IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove  disposizioni
per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce  presso  il
Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica  il  Fondo
nazionale per la montagna (di seguito Fondo); 
  Visto in particolare, il  comma  5,  dell'art.  2  della  legge  n.
97/1994 e le sue successive modificazioni, il  quale  dispone  che  i
criteri di ripartizione del  Fondo  tra  le  regioni  e  le  province
autonome sono stabiliti con deliberazione di questo Comitato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del  Ministro  per
gli affari regionali, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali; 
  Visto, altresi', il comma 6, del citato  all'art.  2,  inerente  ai
criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art.  2,
comma 109, che ha abrogato,  a  partire  dal  1°  gennaio  2010,  gli
articoli 5 e 6 della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  con  cio'
disponendo  che  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   non
partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto l'art. 1, comma 970, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,  che  ha
disposto l'ulteriore finanziamento del Fondo con  l'importo  di  euro
10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Considerato che gli importi relativi alle annualita'  2020  e  2021
risultano essere stati ridotti rispettivamente a euro 9.185.694,00 ed
euro 18.960.985,00, in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui:  i)
all'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
ii) all'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilita' 2015); iii) all'ulteriore e  complessiva  riduzione  ai
sensi delle  citate  disposizioni  pari  a  euro  1.377.967,00  dello
stanziamento sul  capitolo  di  spesa  «932-Fondo  nazionale  per  la
montagna» per gli esercizi  2020  e  2021  come  risulta  dalle  note
dell'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro   di   regolarita'
amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio  dei
ministri n. 15146 del 25 giugno 2020 e n. 12856 del 18 maggio 2021; 
  Considerato pertanto, che l'importo definitivo del Fondo, alla luce
delle riduzioni effettuate in  base  all'alinea  precedente,  su  cui
operare la ripartizione tra le regioni per le annualita' 2020 e  2021
ammonta complessivamente ad euro 28.146.679,00; 
  Vista la delibera di questo Comitato n. 10 del 18 febbraio 2013, di
approvazione dei criteri e riparto delle risorse del Fondo  nazionale
della montagna per l'annualita' 2010 sulla base  dei  dati  elaborati
dall'ISTAT; 
  Vista la delibera di questo Comitato n. 66 del 15 ottobre  2019  di
approvazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale
della montagna per le annualita' 2016 -2017 - 2018 e 2019; 
  Viste le note DAR nn. 10555 e 10580 del 25 giugno 2021 e i relativi
allegati che formano parte integrante della proposta  con  cui  viene
richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della
ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la  montagna  per
le annualita' 2020 e 2021; 
  Considerato  che  la  ripartizione  proposta  e'  effettuata,  come
illustrato nella relazione del competente Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie (DAR) a corredo della medesima,  sulla  base
degli stessi criteri contenuti nella richiamata  delibera  di  questo
Comitato del 18 febbraio 2013, n. 10 elaborati  dall'ISTAT,  peraltro
gia' adottati in occasione del riparto effettuato con la delibera  di
questo Comitato n. 66 del 2019, valutando non utile procedere  ad  un
aggiornamento dei coefficienti in quanto un eventuale ricalcolo oltre
ad avere un impatto economico modesto - comporterebbe un  sostanziale
allungamento della procedura compromettendo  l'erogazione  tempestiva
del Fondo da considerarsi  obiettivo  primario  vista  la  situazione
economica determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2; 
  Considerato, altresi', come evidenziato dalla citata relazione  del
DAR, che un aggiornamento dei criteri non puo' che  essere  collegato
ad un sostanziale  e  continuo  finanziamento  del  Fondo  e  ad  una
revisione complessiva della materia  che  colmi  il  vuoto  normativo
relativo alla classificazione dei comuni  montani  e  che  stabilisca
criteri di riparto basati su dati  omogenei  a  livello  nazionale  e
disponibili; 
  Visto l'esito della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  del  21  gennaio  2021
(repertorio atti n. 6/CSR),  nella  quale  la  Conferenza,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, della legge n. 97/1994, ha espresso  il  parere
favorevole sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e  le
autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti e  degli  importi
spettanti a ciascuna delle regioni per l'annualita' 2020; 
  Visto, altresi', l'esito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome  del  3  giugno  2021
(repertorio atti n. 81/CSR), nella  quale  la  Conferenza,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, della legge n. 97/1994, ha espresso  il  parere
favorevole sulla richiamata proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti  e
degli importi spettanti a ciascuna  delle  regioni  per  entrambe  le
annualita' 2020 e 2021; 
  Considerato inoltre che alla medesima proposta sono allegati  anche
i pareri favorevoli del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
espresso con nota n. 7952 del 29 aprile 2021, e del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  espresso  con  nota  n.
199398 del 30 aprile 2021  e  che  tali  atti  assolvono  formalmente
all'espressione  dell'atto  di  concerto   previsto   dalla   vigente
normativa in materia; 
  Vista la proposta del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, trasmessa con nota protocollo DIPE n. 3644  dell'8  luglio
2021 che ha confermato la  richiesta  di  iscrizione  all'ordine  del
giorno di questo Comitato di cui alla citata nota DAR n. 10580 del 25
giugno 2021; 
  Vista la nota DAR n. 11939 del 16 luglio 2021 con cui si  procedeva
alla rettifica dell'importo  indicato  nel  documento  «Illustrazione
della proposta di riparto 2020-2021» allegato alle  citate  note  DAR
nn. 10555 e 10580 del 25 giugno 2021 che per  mero  errore  materiale
era stato riportato in 28.297.179,00  anziche'  28.185.694,00,  quale
importo oggetto della proposta sottoposta all'esame della  Conferenza
Stato-regioni; 
  Considerato infine, che ai sensi del richiamato art. 2, comma  109,
della legge n.  191/2009,  le  risorse  non  vengono  ripartite  alle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento interno di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE  28
novembre 2018, n. 82, cosi' come modificata dalla  delibera  CIPE  15
dicembre 2020, n.  79,  recante  «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro  per
il sud e  la  coesione  territoriale,  on.  Maria  Rosaria  Carfagna,
risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e
che dunque svolge le funzioni di Presidente del  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019; 
  Vista  la  nota  n.  4201   del   27   luglio   2021,   predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Sono  confermati,   per   quanto   considerato   in   premessa,
relativamente alle annualita' 2020 e 2021, i criteri di  riparto  tra
le regioni del Fondo nazionale per la montagna, di cui alla  delibera
n. 66/2019 che ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge  n.  97/1994
tengono conto: 
    1.1 dell'estensione del territorio montano; 
    1.2 della popolazione residente nelle aree montane; 
    1.3 della  salvaguardia  dell'ambiente  e  dello  sviluppo  delle
attivita' agro-silvo-pastorali; 
    1.4 del reddito medio pro-capite; 
    1.5 del livello dei servizi; 
    1.6  dell'entita'  dei  trasferimenti   finanziari   ordinari   e
speciali. 
  2. A base del riparto indicato nella tabella allegata alla presente
delibera, di cui  ne  costituisce  parte  integrante,  sono  posti  i
seguenti indicatori statistici, gia' adottati con la delibera CIPE n.
10 del 2013 e confermati  con  la  delibera  CIPE  n.  66  del  2019,
derivanti dai criteri di cui al punto 1; 
  2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie  geografica  e
alla popolazione delle zone montane; 
  2.2 indicatori  di  intensita'  correttivi  del  dato  dimensionale
basati  sulla  composizione  per  eta'   della   popolazione,   sulla
situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento,  sul  reddito
medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle  politiche  e  sulle
esigenze di salvaguardia ambientale; 
  2.3 indicatore di perequazione volto a  tenere  conto  delle  altre
fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per  i  territori
montani; 
  3. I relativi coefficienti di riparto afferenti a ciascuna  regione
sono riportati nella citata tabella allegata, che  costituisce  parte
integrante della presente delibera. 
  4. E' contestualmente approvato il piano di riparto tra le  regioni
della  somma  complessiva  di  28.146.679,00  euro,   relativa   alle
annualita' 2020 e 2021 come riportato nella tabella allegata. 
  5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede alla
ripartizione delle risorse del Fondo ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro per il Sud   
                                           e la coesione territoriale 
                                           con funzioni di Presidente 
                                                    Carfagna          
 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1494