IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 2015, n. 133, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del direttore generale del personale, organizzazione e bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'art. 1, commi 882 e 883, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Ministero della salute sono state incrementate di sette unita' dirigenziali ed e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di livello dirigenziale non generale di fascia economica A; Considerato che, per il raggiungimento degli obiettivi di sanita' pubblica dell'amministrazione, occorre individuare con urgenza un'apposita struttura dirigenziale dedicata alla gestione dei progetti e dei fondi dell'Unione europea; Rilevata, inoltre, la necessita' di individuare la struttura alla quale affidare le funzioni di certificazione e audit relative alla gestione dei progetti e dei fondi europei di competenza del Ministero della salute; Ritenuto, pertanto, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, di dover apportare le necessarie corrispondenti modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 1. Tenuto anche conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, citato in premessa, e successive integrazioni e modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 2 (Segretariato generale) e' aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 4 - Gestione dei programmi di attuazione dei Fondi europei Attivita' di selezione delle operazioni, di gestione dei programmi di attuazione dei fondi europei, di sostegno del comitato di sorveglianza, di supervisione degli organismi intermedi, di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, nonche' di assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti. Redazione e presentazione delle richieste di pagamento; redazione e presentazione dei conti; attivita' di conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicita' dei conti nonche' attivita' di conservazione delle registrazioni di tutti gli elementi dei conti, comprese le richieste di pagamento. Cura dei rapporti con le autorita' europee e con le altre autorita' dei programmi di attuazione dei fondi europei. Attivita' di trasparenza e comunicazione. Compiti o funzioni per conto di altra Autorita' di gestione, in qualita' di eventuale organismo intermedio.» b) al comma 1 dell'art. 14 (Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio), alla descrizione delle competenze dell'Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione, e' aggiunto il seguente periodo: «Elaborazione della strategia di audit e verifica dei rischi; esecuzione degli audit dei sistemi di gestione e controllo; campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica; esecuzione degli audit delle operazioni; audit dei conti; redazione e presentazione alla Commissione di relazioni di controllo e pareri di audit relativi alla completezza, alla veridicita' e all'accuratezza dei conti, alla legittimita' e regolarita' delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e al funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo; follow up delle azioni preventive e correttive».