IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio Terre di Reggio  Calabria,
con sede legale in Bianco (RC), c/o Museo del Vino, Via Vittoria,  n.
46, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma
1  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  ed   il   conferimento
dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della  citata  legge
per la DOC «Greco di Bianco» e per le  IGP  «Arghilla'»,  «Calabria»,
«Costa Viola», «Locride», «Palizzi», «Pellaro» e «Scilla»; 
  Considerato che le denominazioni «Greco  di  Bianco»,  «Arghilla'»,
«Calabria», «Costa Viola», «Locride», «Palizzi», «Pellaro» e «Scilla»
sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della  legge  n.
238/2016 e che sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del
citato regolamento (UE) n. 1308; 
  Verificata la conformita' dello  statuto  del  Consorzio  Terre  di
Reggio Calabria, alle prescrizioni della legge 12 dicembre  2016,  n.
238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato  che  il  Consorzio  Terre  di  Reggio   Calabria,   ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238/2016 per la DOC «Greco di Bianco»  e  per  le  IGP
«Costa Viola», «Palizzi» e «Pellaro» e la rappresentativita'  di  cui
al comma 1 del citato art. 41 per la IGP  «Locride»;  mentre  non  ha
dimostrato  il  possesso  della   rappresentativita'   per   le   IGP
«Arghilla'» e «Scilla». Tale verifica e' stata  eseguita  sulla  base
delle attestazioni rilasciate dall'Autorita' pubblica  di  controllo,
la Camera di commercio di Reggio Calabria,  con  le  note  prott.  n.
0013414/U del 29 luglio 2021, n. 0014686/U del 9 settembre 2021 e  n.
0015339/U del 23 settembre 2021, autorizzata a  svolgere  l'attivita'
di controllo sulle  denominazioni  «Greco  di  Bianco»,  «Arghilla'»,
«Costa Viola», «Locride», «Palizzi», «Pellaro» e «Scilla»; 
  Considerato inoltre che il Consorzio Terre di Reggio Calabria,  non
ha dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n.
238/2016 per la IGP «Calabria». Tale verifica e' stata eseguita sulla
base  delle  attestazioni  rilasciate  dall'Organismo  di  controllo,
Valoritalia S.r.l. con la nota prot. n. S34-21-2208 del  17  febbraio
2021,  autorizzato  a  svolgere  l'attivita'   di   controllo   sulla
denominazione «Calabria», 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Terre di Reggio Calabria, ai sensi dell'art.  41,  comma  1
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico
a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   tutela,
vigilanza,  informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli
interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 solamente per la  DOC
«Greco di Bianco» e per le IGP «Costa Viola», «Palizzi»  e  «Pellaro»
ed al conferimento  dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di  cui
all'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la  IGP
«Locride»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio Terre di Reggio Calabria, e' riconosciuto ai  sensi
dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016,  n.  238  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e  4
della citata legge per la DOC «Greco di Bianco» e per le  IGP  «Costa
Viola», «Palizzi» e «Pellaro» e le funzioni di cui al citato art. 41,
comma 1 per la IGP «Locride». Tali denominazioni  risultano  iscritte
nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e   delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.