Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016»; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  sul  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del  7
settembre 2020, n. 106; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza  commissariale  n.  110  del  21  novembre  2020,
recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri  commissariali  di  cui
all'art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale", convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120», come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: 
      a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e
di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; 
      b) individua il soggetto attuatore  idoneo  alla  realizzazione
dell'intervento; 
      c)  determina  le   modalita'   accelerate   di   realizzazione
dell'intervento da parte del soggetto  attuatore,  nel  rispetto  dei
principi di cui al successivo art. 2; 
      d)  individua  il  sub-Commissario  competente,  ai  sensi  del
successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le
ordinanze  in   deroga   possono   altresi'   riguardare   le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   105   del   22   agosto   2020,   recante
semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto; 
  Considerato che l'intervento di ricostruzione della Basilica di San
Benedetto in Norcia e' allo stato finanziato come segue: 
    l'ordinanza  commissariale   n.   38   del   8   settembre   2017
(«Approvazione del primo piano di interventi sui beni del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»)  ha
previsto,  nell'art.  1,  l'intervento  di   recupero,   restauro   e
ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia per  un  importo
pari a euro 10.000.000, di cui euro 6.000.000  messi  a  disposizione
dalla Comunita' europea, a valere sul  POR  FESR  2014-2020,  Asse  8
«Prevenzione sismica a sostegno alla ripresa  dei  territori  colpiti
dal terremoto», azione chiave 8.4.1 «Interventi di  microzonazione  e
di messa in sicurezza sismica degli edifici  strategici  e  rilevanti
pubblici  ubicati  nelle  aree  maggiormente  a  rischio»,  ed   euro
4.000.000  a  valere  sul  fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    il Protocollo d'intesa 13 febbraio 2018 firmato tra il MiBACT, il
Commissario  straordinario,  la  Regione  Umbria,  l'Arcidiocesi   di
Spoleto-Norcia e il Comune  di  Norcia  ha  individuato  l'intervento
sulla Basilica di S. Benedetto di Norcia come urgente e indifferibile
ed ha definito i diversi passaggi di condivisione istituzionale tra i
sottoscrittori; 
    l'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 («Modifiche alle ordinanze
n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del  giorno
8 settembre 2017. Delega di funzioni ai presidenti  delle  regioni  -
vice commissari») ha confermato il finanziamento  dell'intervento  di
restauro della Basilica di San Benedetto di cui all'ordinanza  n.  38
del 2017. 
    la convenzione fra MiBACT e Regione Umbria dell'8 marzo  2019  ha
individuato i soggetti coinvolti nell'attuazione  dell'intervento  di
recupero della Basilica, i rispettivi ruoli, le fasi  dell'intervento
e ha disciplinato le modalita' di finanziamento,  di  rendicontazione
ed erogazione dei fondi europei per l'importo di euro  6.000.000.  La
citata  Convenzione,  all'art.  6,  comma  2,  prevede   inoltre   la
possibilita' di aumentare l'importo delle risorse POR FESR  2014-2020
(di cui al sopraindicato punto 2.) fino ad euro 10.000.000; 
    la successiva convenzione  attuativa  del  18  novembre  2019  ha
disciplinato lo  svolgimento  della  fase  1  della  Convenzione  fra
USS-Sisma e SABAP Umbria; 
  Considerato che sono in  fase  di  completamento  le  fasi  1  e  3
previste dalla Convenzione MiBACT - Regione Umbria, che prevedono  la
messa in  sicurezza  (completata),  l'approntamento  delle  opere  di
cantierizzazione,  lo  svolgimento  delle  indagini   preliminari   e
l'elaborazione del progetto definitivo ed  esecutivo  dell'intervento
di restauro della Basilica, secondo i livelli  previsti  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  di  seguito  denominato  «decreto
legislativo n. 50 del 2016»; 
  Considerato che per la fase 1 e' stato impegnato un importo pari  a
euro 1.060.000,00 e per la fase 3 un importo pari a euro 978.144,61; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del
2016 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 105 del 2020, soggetto attuatore
dell'intervento relativo alla ricostruzione  della  Basilica  di  San
Benedetto in  Norcia  e'  il  Ministero  della  cultura,  di  seguito
denominato «MiC»; 
  Rilevato che il MiC  si  e'  avvalso  di  Invitalia  S.p.a.,  quale
centrale  unica  di  committenza,   ai   sensi   dell'art.   18   del
decreto-legge n.  189  del  2016,  in  relazione  alla  procedura  di
affidamento  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  ed
esecutiva relativi all'intervento di ricostruzione della Basilica  di
San Benedetto a Norcia; 
  Considerato che Invitalia S.p.a. il 6 ottobre 2020  ha  individuato
il  RTP  costituendo:  mandataria  COMES   studio   associato   quale
aggiudicatario dei servizi tecnici  di  progettazione  definitiva  ed
esecutiva, sulla base del progetto di fattibilita'  tecnico-economica
predisposto dall'amministrazione,  dell'intervento  di  ricostruzione
della Basilica di San Benedetto in Norcia; 
  Rilevato che l'efficacia dell'aggiudicazione e' stata decretata  in
data 22 gennaio 2021 con comunicazione prot. n. 0013452; 
  Considerato  che  il  Ministero  della  cultura  ha  stipulato   il
conseguente contratto di appalto in  data  3  febbraio  2021  con  il
raggruppamento temporaneo di imprese, tra le quali  Comes,  Berlucchi
studio associato, G.M. Engineering e altri liberi professionisti, che
prevede la consegna del progetto definitivo entro  cento  giorni  dal
verbale di avvio delle attivita' e la consegna del progetto esecutivo
entro ulteriori ottanta giorni dall'apposita comunicazione  di  avvio
delle attivita' da parte del  RUP  alla  conclusione  della  fase  di
verifica del progetto definitivo; 
  Considerato che con decreto dirigenziale n. 33 del 3 febbraio  2021
il Ministero della cultura ha approvato il suddetto contratto; 
  Visto l'accordo di sponsorizzazione tecnica, di seguito  denominato
«Accordo di sponsorizzazione», per la ricostruzione della Basilica di
San Benedetto in Norcia, stipulato l'11 gennaio 2021 tra il  Ministro
per i beni le attivita' culturali e per il  turismo  (oggi  Ministero
della cultura), in qualita' di sponsee, e la societa' Eni S.p.a.,  in
qualita'  di  sponsor,  nonche'  il   Commissario   straordinario   e
l'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia,  in  base  al  quale  ENI  S.p.a.,
avvalendosi della societa' controllata Eniservizi S.p.a. in  qualita'
di mandataria, ha assunto il ruolo di sponsor tecnico ai sensi  degli
articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la realizzazione, a  propria  cura  e
spese,  di  uno  o   piu'   lotti   funzionali   dell'intervento   di
ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, che  saranno
individuati in base a quanto stabilito nell'art. 3, ultimo paragrafo,
dell'accordo  si  sponsorizzazione,  nonche'  per   l'assistenza   al
Ministero  nelle  attivita'   di   project   management   dell'intero
intervento,  il  tutto,  fino  a  concorrenza  della  somma  di  euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 
  Considerato che il Commissario straordinario per  la  ricostruzione
ha in piu'  occasioni  sottolineato  la  rilevanza  strategica  della
pronta realizzazione dell'intervento, anche per la valenza  simbolica
che esso  oggettivamente  riveste,  quale  segnale  di  una  efficace
ripresa delle attivita'  di  ricostruzione  nelle  aree  del  cratere
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016; 
  Considerata  la  straordinaria  importanza  storica,  artistica   e
culturale della Basilica di San Benedetto di Norcia, sorta sui  resti
di quella che la  tradizione  considera  la  casa  natale  dei  Santi
Benedetto  e  Scolastica,  esempio   di   architettura   stratificata
edificata nella conformazione a noi  nota  gia'  nel  XIII  secolo  e
modificata nel corso dei secoli a causa anche  degli  eventi  sismici
che hanno interessato la cittadina di Norcia; simbolo di resilienza e
rinascita della comunita' nursina, nonche' riconosciuta di importanza
comunitaria per il culto di San Benedetto quale patrono d'Europa; 
  Considerato il contesto di notevole  valore  storico,  artistico  e
identitario in cui e' inserita la Basilica, ovvero la piazza  di  San
Benedetto, che conserva  le  tracce  delle  piu'  importanti  vicende
storiche e culturali della citta' di Norcia, sulla quale  il  Palazzo
del Comune, la  Castellina  e  la  Basilica  definiscono  un  insieme
riconosciuto di notevole interesse,  non  solo  per  il  loro  valore
architettonico, quale quinta  dello  spazio  urbano,  ma  anche  come
simboli della vita comunitaria di Norcia; 
  Considerato  che  la  prolungata  cantierizzazione  connessa   alle
necessarie fasi di rimozione e selezione delle macerie ed alla  messa
in scurezza delle parti di struttura ancora in opera,  condiziona  le
attivita' di ricostruzione all'interno del centro storico, producendo
rallentamenti  nella  cantierizzazione  di  alcuni   interventi   con
conseguente  aggravamento  della  capacita'  resistente  delle  opere
provvisionali e di consolidamento, che rischia  di  compromettere  la
stabilita' delle singole strutture e il loro stato di  conservazione,
con il conseguente potenziale verificarsi di  danni  irrimediabili  a
persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico; 
  Considerato  che  tale  situazione  rende  urgente   e   non   piu'
procrastinabile l'intervento oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che la ricostruzione della Basilica di San Benedetto in
Norcia riveste carattere di criticita', ai sensi e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21  novembre  2020,  per  la  straordinaria
rilevanza,  anche  simbolica,  dell'immobile  di  cui  trattasi,   di
assoluto pregio storico, artistico, architettonico, per il numero  di
soggetti coinvolti, e per le interconnessioni di carattere economico,
turistico e devozionale che essa riveste per il Comune di Norcia, con
specifico riferimento alle attivita' imprenditoriali ed economiche ad
essa connesse o comunque  collegate,  e  per  le  interconnessioni  e
interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici prospicienti
la piazza antistante, in  gran  parte  particolarmente  complessi  in
relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra
detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o  prospicienti
quelli in oggetto; 
  Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali di cui  all'ordinanza  n.  110  del  2020,  in
quanto  gli  interventi  di  ricostruzione  della  Basilica  di   San
Benedetto in Norcia si qualificano come opere e lavori urgenti  e  di
particolare criticita'; 
  Ritenuto che per l'intervento di cui alla  presente  ordinanza  non
sussistano  le   esigenze   per   procedere   alla   nomina   di   un
sub-Commissario, trattandosi di un unico intervento gia' rimesso alla
specifica competenza del Ministero  di  settore  in  quanto  soggetto
attuatore; 
  Ritenuto di confermare quale soggetto attuatore il Ministero  della
cultura, Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite  dal
sisma, di cui all'art. 33, comma  2,  lettera  b),  numero  15),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, per l'intervento integrato di ricostruzione  della  Basilica  di
San Benedetto in Norcia, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.
110 del 2020, in linea con la  previsione  normativa  primaria  sopra
richiamata  e  in  ragione  della  sua   competenza   ed   esperienza
professionale, nonche' al fine di garantire la necessaria continuita'
amministrativa; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare,  oltre  che  in  attuazione
dell'accordo  di  sponsorizzazione  stipulato  con  la  societa'  ENI
S.p.a.; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  della
Basilica di San Benedetto di Norcia; 
  Considerato che la societa' ENI  S.p.a.,  in  qualita'  di  sponsor
tecnico, si e' assunto l'impegno di provvedere a propria cura e spese
all'esecuzione  di  uno   o   piu'   lotti   funzionali   individuati
precisamente  nell'ambito  del  progetto   gia'   commissionato   dal
Ministero, mediante  affidamento  dei  relativi  lavori,  secondo  le
proprie  procedure  aziendali,  a  operatori  economici  dotati   dei
necessari requisiti tecnici previsti dalla normativa applicabile; 
  Ritenuto che, al fine di consentire  allo  sponsor  ENI  S.p.a.  di
poter prontamente predisporre tutto  quanto  e'  necessario  ai  fini
dell'immediata  selezione  dell'operatore  economico  incaricato  dei
lavori, il RUP potra' consentire  la  partecipazione  di  qualificati
rappresentanti della societa'  ENI  S.p.a.  a  da  essa  indicati  ad
apposite riunioni con il raggruppamento temporaneo di  professionisti
appaltatore del servizio di progettazione, in  modo  di  favorire  il
compiuto espletamento della prestazione di supporto al  RUP  prevista
dall'accordo di  sponsorizzazione  e  di  poter  acquisire  una  piu'
diretta informazione sugli sviluppi della progettazione; 
  Considerato che l'intervento prevede sostanzialmente lavorazioni di
tipo architettonico-strutturale, impiantistiche,  tecnologiche  e  di
sicurezza, di restauro delle  superfici  decorate  e  degli  apparati
decorativi, di arredo e funzionalizzazione; 
  Considerato che i lotti funzionali nei quali risulta  suddivisibile
l'intervento, per la  natura  e  le  caratteristiche  del  complesso,
potrebbero, all'esito della progettazione  esecutiva,  non  risultare
indipendenti da un punto di vista tecnico, oltre che sotto il profilo
temporale, poiche',  in  particolare,  i  lavori  di  restauro  delle
superfici  decorate  e  degli  apparati  decorativi,  di   arredo   e
funzionalizzazione saranno esecutivamente  definibili  solo  in  fase
avanzata di realizzazione dell'edificio; 
  Ritenuto che potrebbe risultare pertanto  eccessivamente  complessa
l'identificazione di lotti di cantierizzazione indipendenti e che  la
possibile  compresenza  in  cantiere  di  imprese  diverse   potrebbe
generare  problemi  di   interferenza,   con   annessi   profili   di
responsabilita'   difficilmente   scindibili   e   di    difficoltoso
coordinamento tecnico e programmatorio, oltre che un rischio concreto
di  controversie  e  conflitti  tra  i  diversi  operatori  economici
contemporaneamente impegnati sullo stesso, complesso cantiere; 
  Ritenuto che per una  piu'  efficiente  ed  efficace  realizzazione
degli interventi di ricostruzione della Basilica di San Benedetto  in
Norcia, stante la stretta interrelazione tra i possibili  macro-lotti
in  cui  sono   suddivisibili   i   lavori   (parte   architettonica,
strutturale, impiantistica e parte relativa alla funzionalizzazione e
al restauro), anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 63, comma
5, e dall'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50
del 2016, il  soggetto  attuatore  potra'  ricorrere  alla  procedura
negoziata senza previa pubblicazione di  un  bando  di  gara  per  la
selezione dell'operatore  economico  incaricato  dell'esecuzione  dei
lavori dei lotti  relativi  alle  lavorazioni  ulteriori  rispetto  a
quelle in capo allo sponsor tecnico ENI; 
  Ritenuto di dover altresi' consentire, in  deroga  alle  pertinenti
previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'avvio dei lavori
tra i quali anche quelli di  funzionalizzazione,  di  restauro  delle
superfici decorate e degli apparati decorativi  e  di  arredo,  sulla
base del solo progetto definitivo verificato e validato, con consegna
immediata del relativo cantiere  gia'  prima  della  definizione  del
progetto esecutivo, il quale sara' oggetto  della  sola  verifica  di
conformita' - da  parte  della  stazione  appaltante  -  al  progetto
definitivo; 
  Ritenuto di consentire, qualora la natura e le caratteristiche  del
bene  presentino  soluzioni  determinabili  esclusivamente  in  corso
d'opera con riguardo  agli  aspetti  inerenti  il  restauro,  che  il
progetto  esecutivo   sia   consegnato   per   fasi   di   esecuzione
immediatamente cantierabili; 
  Ritenuto che, per evitare rallentamenti nell'andamento dei  lavori,
occorre prevedere, in deroga alle pertinenti previsioni  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, che l'affidatario dei lavori  non  potra'
elevare  riserve   in   conseguenza   dei   differenti   livelli   di
approfondimento fra il progetto definitivo e quello esecutivo; 
  Ritenuto di estendere fino alla  conclusione  degli  interventi  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n.  76  del  2020,  in
tema di sospensione dei lavori, al fine di  portare  a  compimento  i
lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, che l'approvazione del progetto definitivo da  parte  del
soggetto attuatore debba tenere luogo e assorbire l'autorizzazione in
linea di tutela di cui agli articoli 21 e  seguenti  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, d'ora innanzi «decreto  legislativo  n.  42  del
2004»; 
  Ritenuto  necessario,  nell'ambito  dei  lavori,  avvalersi  di  un
collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente  parte
dell'intervento  unitario,  allo  scopo  di  pervenire  alla   rapida
risoluzione delle controversie  finalizzata  al  rispetto  dei  tempi
previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi  e,
pertanto, di derogare ai  limiti  temporali  e  di  importo  previsti
dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76  del  2020  adottando  una
specifica  disciplina  per  gli  interventi  di  ricostruzione  della
Basilica di San Benedetto di Norcia; 
  Visti i verbali delle riunioni del 20 aprile 2021 e  del  5  maggio
2021 dello Steering Committee istituito ai sensi  dell'art.  6-quater
dell'accordo di sponsorizzazione; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visto il parere reso dall'ANAC con nota  n.  prot.  CGRTS-0012744-A
del 29 aprile 2021; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita'  l'intervento  di  ricostruzione  della  Basilica  di  San
Benedetto in Norcia, nel territorio della Regione Umbria, interessata
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
  2. L'intervento di cui al comma 1  risulta  essere  di  particolare
urgenza, ai sensi e per gli effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020, per i seguenti motivi: 
    a) la pronta realizzazione dell'intervento riveste una  rilevanza
strategica, anche per la valenza simbolica  che  esso  oggettivamente
riveste, quale segnale di una efficace  ripresa  delle  attivita'  di
ricostruzione nelle aree del cratere  colpite  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
    b) la straordinaria importanza  storica,  artistica  e  culturale
della Basilica di San Benedetto di Norcia, simbolo  di  resilienza  e
rinascita della comunita' nursina, nonche' riconosciuta di importanza
comunitaria per il culto di San  Benedetto  quale  patrono  d'Europa,
impone, a distanza di quattro anni dal  sisma,  di  assicurare  tempi
rapidi per la ricostruzione della Basilica  secondo  i  piu'  elevati
standard di sicurezza e nel rispetto dei criteri di restauro  imposti
dal particolare pregio dell'immobile e  dal  documento  di  indirizzo
alla progettazione; 
    c) l'immobile e' ubicato in centro storico, in  zona  perimetrata
resa accessibile solo dal mese  di  febbraio  2021  a  seguito  degli
interventi di  ripristino  della  viabilita'.  L'inaccessibilita'  ai
luoghi ha provocato gravi ritardi negli  interventi  e  un  crescente
progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici,
nonche' delle opere provvisionali, che rischia  di  compromettere  la
stabilita' delle singole strutture e il loro stato di  conservazione,
con il conseguente potenziale verificarsi di  danni  irrimediabili  a
persone e cose, tra cui al patrimonio storico  architettonico  e  gli
apparati decorativi, i decori, le superfici decorate, gli arredi,  di
inestimabile pregio. 
  3. La ricostruzione della  Basilica  di  San  Benedetto  di  Norcia
presenta  carattere  di  criticita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti
coinvolti e per le interconnessioni di carattere economico, turistico
e devozionale che essa riveste per il Comune di Norcia, con specifico
riferimento alle attivita'  imprenditoriali  ed  economiche  ad  essa
connesse  o  comunque  collegate,  e  per   le   interconnessioni   e
interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici prospicienti
la piazza antistante, in  gran  parte  particolarmente  complessi  in
relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche e, tra
detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o  prospicienti
quelli in oggetto. 
  4. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta e alla stregua dei
documenti  elaborati  dal  RUP,  sono  indicate  le  seguenti  misure
acceleratorie  e  di  semplificazione   e   razionalizzazione   delle
procedure idonee a conseguire i delineati obiettivi di speditezza  ed
efficienza ed efficacia nell'attuazione dell'intervento.