IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, al comma 1, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonche' alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 7, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni; Visto l'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto l'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con decreto ministeriale sono dettate le disposizioni applicative della menzionata misura di agevolazione fiscale; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 78, di definizione dei produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di definizioni relative ai servizi media audiovisivi; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del 17 giugno 2014 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, lettera z) e l'art. 53, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 9); Visto il regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 16, relativo al recupero degli aiuti illegali». Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»; Ritenuto che la misura di aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espressamente richiamato dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in virtu' del combinato disposto dell'art. 4, paragrafo 1, lettera z) e dell'art. 53, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 9), del regolamento (UE) n. 651/2014; Considerata la necessita' di sostituire, a decorrere dall'anno 2021, il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 2 dicembre 2014, concernente «Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112», al fine di definire le disposizioni attuative dello stesso, adeguandole alle modifiche apportate alla relativa disciplina di rango primario dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, come modificato dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione ai costi sostenuti dall'anno 2021, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.