Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Vista l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare, l'art. 2; Vista l'ordinanza n. 14 del 2017, come modificata con ordinanze n. 18 del 2017, n. 28 del 2017 e n. 35 del 2017, con la quale e' stato approvato il «Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» ed e' stato individuato l'elenco delle scuole dislocate nei territori dei comuni del cratere, fra le quali il nuovo polo scolastico sede della scuola per l'infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevi», Istituto di istruzione superiore «A. Gentili» e Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», nel Comune di San Ginesio (MC); Vista la nota n. 4594 del 15 aprile 2021 del sindaco del Comune di San Ginesio e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di realizzazione dei due poli scolastici oggetto della presente ordinanza; Visto quanto evidenziato dalla relazione istruttoria del sub-Commissario (Allegato n. 1) in merito alle vicende soggettive occorse con riguardo all'originario aggiudicatario della gara per la realizzazione del polo scolastico unico e all'impossibilita' di realizzare il progetto originariamente predisposto, di cui vengono di seguito richiamati i principali aspetti evidenziando le due problematiche che si sono sovrapposte e che hanno portato all'interruzione della realizzazione dell'intervento: a) quanto all'iter progettuale: il Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 13 luglio 1984, vincola l'area compresa fra le Mura urbiche, risalenti al secolo XIII-XIV, e l'Ospedale dei pellegrini, risalente al secolo XIII, tutelata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, abrogata dall'art. 166, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e confluita nel codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004, all'art. 45 in quanto zona di rispetto interna alle mura «fortemente permeata dal rapporto, tutt'ora conservato, con tali mura», le cui aree a verde formano con il complesso delle mura orientali «un imprescindibile insieme anche per una percezione visiva costante in rapporto anche con l'adiacente tessuto urbano storico». Nel corso della realizzazione dei campi da tennis, centro FIT, il decreto di vincolo viene aggiornato due volte, prima con decreto ministeriale 15 giugno 1985 e poi con decreto ministeriale 7 settembre 1987, e vengono riportate prescrizioni d'uso differenziate in relazione ad una suddivisione dell'area tutelata in «zona A» e «zona B». In particolare nella «zona B» sono ammissibili solo opere di contenimento del terreno, le cui strutture «non devono fuoriuscire dal piano della quota soprastante per piu' di cm 30 e ulteriori delimitazioni dei piani alle diverse quote potranno essere effettuate con siepi costituite da vegetazione a basso fusto o con strutture trasparenti»; il 23 dicembre 2016 il Comune di San Ginesio affida ad un gruppo di progettisti, «la redazione dello studio di fattibilita' del nuovo polo scolastico all'interno nel centro storico da destinarsi a sede della scuola primaria «F. Allevi» e dell'infanzia «G. Costantini», ad Istituto magistrale «A. Gentili» e ad Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato - I.P.S.I.A. «R. Frau»; con nota del 23 gennaio 2017 il sindaco del Comune di San Ginesio dichiara la conformita' urbanistica e specifica che la scuola da realizzare «andra' ad occupare parte di suolo che necessita di variante urbanistica e che sara' approvata in sede di conferenza dei servizi permanente ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 229/2016»; il 2 febbraio 2017 viene sottoscritta una convenzione tra il Commissario alla ricostruzione pro tempore e l'Universita' Politecnica delle Marche avente ad oggetto lo svolgimento, da parte dell'Universita', del supporto scientifico di studio e ricerca all'attivita' di progettazione, da realizzarsi con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, a quella sul risparmio energetico, sulla sicurezza antincendio ed alla disciplina delle norme tecniche per le costruzione per gli edifici di classe d'uso IV; il progetto definitivo posto a base di selezione secondo l'ordinanza n. 14 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, contempla la realizzazione di un polo scolastico contermine alla via Roma, all'Ospedaletto dei pellegrini, alla strada dei Tiratori, fiancheggiante le mura urbiche, e all'area che ospita il centro sportivo FIT, federazione italiana tennis, di San Ginesio, caratterizzato da un sedime piu' ampio di quello dell'edificio scolastico demolito perche' gravemente danneggiato. L'ordinanza n. 14 del 2017 stabilisce all'art. 2, comma 3-bis, che la verifica ai fini della validazione e la validazione stessa, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere acquisite sul progetto esecutivo tramite la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 229 del 2016; il responsabile unico del procedimento, di seguito, per brevita', RUP, della struttura commissariale, in data 7 agosto 2017 valida il progetto definitivo; il 13 dicembre 2017 Invitalia, nominata centrale di committenza ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudica per l'esecuzione dei lavori e contestuale progettazione esecutiva al raggruppamento temporaneo di professionisti, di seguito, per brevita', RTI Costituendo Sikelia Costruzioni S.p.a. (mandataria) - Consorzio Ciro Menotti soc. coop. P.A. (mandante) - Mosaico Lavoro societa' coop. (mandante); il 19 febbraio 2018 il RUP sottoscrive verbale di consegna dell'area con l'aggiudicatario della gara per l'esecuzione lavori alla presenza del vice sindaco e del responsabile dell'area tecnica del Comune di San Ginesio; il 9 maggio 2018, nel corso della conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'approvazione del progetto esecutivo predisposto dal RTP indicato dal RTI, la Soprintendenza della Regione Marche, tramite il funzionario del Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo (MIBACT), «Esprime delle perplessita' in merito alle altezze dell'edificio adiacente alle mura ed al posizionamento della scala esterna di sicurezza per la quale, preso atto della non delocalizzabilita' per problematiche di sicurezza, auspica una sua adeguata schermatura al fine di limitarne l'impatto visivo per la parte prospiciente la piazza»; il 5 giugno 2018 vengono impartite indicazioni da parte del MIBACT «sulla necessita' di procedere all'apertura di trincee e modalita' di esecuzione»; il 6 giugno 2018 il RUP ordina al RTI l'avvio delle lavorazioni propedeutiche alla verifica dell'interesse archeologico, ex art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; l'11 giugno 2018 il RUP propone alla Soprintendenza di eseguire prioritariamente le indagini limitatamente alle zone fortemente indiziate, allegando planimetria che le rappresenta e da' disposizione al RTI di eseguire delle trincee come individuate nella planimetria allegata dalla Soprintendenza; il 12 giugno 2018 la Soprintendenza delle Marche emana parere negativo in merito al progetto esecutivo esaminato in Conferenza permanente; il 9 gennaio 2019 la Soprintendenza delle Marche invia nota di vincolo n. 2 del 2019, in cui dichiara il vincolo indiretto ex art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004 sull'area di sedime del plesso scolastico stabilendone le limitazioni geometriche della sagoma e fornendo ulteriori indicazioni di tutela; il combinato disposto del vincolo di inedificabilita' assoluta su un'ampia porzione dell'area, meglio specificata nell'allegato 1, e di quello indiretto sopraggiunto rende irrealizzabile il progetto originariamente predisposto; b) Quanto alle vicende soggettive dell'aggiudicatario e alle conseguenti problematiche relative alla stipula del contratto d'appalto: il 4 settembre 2017 Invitalia, designata centrale unica di committenza, indice la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori del polo scolastico unitario CIG: 71826752EB - CUP: J47E17000040001; il 13 dicembre 2017 Invitalia approva la proposta di aggiudicazione dell'intervento al RTI Costituendo Sikelia Costruzioni S.p.a. (mandataria) - Consorzio Ciro Menotti soc. coop. P. A. (mandante) - Mosaico Lavoro societa' coop. (mandante), che ha indicato quali progettisti il costituendo RTP composto da 1AX Architetti associati (mandataria), VIA Ingegneria S.r.l. (mandante), Proimpianti S.r.l. Limes soc. coop. (mandante), per un importo totale offerto di euro 9.823.723,04 (ribasso offerto pari a 14,08700%) al netto di IVA, di cui euro 9.262.262.300 per l'esecuzione dei lavori, euro 230.000,00 per la progettazione esecutiva ed euro 331.460,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il 15 febbraio 2018 Invitalia comunica che, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti e sull'assenza di cause di esclusione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di aggiudicazione prot. 0029507/CT del 13 dicembre 2017 e' divenuto efficace; il 28 gennaio 2020 il Tribunale di Catania con sentenza pubblica n. 16/2020, rep. n. 20018/2020, dichiara il fallimento della Sikelia Costruzioni S.p.a.; la Mosaico Lavoro soc. coop. e' in stato di scioglimento e liquidazione coatta dal 30 gennaio 2020; il 29 febbraio 2020 il Tribunale di Catania, con nota n. 9 del 2020, comunica l'affitto del ramo di azienda della Sikelia Costruzioni S.p.a. al Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. e determina, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, il subentro nella titolarita' di tutti i rapporti ed i diritti inerenti il suddetto ramo d'azienda; il 23 marzo 2020 la societa' «Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.» con sede in Puegnago del Garda (BS), formula proposta irrevocabile di affitto del ramo aziendale di Sikelia Costruzioni S.p.a. denominato «Ramo 1», di cui fa parte anche l'appalto in questione, e dichiara la propria disponibilita' per le eventuali ulteriori attivita' da porre in essere, indicando comunque la consorziata LE.IL. come soggetto esecutore; con la nota prot. CGRTS-0025302-A-22/10/2020 il Consorzio Costruendo comunica che «facendo seguito a tutte le comunicazioni pregresse, a seguito di determinazioni assunte congiuntamente, il Consorzio Costruendo, nella qualita' di capogruppo della costituenda ATI ed il Consorzio Ciro Menotti nella qualita' di mandante confermano di essere pronti a dare corso alle prestazioni progettuali avviate e sospese e si danno disponibili a collaborare all'individuazione della migliore soluzione da adottare per consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto»; con la medesima comunicazione il consorzio Costruendo, in qualita' di affittuario del ramo di azienda della Sikelia S.p.a., indica la consorziata LE.IL. come soggetto esecutore e chiede il subentro alla stessa Sikelia S.p.a. in qualita' di mandataria; in considerazione della disposizione di cui all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art. 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra», non e' stato dato corso alla stipula del contratto, e la procedura risulta allo stato ancora pendente; Considerato che, a seguito dei fatti su richiamati, il Comune di San Ginesio: con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2 ottobre 2020, preso atto dei vincoli culturali richiamati, ha disposto di realizzare presso l'area di via Roma solo una parte delle scuole, identificate in: scuola dell'infanzia, scuola primaria con annesse mensa scolastica e palestra, Istituto di istruzione superiore «A. Gentili» Liceo linguistico e scienze umane (denominato Lotto A, e dislocare presso l'area delle S.A.E. l'Istituto secondario I.P.S.I.A. «R. Frau» settori meccanica - elettronica - automazione e di arredi e forniture d'interni ed annessa palestra, (denominato Lotto B); con delibera di giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021 ha approvato il documento di sintesi di fattibilita' che delinea le nuove previsioni progettuali dei due plessi scolastici, Lotti A e B su richiamati, alternativi al polo unico e le prime disposizioni sull'esproprio per realizzare l'edificio scolastico Lotto B; con nota del 12 marzo 2021, ha chiesto alla struttura commissariale lo svincolo dell'area prospiciente il plesso scolastico sul Lotto A, su cui insistono i campi da tennis, (Lotto C) e la definitiva sistemazione dell'area gravemente distrutta dal passaggio dei mezzi durante le fasi di demolizione del vecchio edificio scolastico e dalla realizzazione delle trincee finalizzate alle indagini archeologiche; con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021 lo stesso comune ha approvato la modifica al documento di sintesi di fattibilita' approvato in data 21 gennaio 2021 definendo i quadri economici dei tre interventi con i seguenti importi: Lotto A - Realizzazione Polo Scolastico Via Roma euro 12.769.057,87; Lotto B - Realizzazione plesso scolastico «Zona SAE» euro 7.453.035,50; Lotto C - Sistemazione area sportiva in via dei Tiratori euro 622.283,36; totale euro 20.844.376,73. Tali importi devono intendersi come stime di previsione ai fini della programmazione suscettibili di variazione, secondo criteri di economicita', a seguito della approvazione dei progetti e dell'esatta definizione dei costi della progettazione e dei lavori, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'art. 12 della presente ordinanza. Considerato che la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto: a) la realizzazione dell'opera in un unico plesso scolastico nel sito inizialmente individuato, e secondo i termini di cui all'ordinanza n. 14 del 2017, e' divenuta impossibile per la presenza di un vincolo di inedificabilita' assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 esistente dal 1984 emerso solo durante la conferenza speciale del 12 giugno 2018 e per il successivo vincolo indiretto di cui all'art. 45 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 apposto il 9 gennaio 2019; b) in relazione alle specificita' degli interventi in oggetto, si rende necessario un programma di recupero coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, originariamente ricompresi in un unico progetto, al fine di pervenire a una razionale distribuzione dei locali adibiti alla didattica e ai servizi connessi, ricollocando in spazi adeguati aule, uffici e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi, cosi' da consentire la ripresa dell'attivita' didattica e amministrativa connessa nel minor tempo possibile, garantendo spazi adeguati a contrastare e limitare i rischi di contagio da COVID-19 e ricostituire il tessuto sociale della citta'; c) l'esecuzione degli interventi relativi ai campi sportivi di cui al Lotto C deve avvenire entro il mese di luglio 2021 per consentirne l'uso durante il periodo estivo in cui il Comune di San Ginesio e' animato da un numero consistente di turisti, e quindi per favorire la ripresa socio-economica della citta'; d) a seguito delle vicende soggettive gia' richiamate, e in mancanza della stipula del contratto di appalto, si e' in presenza della necessita' di individuare i soggetti subentranti a quelli originariamente aggiudicatari; Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi di realizzazione delle sopracitate sedi del polo scolastico del Comune di San Ginesio si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita'; Vista la nota a firma congiunta della costituenda ATI Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. e del Consorzio Ciro Menotti soc. coop. per azioni, con la quale, nel confermare la disponibilita' gia' manifestata con nota del 22 ottobre 2020, «di dare corso alle prestazioni progettuali avviate e sospese», rendendosi «disponibili a collaborare nella individuazione della migliore soluzione da adottare per consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto», le predette societa' chiariscono la composizione della compagine della costituenda ATI, e confermano che «lo studio di progettazione, come in sede di gara, e' RTP 1AX e che l'ATI si fara' carico del rimborso degli oneri del primo progetto esecutivo, rimasto bloccato per le note vicende»; Considerato che sono inseriti nell'ordinanza n. 14 del 2017 gli interventi relativi ai seguenti edifici di proprieta' del Comune di San Ginesio: scuola di infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevi», Istituto di istruzione superiore «A. Gentili», Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» con e relativa stima previsionale di spesa: euro 13.614.320,43; Considerato che dall'istruttoria compiuta dalla struttura commissariale e' emersa l'esigenza di ripristinare l'area sportiva Via dei Tiratori gia' oggetto delle indagini archeologiche preliminari alla progettazione esecutiva del polo scolastico per un importo stimato nel sopracitato documento di sintesi di fattibilita' pari euro 622.283,60, fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento; Ritenuto opportuno, per ragioni di unitarieta', individuare il Comune di San Ginesio come soggetto attuatore dell'intero intervento, secondo quanto previsto dall'ordinanza 110 del 2020, in deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione delle scuole e della sistemazione dei campi sportivi; Ritenuto, pertanto, al fine di ridurre i tempi di affidamento, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 consentendo, per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei servizi relativi ai Lotti B e C, nonche' della progettazione esecutiva di cui al Lotto C, nonche' dei lavori di cui al Lotto C; Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore puo' avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; Ritenuto, per ragioni di tempestivita' e continuita', di consentire per i lavori di cui al Lotto A la stipula del contratto d'appalto con l'impresa che acquisira' il ramo d'azienda della mandataria del RTI aggiudicatario, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in deroga all'art. 30, comma, 14 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto a tal fine che non rilevino eventuali interruzioni intercorse prima della stipula del contratto nel possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che tali requisiti sussistano al momento della stipula del contratto relativo al Lotto A e per tutta la durata del contratto; Ritenuto di attenersi alle condizioni di affidamento del Lotto A stabilendo che i corrispettivi sono determinati applicando alle somme di cui al quadro economico, delibera di giunta comunale n. 44 del 2021 sopra richiamata, lo sconto del 14.087% per i lavori, come da ribasso di aggiudicazione, e del 40% per le prestazioni integrative di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica e definitiva come da media risultante da fonti ufficiali; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Ritenuto di dover derogare all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto; Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sullo schema di ordinanza avente ad oggetto gli interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico nel Comune di San Ginesio, giusta nota in data 30 aprile 2021 prot. n. CGRTS - 12853; Vista la nota acquisita al protocollo in data 7 maggio 2021 al n. CGRTS 13423, con la quale l'ANAC ha rappresentato alcune osservazioni in merito al predetto schema di ordinanza; Vista la nota in data 24 maggio 2021 prot. n. CGRTS 15686, con la quale il Commissario straordinario, nel riscontrare il parere formulato dall'ANAC, ha evidenziato l'avvenuto recepimento di quanto da quest'ultima fatto oggetto di osservazioni, e ha trasmesso il nuovo testo della bozza di ordinanza speciale; Vista la nota acquisita al protocollo in data 27 maggio 2021 n. CGRTS-0016060, con la quale l'ANAC ha riscontrato la sopra richiamata nota del Commissario straordinario e, nell'evidenziare l'avvenuto superamento dei rilievi precedentemente formulati in merito al Lotto A, rileva tuttavia come nella nuova bozza di ordinanza speciale, in merito alle vicende soggettive riguardanti sempre il predetto Lotto A, non venga detto nulla in merito alle sorti della «dell'altra mandante - la Mosaico Lavoro soc. coop.»; Dato atto che, con riguardo all'ulteriore rilievo formulato dall'ANAC, lo stesso possa ritenersi superato alla luce della nota a firma del RUP della procedura di gara, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 28 maggio 2021 al n. CGRTS-0016145-A, nella quale si chiarisce che la Mosaico Lavoro soc. coop., nei verbali di gara e nei provvedimenti successivi, e' stata indicata, per mero errore materiale, quale mandante mentre, di contro, nell'ambito della predetta procedura di gara, era stata indicata dal Consorzio Ciro Menotti soc. coop. come consorziata esecutrice; Considerato che, alla luce della specificita' della vicenda relativa alla realizzazione del nuovo polo scolastico nel Comune di San Ginesio, il Commissario straordinario ha richiesto e ottenuto dalla cabina di coordinamento l'autorizzazione ad apportare le necessarie modifiche all'ordinanza a seguito di osservazioni da parte di ANAC; Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza; Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' scolastica e sportiva giovanile, in ragione delle vicende esposte in premessa e dell'impossibilita' di realizzare l'opera in presenza dei vincoli di inedificabilita' di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sulla base della deliberazione del consiglio comunale di San Ginesio con cui, preso atto dei vincoli richiamati, e' stato disposto di realizzare presso l'area di via Roma solo una parte delle scuole, denominata Lotto A, e di dislocare presso l'area delle S.A.E. l'altra parte, denominata Lotto B, per la realizzazione di un nuovo polo scolastico all'interno del centro storico, e' individuato e approvato il complesso degli interventi unitari e coordinati, identificati di seguito con relativa stima previsionale; a) Lotto A: realizzazione del plesso scolastico, conforme alla classificazione di edificio strategico di classe d'uso IV ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, comprensivo della scuola dell'infanzia «G. Ciarlantini», della scuola primaria «F. Allevi», dell'Istituto di istruzione superiore «A. Gentili», con annessi mensa, palestra e sala convegni, situato nell'area adiacente la Via Roma e le mura urbiche di Via dei Tiratori, nonche' contermine all'Ospedaletto dei pellegrini, per un importo stimato di euro 12.769.057,87 di cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio; b) Lotto B: realizzazione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» e annessa palestra, anch'essi conformi alla classificazione di edificio strategico di classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle norme tecniche per le costruzioni, per un importo stimato di euro 7.453.035,50 di cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio; c) Lotto C: ripristino dell'area sportiva di Via dei Tiratori contermine al Lotto A, per un importo stimato di euro 622.283,36 di cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio. 2. L'ubicazione, la natura e tipologia degli interventi, i relativi oneri, comprensivi di quelli afferenti all'attivita' di progettazione e alle prestazioni specialistiche relative a ciascun intervento di cui al comma 1 sono indicati nell'Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 3. Ferma restando la valutazione da parte delle Autorita' competenti in merito alle eventuali responsabilita' sulle vicende pregresse relative alla realizzazione dell'intervento aggiudicato con procedura negoziata CIG: 71826752EB - CUP: J47E17000040001, si determina di procedere secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza ai fini di risolvere le criticita' e in relazione alla estrema urgenza dell'intervento, nonche' per evitare o contenere eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie che, qualora dovessero comunque insorgere, saranno definite con le modalita' di cui alla parte VI del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle determinazioni preventive del collegio tecnico consultivo, previsto ai sensi dell'art. 6 del decreto- legge n. 76 del 2020.