Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «Tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua  il  sub-Commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«al fine di accelerare la ricostruzione  dei  centri  storici  e  dei
nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Vista l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare,  l'art.
2; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 2017, come modificata con ordinanze  n.
18 del 2017, n. 28 del 2017 e n. 35 del 2017, con la quale  e'  stato
approvato il «Programma straordinario per la riapertura delle  scuole
per l'anno scolastico 2017-2018» ed  e'  stato  individuato  l'elenco
delle scuole dislocate nei territori dei comuni del cratere,  fra  le
quali il nuovo polo scolastico sede della scuola per  l'infanzia  «G.
Ciarlantini», scuola primaria «F.  Allevi»,  Istituto  di  istruzione
superiore  «A.  Gentili»  e  Istituto  professionale  di  Stato   per
l'industria e l'artigianato «R. Frau»,  nel  Comune  di  San  Ginesio
(MC); 
  Vista la nota n. 4594 del 15 aprile 2021 del sindaco del Comune  di
San  Ginesio  e  relativo  allegato,  con  cui  e'  stata   richiesta
l'attivazione dei poteri speciali con  riguardo  agli  interventi  di
realizzazione  dei  due  poli  scolastici  oggetto   della   presente
ordinanza; 
  Visto  quanto   evidenziato   dalla   relazione   istruttoria   del
sub-Commissario (Allegato n. 1) in  merito  alle  vicende  soggettive
occorse con riguardo all'originario aggiudicatario della gara per  la
realizzazione del  polo  scolastico  unico  e  all'impossibilita'  di
realizzare il progetto originariamente predisposto, di cui vengono di
seguito  richiamati  i  principali  aspetti   evidenziando   le   due
problematiche  che  si  sono  sovrapposte   e   che   hanno   portato
all'interruzione della realizzazione dell'intervento: 
    a) quanto all'iter progettuale: 
      il Ministero per i beni culturali  e  ambientali,  con  decreto
ministeriale 13 luglio 1984, vincola  l'area  compresa  fra  le  Mura
urbiche, risalenti al secolo XIII-XIV, e l'Ospedale  dei  pellegrini,
risalente al secolo XIII, tutelata ai sensi dell'art. 21 della  legge
n. 1089 del  1939,  abrogata  dall'art.  166,  comma  1  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e confluita nel codice  dei  beni
culturali e del  paesaggio,  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,
all'art. 45 in quanto zona di rispetto interna alle mura  «fortemente
permeata dal rapporto, tutt'ora conservato, con tali  mura»,  le  cui
aree a verde formano  con  il  complesso  delle  mura  orientali  «un
imprescindibile insieme anche per una percezione visiva  costante  in
rapporto anche con l'adiacente tessuto  urbano  storico».  Nel  corso
della realizzazione dei campi da tennis, centro FIT,  il  decreto  di
vincolo viene aggiornato due volte, prima con decreto ministeriale 15
giugno 1985 e poi  con  decreto  ministeriale  7  settembre  1987,  e
vengono riportate prescrizioni d'uso differenziate  in  relazione  ad
una suddivisione dell'area tutelata  in  «zona  A»  e  «zona  B».  In
particolare  nella  «zona  B»  sono   ammissibili   solo   opere   di
contenimento del terreno, le cui strutture  «non  devono  fuoriuscire
dal piano della quota soprastante per  piu'  di  cm  30  e  ulteriori
delimitazioni dei piani alle diverse quote potranno essere effettuate
con siepi costituite da vegetazione a basso  fusto  o  con  strutture
trasparenti»; 
      il 23 dicembre 2016 il Comune  di  San  Ginesio  affida  ad  un
gruppo di progettisti, «la redazione dello studio di fattibilita' del
nuovo polo scolastico all'interno nel centro storico da destinarsi  a
sede  della  scuola  primaria  «F.  Allevi»   e   dell'infanzia   «G.
Costantini», ad  Istituto  magistrale  «A.  Gentili»  e  ad  Istituto
professionale di Stato per l'industria e l'artigianato  -  I.P.S.I.A.
«R. Frau»; 
      con nota del 23 gennaio 2017  il  sindaco  del  Comune  di  San
Ginesio dichiara la conformita' urbanistica e specifica che la scuola
da realizzare «andra' ad occupare parte di  suolo  che  necessita  di
variante urbanistica e che sara' approvata in sede di conferenza  dei
servizi permanente ai sensi dell'art. 16,  comma  2  della  legge  n.
229/2016»; 
      il 2 febbraio 2017 viene sottoscritta una  convenzione  tra  il
Commissario  alla   ricostruzione   pro   tempore   e   l'Universita'
Politecnica delle Marche avente ad oggetto lo svolgimento,  da  parte
dell'Universita',  del  supporto  scientifico  di  studio  e  ricerca
all'attivita' di progettazione, da realizzarsi con tecnologia a secco
(strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato)
nel rispetto della  vigente  disciplina  di  settore  in  materia  di
edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla  normativa
sismica,  a  quella  sul  risparmio   energetico,   sulla   sicurezza
antincendio  ed  alla  disciplina  delle  norme   tecniche   per   le
costruzione per gli edifici di classe d'uso IV; 
      il progetto  definitivo  posto  a  base  di  selezione  secondo
l'ordinanza  n.  14  del   2017   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  contempla  la  realizzazione  di  un  polo  scolastico
contermine alla via Roma, all'Ospedaletto dei pellegrini, alla strada
dei Tiratori, fiancheggiante le mura urbiche, e all'area  che  ospita
il centro sportivo FIT, federazione italiana tennis, di San  Ginesio,
caratterizzato da  un  sedime  piu'  ampio  di  quello  dell'edificio
scolastico demolito perche' gravemente danneggiato. L'ordinanza n. 14
del 2017 stabilisce all'art. 2, comma 3-bis, che la verifica ai  fini
della validazione e la validazione stessa, ai sensi dell'art. 26  del
decreto legislativo n. 50 del  2016,  possono  essere  acquisite  sul
progetto esecutivo  tramite  la  determinazione  conclusiva  espressa
dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del  decreto-legge  n.
229 del 2016; 
      il  responsabile  unico  del  procedimento,  di  seguito,   per
brevita', RUP, della struttura commissariale, in data 7  agosto  2017
valida il progetto definitivo; 
      il 13 dicembre 2017 Invitalia, nominata centrale di committenza
ai sensi dell'art.  39  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
aggiudica per l'esecuzione dei  lavori  e  contestuale  progettazione
esecutiva al raggruppamento temporaneo di professionisti, di seguito,
per brevita', RTI Costituendo Sikelia Costruzioni S.p.a. (mandataria)
- Consorzio Ciro Menotti soc. coop. P.A. (mandante) - Mosaico  Lavoro
societa' coop. (mandante); 
      il 19 febbraio 2018 il  RUP  sottoscrive  verbale  di  consegna
dell'area con l'aggiudicatario della  gara  per  l'esecuzione  lavori
alla presenza del vice sindaco e del responsabile  dell'area  tecnica
del Comune di San Ginesio; 
      il 9 maggio 2018, nel corso della conferenza permanente di  cui
all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'approvazione del
progetto  esecutivo  predisposto  dal  RTP  indicato  dal   RTI,   la
Soprintendenza della  Regione  Marche,  tramite  il  funzionario  del
Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo  (MIBACT),
«Esprime delle perplessita'  in  merito  alle  altezze  dell'edificio
adiacente alle mura ed  al  posizionamento  della  scala  esterna  di
sicurezza per la quale, preso atto della non  delocalizzabilita'  per
problematiche di sicurezza, auspica una sua adeguata  schermatura  al
fine di limitarne l'impatto  visivo  per  la  parte  prospiciente  la
piazza»; 
      il 5 giugno 2018 vengono impartite  indicazioni  da  parte  del
MIBACT «sulla necessita'  di  procedere  all'apertura  di  trincee  e
modalita' di esecuzione»; 
      il 6 giugno 2018 il RUP ordina al RTI l'avvio delle lavorazioni
propedeutiche alla verifica dell'interesse archeologico, ex  art.  25
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
      l'11 giugno 2018 il RUP propone alla Soprintendenza di eseguire
prioritariamente  le  indagini  limitatamente  alle  zone  fortemente
indiziate,  allegando  planimetria   che   le   rappresenta   e   da'
disposizione al RTI di eseguire delle trincee come individuate  nella
planimetria allegata dalla Soprintendenza; 
      il 12 giugno 2018 la Soprintendenza delle Marche  emana  parere
negativo in merito al  progetto  esecutivo  esaminato  in  Conferenza
permanente; 
      il 9 gennaio 2019 la Soprintendenza delle Marche invia nota  di
vincolo n. 2 del 2019, in cui dichiara il vincolo indiretto  ex  art.
45 del decreto legislativo n. 42/2004 sull'area di sedime del  plesso
scolastico stabilendone le limitazioni  geometriche  della  sagoma  e
fornendo ulteriori indicazioni di tutela; 
      il combinato disposto del vincolo di inedificabilita'  assoluta
su un'ampia porzione dell'area, meglio specificata nell'allegato 1, e
di quello indiretto sopraggiunto  rende  irrealizzabile  il  progetto
originariamente predisposto; 
    b) Quanto alle  vicende  soggettive  dell'aggiudicatario  e  alle
conseguenti  problematiche  relative  alla  stipula   del   contratto
d'appalto: 
      il 4 settembre 2017  Invitalia,  designata  centrale  unica  di
committenza, indice la  procedura  negoziata  per  l'affidamento  dei
lavori  del  polo  scolastico  unitario  CIG:   71826752EB   -   CUP:
J47E17000040001; 
      il  13  dicembre  2017  Invitalia  approva   la   proposta   di
aggiudicazione dell'intervento al RTI Costituendo Sikelia Costruzioni
S.p.a. (mandataria)  -  Consorzio  Ciro  Menotti  soc.  coop.  P.  A.
(mandante)  -  Mosaico  Lavoro  societa'  coop.  (mandante),  che  ha
indicato  quali  progettisti  il  costituendo  RTP  composto  da  1AX
Architetti associati (mandataria), VIA Ingegneria S.r.l.  (mandante),
Proimpianti S.r.l. Limes soc. coop. (mandante), per un importo totale
offerto di euro 9.823.723,04 (ribasso offerto pari  a  14,08700%)  al
netto di IVA, di cui euro 9.262.262.300 per l'esecuzione dei  lavori,
euro 230.000,00 per la progettazione esecutiva ed euro 331.460,74 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
      il 15 febbraio 2018 Invitalia  comunica  che,  all'esito  delle
verifiche sul possesso dei requisiti  prescritti  e  sull'assenza  di
cause di esclusione, ai sensi dell'art.  32,  comma  7,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di aggiudicazione
prot. 0029507/CT del 13 dicembre 2017 e' divenuto efficace; 
      il 28  gennaio  2020  il  Tribunale  di  Catania  con  sentenza
pubblica n. 16/2020, rep. n. 20018/2020, dichiara il fallimento della
Sikelia Costruzioni S.p.a.; 
      la Mosaico Lavoro soc. coop. e'  in  stato  di  scioglimento  e
liquidazione coatta dal 30 gennaio 2020; 
      il 29 febbraio 2020 il Tribunale di Catania, con nota n. 9  del
2020,  comunica  l'affitto  del  ramo  di   azienda   della   Sikelia
Costruzioni  S.p.a.  al  Consorzio  Stabile   Costruendo   S.r.l.   e
determina, ai sensi e per gli effetti  della  vigente  normativa,  il
subentro nella titolarita' di tutti i rapporti ed i diritti  inerenti
il suddetto ramo d'azienda; 
      il 23 marzo 2020  la  societa'  «Consorzio  Stabile  Costruendo
S.r.l.» con  sede  in  Puegnago  del  Garda  (BS),  formula  proposta
irrevocabile di affitto del ramo  aziendale  di  Sikelia  Costruzioni
S.p.a. denominato «Ramo 1»,  di  cui  fa  parte  anche  l'appalto  in
questione, e dichiara la  propria  disponibilita'  per  le  eventuali
ulteriori  attivita'  da  porre  in  essere,  indicando  comunque  la
consorziata LE.IL. come soggetto esecutore; 
      con  la  nota  prot.  CGRTS-0025302-A-22/10/2020  il  Consorzio
Costruendo comunica che «facendo seguito  a  tutte  le  comunicazioni
pregresse, a seguito di  determinazioni  assunte  congiuntamente,  il
Consorzio Costruendo, nella qualita' di capogruppo della  costituenda
ATI  ed  il  Consorzio  Ciro  Menotti  nella  qualita'  di   mandante
confermano di essere pronti a dare corso alle prestazioni progettuali
avviate  e   sospese   e   si   danno   disponibili   a   collaborare
all'individuazione  della  migliore   soluzione   da   adottare   per
consentire l'esecuzione dei  lavori  oggetto  dell'appalto»;  con  la
medesima  comunicazione  il  consorzio  Costruendo,  in  qualita'  di
affittuario del ramo di  azienda  della  Sikelia  S.p.a.,  indica  la
consorziata LE.IL. come soggetto esecutore e chiede il subentro  alla
stessa Sikelia S.p.a. in qualita' di mandataria; 
      in considerazione della disposizione di cui all'art. 30,  comma
14, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «In caso di
fallimento o  di  liquidazione  coatta  dell'affidatario  di  lavori,
servizi o forniture di cui al comma 1, nonche'  in  tutti  gli  altri
casi previsti dall'art. 80, comma 5, lettera b), del  citato  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  il  contratto  di  appalto  si  intende
risolto di diritto e la struttura dispone  l'esclusione  dell'impresa
dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta
a conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a  soggetto  diverso
dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti  e  accordi
diretti a realizzare il trasferimento  sono  nulli  relativamente  al
contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi  o  forniture
di cui sopra», non e' stato dato corso alla stipula del contratto,  e
la procedura risulta allo stato ancora pendente; 
  Considerato che, a seguito dei fatti su richiamati,  il  Comune  di
San Ginesio: 
    con delibera del consiglio comunale n. 28  del  2  ottobre  2020,
preso  atto  dei  vincoli  culturali  richiamati,  ha   disposto   di
realizzare presso l'area di via Roma solo  una  parte  delle  scuole,
identificate in: scuola dell'infanzia, scuola  primaria  con  annesse
mensa scolastica e palestra, Istituto  di  istruzione  superiore  «A.
Gentili» Liceo linguistico e scienze umane  (denominato  Lotto  A,  e
dislocare presso l'area delle S.A.E. l'Istituto secondario I.P.S.I.A.
«R. Frau» settori meccanica - elettronica - automazione e di arredi e
forniture d'interni ed annessa palestra, (denominato Lotto B); 
    con delibera di giunta comunale n. 11  del  21  gennaio  2021  ha
approvato il documento di sintesi  di  fattibilita'  che  delinea  le
nuove previsioni progettuali dei due plessi scolastici, Lotti A  e  B
su richiamati, alternativi al polo  unico  e  le  prime  disposizioni
sull'esproprio per realizzare l'edificio scolastico Lotto B; 
    con  nota  del  12  marzo  2021,  ha   chiesto   alla   struttura
commissariale lo svincolo dell'area prospiciente il plesso scolastico
sul Lotto A, su cui insistono i campi  da  tennis,  (Lotto  C)  e  la
definitiva sistemazione dell'area gravemente distrutta dal  passaggio
dei mezzi  durante  le  fasi  di  demolizione  del  vecchio  edificio
scolastico e  dalla  realizzazione  delle  trincee  finalizzate  alle
indagini archeologiche; 
      con delibera di giunta comunale n. 44 del  22  aprile  2021  lo
stesso comune ha approvato la modifica al  documento  di  sintesi  di
fattibilita' approvato in data 21 gennaio  2021  definendo  i  quadri
economici dei tre interventi con i seguenti importi: 
      Lotto  A  -  Realizzazione  Polo  Scolastico  Via   Roma   euro
12.769.057,87; 
      Lotto B -  Realizzazione  plesso  scolastico  «Zona  SAE»  euro
7.453.035,50; 
      Lotto C - Sistemazione area sportiva in via dei  Tiratori  euro
622.283,36; 
      totale euro 20.844.376,73. 
  Tali importi devono intendersi come stime  di  previsione  ai  fini
della programmazione suscettibili di variazione, secondo  criteri  di
economicita', a seguito della approvazione dei progetti e dell'esatta
definizione dei costi della progettazione e dei  lavori,  nei  limiti
dell'importo massimo stabilito dall'art. 12 della presente ordinanza. 
  Considerato che la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza risulta di particolare criticita'  ed  urgenza  ai
sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto: 
    a) la realizzazione dell'opera in un unico plesso scolastico  nel
sito  inizialmente  individuato,  e  secondo   i   termini   di   cui
all'ordinanza n. 14 del 2017, e' divenuta impossibile per la presenza
di un vincolo di  inedificabilita'  assoluta  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 esistente dal 1984 emerso solo durante  la
conferenza speciale del 12 giugno 2018 e per  il  successivo  vincolo
indiretto di cui all'art. 45 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004 apposto il 9 gennaio 2019; 
    b) in relazione alle specificita' degli interventi in oggetto, si
rende  necessario  un  programma  di  recupero  coordinato   per   le
ineliminabili    interazioni    tra    gli    edifici    interessati,
originariamente ricompresi in un unico progetto, al fine di pervenire
a una razionale distribuzione dei locali adibiti alla didattica e  ai
servizi connessi, ricollocando in spazi adeguati aule, uffici e altri
servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri  spazi,
cosi'  da  consentire   la   ripresa   dell'attivita'   didattica   e
amministrativa connessa nel minor tempo possibile,  garantendo  spazi
adeguati a contrastare e limitare i rischi di contagio da COVID-19  e
ricostituire il tessuto sociale della citta'; 
    c) l'esecuzione degli interventi relativi ai  campi  sportivi  di
cui al Lotto C deve  avvenire  entro  il  mese  di  luglio  2021  per
consentirne l'uso durante il periodo estivo in cui il Comune  di  San
Ginesio e' animato da un numero consistente di turisti, e quindi  per
favorire la ripresa socio-economica della citta'; 
    d) a seguito delle  vicende  soggettive  gia'  richiamate,  e  in
mancanza della stipula del contratto di appalto, si  e'  in  presenza
della necessita' di  individuare  i  soggetti  subentranti  a  quelli
originariamente aggiudicatari; 
  Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei
poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110  del  2020,
in quanto gli interventi di realizzazione delle sopracitate sedi  del
polo scolastico del Comune di San Ginesio si qualificano come opere e
lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Vista la nota a firma congiunta  della  costituenda  ATI  Consorzio
Stabile Costruendo S.r.l. e del Consorzio Ciro Menotti soc. coop. per
azioni,  con  la  quale,  nel  confermare  la   disponibilita'   gia'
manifestata con nota  del  22  ottobre  2020,  «di  dare  corso  alle
prestazioni progettuali avviate e sospese», rendendosi «disponibili a
collaborare nella individuazione della migliore soluzione da adottare
per consentire l'esecuzione  dei  lavori  oggetto  dell'appalto»,  le
predette societa' chiariscono la composizione della  compagine  della
costituenda ATI, e confermano che «lo studio di  progettazione,  come
in sede di gara, e' RTP 1AX e che l'ATI si fara' carico del  rimborso
degli oneri del primo progetto esecutivo,  rimasto  bloccato  per  le
note vicende»; 
  Considerato che sono inseriti nell'ordinanza n.  14  del  2017  gli
interventi relativi ai seguenti edifici di proprieta' del  Comune  di
San Ginesio: scuola di infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F.
Allevi», Istituto di  istruzione  superiore  «A.  Gentili»,  Istituto
professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau»  con
e relativa stima previsionale di spesa: euro 13.614.320,43; 
  Considerato   che   dall'istruttoria   compiuta   dalla   struttura
commissariale e' emersa l'esigenza di  ripristinare  l'area  sportiva
Via  dei  Tiratori  gia'   oggetto   delle   indagini   archeologiche
preliminari alla progettazione esecutiva del polo scolastico  per  un
importo stimato nel sopracitato documento di sintesi di  fattibilita'
pari euro 622.283,60, fermo restando che l'importo  definitivo  sara'
stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel  livello  di
progettazione previsto per ciascun intervento; 
  Ritenuto opportuno, per  ragioni  di  unitarieta',  individuare  il
Comune di San Ginesio come soggetto attuatore dell'intero intervento,
secondo quanto  previsto  dall'ordinanza  110  del  2020,  in  deroga
all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione delle scuole e della sistemazione dei
campi sportivi; 
  Ritenuto, pertanto, al fine di ridurre i tempi di  affidamento,  di
derogare  all'art.  36  del  decreto  legislativo  n.  50  del   2016
consentendo, per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35
del decreto legislativo n. 50 del  2016,  l'affidamento  diretto  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei servizi relativi ai
Lotti B e C, nonche' della progettazione esecutiva di cui al Lotto C,
nonche' dei lavori di cui al Lotto C; 
  Considerato che esula dalla disciplina del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del  codice
civile,  in  quanto   contratto   altruistico   sorretto   da   scopi
mutualistici o sociali e che, pertanto, il  soggetto  attuatore  puo'
avvalersi di donazioni da  parte  di  soggetti  non  partecipanti  ad
alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio  ne'  utilita'
economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo'
acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; 
  Ritenuto, per ragioni di tempestivita' e continuita', di consentire
per i lavori di cui al Lotto A la stipula del contratto d'appalto con
l'impresa che acquisira' il ramo d'azienda della mandataria  del  RTI
aggiudicatario,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui   al   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e in deroga all'art.  30,  comma,  14  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto  a  tal  fine  che  non  rilevino  eventuali  interruzioni
intercorse  prima  della  stipula  del  contratto  nel  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 80 e 83, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che  tali  requisiti
sussistano al momento della stipula del contratto relativo al Lotto A
e per tutta la durata del contratto; 
  Ritenuto di attenersi alle condizioni di affidamento  del  Lotto  A
stabilendo che i corrispettivi sono determinati applicando alle somme
di cui al quadro economico, delibera di giunta  comunale  n.  44  del
2021 sopra richiamata, lo sconto del 14.087% per i  lavori,  come  da
ribasso di aggiudicazione, e del 40% per le  prestazioni  integrative
di progettazione di fattibilita' tecnica ed  economica  e  definitiva
come da media risultante da fonti ufficiali; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  commi
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di
seguito GSE -, di proporre al  Vice  Commissario  di  ricalcolare  la
somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il
concorso  alla  copertura  finanziaria  conseguente  agli   incentivi
provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo  delle
spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle
more del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Ritenuto di dover derogare all'art. 8, comma  7,  lettera  c),  del
decreto-legge n. 76 del 2020, consentendo l'impiego del  sistema  cd.
di  inversione  procedimentale  anche  per  le  procedure   negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Dato atto  che  il  Commissario  straordinario,  avvalendosi  della
facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio
dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e
della  trasparenza  delle  procedure  connesse   alla   ricostruzione
pubblica  post-sisma»  sottoscritto  in  data  2  febbraio  2021,  ha
richiesto all'ANAC un parere preventivo  sullo  schema  di  ordinanza
avente ad oggetto gli interventi di realizzazione di  un  nuovo  polo
scolastico nel Comune di San Ginesio, giusta nota in data  30  aprile
2021 prot. n. CGRTS - 12853; 
  Vista la nota acquisita al protocollo in data 7 maggio 2021  al  n.
CGRTS 13423, con la quale l'ANAC ha rappresentato alcune osservazioni
in merito al predetto schema di ordinanza; 
  Vista la nota in data 24 maggio 2021 prot. n. CGRTS 15686,  con  la
quale  il  Commissario  straordinario,  nel  riscontrare  il   parere
formulato dall'ANAC, ha evidenziato l'avvenuto recepimento di  quanto
da quest'ultima fatto oggetto di  osservazioni,  e  ha  trasmesso  il
nuovo testo della bozza di ordinanza speciale; 
  Vista la nota acquisita al protocollo in data  27  maggio  2021  n.
CGRTS-0016060, con la quale l'ANAC ha riscontrato la sopra richiamata
nota del Commissario  straordinario  e,  nell'evidenziare  l'avvenuto
superamento dei rilievi precedentemente formulati in merito al  Lotto
A, rileva tuttavia come nella nuova bozza di ordinanza  speciale,  in
merito alle vicende soggettive riguardanti sempre il  predetto  Lotto
A, non venga detto nulla  in  merito  alle  sorti  della  «dell'altra
mandante - la Mosaico Lavoro soc. coop.»; 
  Dato  atto  che,  con  riguardo  all'ulteriore  rilievo   formulato
dall'ANAC, lo stesso possa ritenersi superato alla luce della nota  a
firma del RUP della procedura di gara, acquisita al protocollo  della
struttura commissariale in data 28 maggio 2021 al n. CGRTS-0016145-A,
nella quale si chiarisce  che  la  Mosaico  Lavoro  soc.  coop.,  nei
verbali di gara e nei provvedimenti successivi,  e'  stata  indicata,
per  mero  errore  materiale,  quale  mandante  mentre,  di   contro,
nell'ambito della predetta procedura di gara, era stata indicata  dal
Consorzio Ciro Menotti soc. coop. come consorziata esecutrice; 
  Considerato  che,  alla  luce  della  specificita'  della   vicenda
relativa alla realizzazione del nuovo polo scolastico nel  Comune  di
San Ginesio, il Commissario straordinario  ha  richiesto  e  ottenuto
dalla  cabina  di  coordinamento  l'autorizzazione  ad  apportare  le
necessarie modifiche all'ordinanza a seguito di osservazioni da parte
di ANAC; 
  Ritenuto di estendere fino alla  conclusione  degli  interventi  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  e  gli   eventuali   pareri   siano   acquisiti
nell'ambito della  Conferenza  speciale  di  cui  all'art.  10  della
presente ordinanza; 
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale  della   struttura
commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attivita'
scolastica e sportiva giovanile, in ragione delle vicende esposte  in
premessa e dell'impossibilita' di realizzare l'opera in presenza  dei
vincoli di inedificabilita' di cui al decreto legislativo n.  42  del
2004, sulla base della deliberazione del consiglio  comunale  di  San
Ginesio con cui, preso atto dei vincoli richiamati, e' stato disposto
di realizzare presso l'area di via Roma solo una parte delle  scuole,
denominata Lotto A, e di dislocare presso l'area delle S.A.E. l'altra
parte, denominata Lotto B, per la  realizzazione  di  un  nuovo  polo
scolastico all'interno del centro storico, e' individuato e approvato
il complesso degli interventi unitari e coordinati,  identificati  di
seguito con relativa stima previsionale; 
  a) Lotto A: realizzazione  del  plesso  scolastico,  conforme  alla
classificazione di edificio strategico di classe d'uso  IV  ai  sensi
delle norme tecniche per le  costruzioni,  comprensivo  della  scuola
dell'infanzia «G. Ciarlantini», della scuola  primaria  «F.  Allevi»,
dell'Istituto di  istruzione  superiore  «A.  Gentili»,  con  annessi
mensa, palestra e sala convegni, situato nell'area adiacente  la  Via
Roma e le mura  urbiche  di  Via  dei  Tiratori,  nonche'  contermine
all'Ospedaletto dei  pellegrini,  per  un  importo  stimato  di  euro
12.769.057,87 di cui al documento di sintesi di fattibilita'  redatto
secondo criteri di tipo parametrico e approvato  dal  Comune  di  San
Ginesio; 
  b) Lotto B: realizzazione dell'Istituto professionale di Stato  per
l'industria e l'artigianato «R. Frau» e annessa  palestra,  anch'essi
conformi alla classificazione di edificio strategico di classe  d'uso
IV ai sensi della disciplina delle norme tecniche per le costruzioni,
per un importo stimato di euro 7.453.035,50 di cui  al  documento  di
sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e
approvato dal Comune di San Ginesio; 
  c) Lotto C: ripristino  dell'area  sportiva  di  Via  dei  Tiratori
contermine al Lotto A, per un importo stimato di euro  622.283,36  di
cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto  secondo  criteri
di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio. 
  2. L'ubicazione, la natura e tipologia degli interventi, i relativi
oneri, comprensivi di quelli afferenti all'attivita' di progettazione
e alle prestazioni specialistiche relative a  ciascun  intervento  di
cui al comma 1  sono  indicati  nell'Allegato  n.  1,  che  fa  parte
integrante e sostanziale della presente ordinanza. 
  3.  Ferma  restando  la  valutazione  da  parte   delle   Autorita'
competenti in merito alle  eventuali  responsabilita'  sulle  vicende
pregresse relative alla realizzazione dell'intervento aggiudicato con
procedura  negoziata  CIG:  71826752EB  -  CUP:  J47E17000040001,  si
determina di procedere secondo le modalita' di cui agli  articoli  3,
4, 5 e 6 della presente ordinanza ai fini di risolvere le  criticita'
e in relazione alla  estrema  urgenza  dell'intervento,  nonche'  per
evitare  o  contenere  eventuali  controversie,  ivi  incluse  quelle
risarcitorie  che,  qualora  dovessero  comunque  insorgere,  saranno
definite  con  le  modalita'  di  cui  alla  parte  VI  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  delle  determinazioni  preventive  del
collegio tecnico  consultivo,  previsto  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto- legge n. 76 del 2020.