivare nella  sede  periferica
di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi  del
regolamento adottato  con  decreto  dell'11  dicembre  1998,  n.  509
(Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2006); 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione alla modifica della denominazione  in  «Associazione
romana per la psicoterapia dell'adolescenza e del giovane adulto»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    suindicata    Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 18 febbraio 2021 favorevole  alla
variazione della denominazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Associazione  romana  per  la   psicoterapia   dell'adolescenza»
abilitata con decreto in data 16 novembre  2000  ad  istituire  e  ad
attivare, nella sede di Roma, corsi di formazione in psicoterapia  ai
sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale  11  dicembre
1998,  n.  509,  e'  autorizzata  a  cambiare  la  denominazione   in
«Associazione romana  per  la  psicoterapia  dell'adolescenza  e  del
giovane adulto». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina