Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016. 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di  trecento  milioni  di  euro  per  l'anno  2021".  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114  del  9  aprile  2021,  in  corso  di
registrazione; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
    l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2; 
  Richiamati gli inviti espressi dal Presidente della Regione Abruzzo
- Vice Commissario per la ricostruzione mediante  i  quali  e'  stata
chiesta l'attivazione dei poteri speciali di cui all'ordinanza n. 110
del  2020   per   fronteggiare   le   difficolta'   operative   della
ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale  pubblica,  con
particolare   riferimento   a   quelli    appartenenti    all'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale  -  di  seguito  ATER  -  di
Teramo; 
  Vista la nota  prot.  03220  del  30  aprile  2021  del  Presidente
dell'ATER Teramo, con cui e' stata richiesta l'immediata  attivazione
dei poteri speciali con riguardo  agli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili oggetto della presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici dell'ATER Teramo, dall'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
della Regione Abruzzo - di seguito USR - e dalla  struttura  del  sub
Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) risulta ormai improrogabile la  necessita'  di  dare  risposta
tempestiva alle centinaia di  inquilini  degli  edifici  di  edilizia
residenziale pubblica, desiderosi di rientrare nei loro alloggi e  di
riacquistare la normalita' della  loro  vita  da  quasi  cinque  anni
stravolta dal tragico evento sismico; 
    b)  l'impossibilita'  di  disporre  degli  alloggi   riparati   o
ricostruiti  sta  determinando  un  grave   disagio   alle   famiglie
interessate e di conseguenza alle comunita' di appartenenza,  diffuse
su tutto il territorio provinciale, nonche' un  rischio  concreto  di
impoverimento demografico  e  si  rende  quindi  necessario  dare  un
impulso acceleratorio determinante ai processi  di  ricostruzione  in
itinere o da avviare; 
    c) una bassa tensione abitativa  svolge  di  fatto  un  ruolo  di
catalizzatore della coesione sociale; 
    d) gli edifici pubblici  oggetto  di  processo  di  ricostruzione
sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato  di  sicurezza
attraverso interventi provvisionali la cui  inevitabile  obsolescenza
determina un rischio concreto di rovina degli edifici e pericolo  per
la pubblica incolumita'; 
    e) alcuni interventi di ricostruzione sono  inseriti  in  tessuti
urbani gia' di fatto recuperati ad una normale fruizione, costituendo
di fatto un vulnus alla ricomposizione di un tessuto urbano  omogeneo
ed in parte gia' di nuovo vivo; 
    f) la ricostruzione di tali  edifici  rappresenta  una  priorita'
assoluta in ragione dell'elevato numero di unita' abitative coinvolte
(pari a seicentosettantotto) e, conseguentemente, del cospicuo numero
di persone sfollate e, in  quanto  tali,  beneficiarie  di  forme  di
assistenza alloggiativa a carico della finanza pubblica; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, si
rende necessario un programma di recupero con una visione unitaria ed
un elevato livello di coordinamento generale per le  interazioni  tra
gli edifici interessati ed il  tessuto  urbanizzato  circostante,  al
fine di consentire agli inquilini ospitati in strutture temporanee di
riacquistare in tempi il piu' contratti possibile una normalita'  che
manca gia' da molto tempo; 
  Considerato,  altresi',  che  le  esigenze  di  accelerazione   del
processo di ricostruzione debbano riguardare  prioritariamente  anche
l'edilizia residenziale pubblica dell'ATER  di  Teramo  ai  fini  del
contenimento  della  connessa  spesa  per  i  servizi  di  assistenza
alloggiativa resi in favore dei cittadini sfollati; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
ricostruzione degli edifici residenziali pubblici dell'ATER di Teramo
si  qualificano  come  opere  e  lavori  urgenti  e  di   particolare
criticita'; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020 complessivamente n. 61  interventi  di  edilizia
residenziale pubblica facenti capo all'ATER Teramo,  di  cui trentuno
ricadenti nel Comune di Teramo e trenta nei  comuni  della  provincia
come di seguito specificato: due nel Comune di Atri, due  nel  Comune
di  Basciano,  uno  nei  Comuni  di  Bisenti,  Campli,   Castelli   e
Cermignano, due nel Comune di Civitella del Tronto, uno nei Comuni di
Colledara, Cortino e Giulianova, due nel Comune  di  Isola  del  Gran
Sasso e nel Comune di Martinsicuro, cinque nel Comune di Montorio  al
Vomano, uno nei Comuni di Mosciano S.  Angelo,  Notaresco,  Rocca  S.
Maria, Roseto degli Abruzzi e Silvi Marina, tre nel Comune  di  Valle
Castellana, per un importo complessivo di euro 60.085.651,80; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di  Teramo  e'
stimato, per l'investimento pubblico, un importo complessivo  pari  a
euro 60.085.651,80 euro che trova copertura nelle somme stanziate per
tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020; 
  Considerato inoltre che l'importo definitivo sara' stabilito  dalle
risultanze della progettazione in  corso  di  redazione  per  i  vari
interventi, previa approvazione degli stessi; 
  Ritenuto di approvare il piano degli  interventi  di  recupero  del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo come
da allegato n. 1 alla presente ordinanza, per  l'importo  complessivo
di euro 60.085.651,80 all'interno delle risorse  gia'  stanziate  con
l'ordinanza n. 109 del 2020; 
  Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione  degli
edifici di edilizia residenziale pubblica  dell'ATER  di  Teramo,  ai
sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110  del  2020,  quale  sub
Commissario  l'ing.  Fulvio  M.  Soccodato  in  ragione   della   sua
competenza ed esperienza professionale; 
  Considerato che l'ATER di Teramo e' gia' individuato quale soggetto
attuatore e stazione appaltante degli interventi relativi al  proprio
patrimonio immobiliare  danneggiato  dal  sisma  e  che  la  medesima
agenzia ha, al momento,  tre  dipendenti  con  funzioni  di  RUP  dei
numerosi procedimenti previsti dalla richiamata ordinanza n. 109  del
2020; 
  Ritenuto  che  il  personale  in  organico  a  tali  strutture  non
consente,  in  ragione  dell'elevato  numero  degli  interventi,  una
gestione diretta degli stessi con la  tempestivita'  richiesta  dalla
criticita' ed urgenza che caratterizzano i  predetti  interventi  nel
loro complesso, e che pertanto occorre prevedere in capo al  soggetto
attuatore la possibilita' di nominare, ove strettamente necessario, i
RUP tra soggetti idonei estranei all'ATER,  in  deroga  all'art.  31,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che dalla sopracitata  relazione  del  sub  Commissario
emerge  che  l'ATER  di  Teramo  ha  gia'   avviato   cinquantacinque
interventi su sessantuno, di cui trenta  in  fase  di  progettazione,
diciannove con progettazione in corso, sei con lavori in  esecuzione;
mentre per i restanti sei  interventi  sono  in  corso  le  verifiche
preventive dell'ANAC sui capitolati di gara; 
  Ritenuto  pertanto  che  l'ATER  di  Teramo  presenti  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere  le
funzioni di soggetto attuatore, anche avvalendosi della facolta',  in
deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del  2016,
di nominare  RUP  esterni  per  il  completamento  del  programma  di
ripristino del proprio patrimonio immobiliare danneggiato; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere,   altresi',   supportato   da
specifiche professionalita' esterne di complemento per  le  attivita'
di tipo tecnico, giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse
alla realizzazione degli interventi con oneri  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 consente ai soggetti
attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i
progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento  degli
incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del
Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE,  di  proporre
al Vice Commissario di  ricalcolare  la  somma  assegnata,  il  quale
provvede alla rideterminazione affinche' il concorso  alla  copertura
finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto  termico
non  superi  il  totale  complessivo  delle  spese  ammissibili  e  a
riservare  al  progetto   la   cifra   decurtata   nelle   more   del
perfezionamento della richiesta del conto termico. 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore,  anche
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici del patrimonio abitativo pubblico dell'ATER di Teramo; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo n.  50  del  2016,  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, e per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara  il  progetto  definitivo,
fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire  la
consegna dei lavori; 
  Ritenuto, altresi', di dover derogare all'art. 106 al solo fine  di
garantire il pieno accesso alle ulteriori risorse pubbliche  previste
dall'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dell'ATER  di
Teramo relativamente agli immobili  per  i  quali  siano  stati  gia'
affidati i servizi di architettura e ingegneria e/o i lavori; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo di pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle  controversie  e
rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e, pertanto,  derogare
ai limiti temporali e di importo  previsti  dall'art.  6  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina  per
gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e  ricostruzione
delle scuole di Teramo; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale  della   struttura
commissariale che attesta la necessaria disponibilita' delle  risorse
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato, come urgente e  di  particolare
criticita',  il  complesso  degli   interventi   di   adeguamento   e
ricostruzione  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale   pubblica
dell'ATER di Teramo. Gli interventi in oggetto sono meglio  descritti
nell'allegato n. 2  alla  presente  ordinanza,  contenente  anche  il
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,  e
sono  di  seguito  riassuntivamente  indicati  con   relativa   stima
previsionale: 
    a) trentuno edifici residenziali  pubblici  dell'ATER  di  Teramo
ricadenti  nel  comune  di  Teramo,  gia'  presenti  nell'allegato  1
dell'ordinanza n. 109 del 2020, per  l'importo  complessivo  di  euro
42.855.191,04; 
    b) trenta  edifici  residenziali  pubblici  dell'ATER  di  Teramo
ricadenti in comuni della provincia di Teramo, diversi dal comune  di
Teramo, gia' presenti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020,
per l'importo complessivo di euro 17.230.460,76. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare
urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
l'ATER Teramo e l'USR: 
    a)  l'impossibilita'  di  disporre  degli  alloggi   riparati   o
ricostruiti sta  determinando  un  grave  disagio  alle  famiglie  di
inquilini degli  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica  e  di
conseguenza alle comunita'  di  appartenenza,  diffuse  su  tutto  il
territorio provinciale, nonche' un rischio concreto di  impoverimento
demografico e riduzione della coesione sociale; 
    b) gli edifici pubblici  oggetto  di  processo  di  ricostruzione
sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato  di  sicurezza
attraverso interventi provvisionali la cui  inevitabile  obsolescenza
determina un rischio concreto di rovina degli edifici e pericolo  per
la pubblica incolumita'; 
    c) la ricostruzione di tali  edifici  rappresenta  una  priorita'
assoluta in ragione dell'elevato numero di unita' abitative coinvolte
(pari a seicentosettantotto) e, conseguentemente, del cospicuo numero
di persone sfollate e, in  quanto  tali,  beneficiarie  di  forme  di
assistenza alloggiativa a carico della finanza pubblica. 
  3. La ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica
dell'ATER di Teramo riveste carattere di criticita', ai sensi  e  per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero
di soggetti  coinvolti,  e  per  le  interconnessioni  e  interazioni
funzionali nella ricostruzione degli edifici  di  cui  alla  presente
ordinanza con altri edifici, pubblici e privati. 
  4.  In  relazione  alla  criticita'  degli  interventi,  si   rende
necessario un programma di recupero con una visione  unitaria  ed  un
elevato  livello  di  coordinamento   generale   per   governare   le
ineliminabili interrelazioni tra il recupero gli edifici  interessati
e le forme di assistenza temporanea, nonche' al fine di consentire il
recupero delle normali  condizioni  di  vita  per  gli  utenti  delle
seicentosettantotto unita' abitative coinvolte. 
  5. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti dell'ATER Teramo,  dell'USR  e  del  sub  Commissario,
nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate  le  singole
opere e lavori previsti,  l'ubicazione,  la  natura  e  tipologia  di
intervento e gli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli
afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre  spese  tecniche
ed  alle  prestazioni  specialistiche  derivanti   dall'effettuazione
dell'intervento.