IL MINISTRO 
                            DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter
e 47-quater; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, concernente la  razionalizzazione  e  l'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche; 
  Visti  i  regolamenti   (UE)   2021/1056,   2021/1057,   2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute e, in particolare, l'art.  17,  comma  1,  che
demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici  e  delle
funzioni di livello dirigenziale non generale a uno  o  piu'  decreti
ministeriali di natura non regolamentare; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015,  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  11
giugno 2015, n. 133, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il   decreto   del   direttore   generale   del   personale,
organizzazione e bilancio 1°  febbraio  2016,  di  graduazione  degli
uffici  e  delle  funzioni  di  livello  dirigenziale  non   generale
(centrali  e  periferici)   del   Ministero   della   salute   e   di
individuazione delle fasce economiche; 
  Visto il vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare,  l'art.
1, commi 882 e 883, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche
del Ministero della salute sono state  incrementate  di sette  unita'
dirigenziali  ed  e'  stato  previsto   un   apposito   finanziamento
quantificato in relazione ad incarichi di  livello  dirigenziale  non
generale di fascia economica A; 
  Considerato che, per il raggiungimento degli obiettivi  di  sanita'
pubblica  dell'amministrazione,  occorre  individuare   con   urgenza
un'apposita  struttura  dirigenziale  dedicata  alla   gestione   dei
progetti e dei fondi dell'Unione europea; 
  Rilevata, inoltre, la necessita' di individuare la  struttura  alla
quale affidare le funzioni di certificazione e  audit  relative  alla
gestione dei progetti e dei fondi europei di competenza del Ministero
della salute; 
  Ritenuto, pertanto, nelle more della  riorganizzazione  complessiva
del  Ministero  della  salute,  di  dover  apportare  le   necessarie
corrispondenti modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015
e successive modifiche e integrazioni; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche al decreto del 
                 Ministro della salute 8 aprile 2015 
 
  1. Tenuto anche conto dell'aumento di organico  previsto  dall'art.
1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le
seguenti modifiche al decreto del  Ministro  della  salute  8  aprile
2015, citato in premessa, e successive integrazioni e modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'art. 2 (Segretariato generale) e' aggiunto  il
seguente periodo: 
      «Ufficio 4 - Gestione dei programmi  di  attuazione  dei  Fondi
europei 
  Attivita' di selezione delle operazioni, di gestione dei  programmi
di  attuazione  dei  fondi  europei,  di  sostegno  del  comitato  di
sorveglianza,  di  supervisione   degli   organismi   intermedi,   di
registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione
ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria,  verifica
e audit, nonche'  di  assicurare  la  sicurezza,  l'integrita'  e  la
riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti. 
  Redazione e presentazione delle richieste di pagamento; redazione e
presentazione dei conti; attivita'  di  conferma  della  completezza,
dell'accuratezza e della veridicita' dei conti nonche'  attivita'  di
conservazione delle registrazioni di tutti gli  elementi  dei  conti,
comprese le richieste di pagamento. 
  Cura dei rapporti con le autorita' europee e con le altre autorita'
dei programmi di attuazione dei fondi europei. 
  Attivita' di trasparenza e comunicazione. 
  Compiti o funzioni per conto di altra  Autorita'  di  gestione,  in
qualita' di eventuale organismo intermedio.» 
      b) al comma 1 dell'art. 14 (Direzione generale  del  personale,
dell'organizzazione  e  del   bilancio),   alla   descrizione   delle
competenze dell'Ufficio 6 - Bilancio  e  controllo  di  gestione,  e'
aggiunto il seguente periodo: 
  «Elaborazione della strategia  di  audit  e  verifica  dei  rischi;
esecuzione  degli  audit  dei  sistemi  di  gestione   e   controllo;
campionamento delle operazioni da sottoporre a  verifica;  esecuzione
degli  audit  delle  operazioni;  audit  dei   conti;   redazione   e
presentazione alla Commissione di relazioni di controllo e pareri  di
audit relativi alla completezza, alla veridicita'  e  all'accuratezza
dei conti, alla legittimita' e regolarita' delle  spese  incluse  nei
conti presentati alla Commissione e  al  funzionamento  efficace  del
sistema di gestione e controllo; follow up delle azioni preventive  e
correttive».