IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,  recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, al  comma  1,
prevede, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese  produttrici
di  fonogrammi  e  videogrammi   musicali,   nonche'   alle   imprese
produttrici  e  organizzatrici  di  spettacoli  musicali  dal   vivo,
esistenti da almeno un anno prima della  richiesta  di  accesso  alla
misura, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30
per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo,  produzione,
digitalizzazione  e  promozione  di  registrazioni   fonografiche   o
videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al  comma  5  del
citato art. 7, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni; 
  Visto l'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126,  recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  e   il   rilancio
dell'economia»; 
  Visto l'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con  decreto
ministeriale  sono  dettate   le   disposizioni   applicative   della
menzionata misura di agevolazione fiscale; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio, ed in particolare l'art.  78,  di  definizione  dei
produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione
economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa'  italiana  degli
autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  e  in
particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito
d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e  in
particolare l'art.  17,  concernente  la  compensazione  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446,  recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di
definizioni relative ai servizi media audiovisivi; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine  di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del  17  giugno
2014 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1,
lettera z) e l'art. 53, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 9); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio
2015, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare  l'art.  16,
relativo al recupero degli aiuti illegali». 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017,  n.  115,
concernente  il   «Regolamento   recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni»; 
  Ritenuto che la misura di aiuto de qua e' esentata dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, espressamente richiamato dall'art.
80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in  virtu'
del combinato  disposto  dell'art.  4,  paragrafo  1,  lettera  z)  e
dell'art. 53, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 9), del regolamento
(UE) n. 651/2014; 
  Considerata la necessita'  di  sostituire,  a  decorrere  dall'anno
2021, il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del  turismo  del  2   dicembre   2014,   concernente   «Disposizioni
applicative del credito d'imposta per la promozione della  musica  di
nuovi talenti,  di  cui  al  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112»,
al  fine  di  definire  le  disposizioni  attuative   dello   stesso,
adeguandole alle modifiche  apportate  alla  relativa  disciplina  di
rango primario dall'art. 80, comma 6-bis, del  decreto-legge  n.  104
del 2020 e dall'art. 5, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  137  del
2020; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua le  disposizioni  applicative  per
l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 91 del 2013, come  modificato  dall'art.  80,  comma
6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 5, comma
4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  in  relazione  ai
costi sostenuti dall'anno 2021, con riferimento, in particolare: 
    a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime  di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica,  nonche'  ai  criteri  di   verifica   e   accertamento
dell'effettivita' delle spese sostenute; 
    b)  alle  procedure  per  l'ammissione  delle  spese  al  credito
d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; 
    c) alle procedure di recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo
del credito d'imposta medesimo; 
    d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.