IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984 con  il
quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine  controllata
dei  vini  «Bolgheri»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con
il  quale  e'  stato  da,  ultimo,  aggiornato  il  disciplinare   di
produzione della DOP dei vini «Bolgheri»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio per la  tutela  Bolgheri  e
Bolgheri Sassicaia, con sede in Bolgheri (LI) loc. San Guido,  intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC  dei
vini «Bolgheri», nel  rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,  7,  e  10,  relativa  alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOP  dei
vini «Bolgheri»; 
    e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 197 del  18  agosto  2021,  al  fine  di  dar  modo  agli
interessati di presentare  le  eventuali  osservazioni  entro  trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art.  10  del  reg.  UE  n.  34/2019,
sussistono i requisiti per approvare, con  il  presente  decreto,  le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  della  produzione  della  DOP  dei  vini
«Bolgheri» ed il relativo documento unico consolidato con  le  stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in  questione
nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente  campagna
vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti  derivanti  dalle
vendemmie 2020  e  precedenti  che  siano  rispondenti  ai  requisiti
stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Bolgheri»,
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale  7  marzo
2014 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di
cui  alla  proposta  pubblicata  sulla   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 197 del 18 agosto 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Bolgheri»,
consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati A e B del presente decreto.