IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che, all'art. 13, istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, in luogo del soppresso ISVAP; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare l'art. 18, comma 1, secondo il quale gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi; Visto altresi', il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli; Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 18, la copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e che i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 14 febbraio 1992 che, in attuazione dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha individuato i meccanismi assicurativi semplificati in relazione all'obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima, disciplinando i relativi controlli; Rilevata la necessita' di individuare i suddetti meccanismi assicurativi semplificati, nonche' di disciplinare i relativi controlli in attuazione del decreto legislativo n. 117 del 2017, con adeguamento della disciplina gia' recata, ai medesimi fini, dal citato decreto interministeriale del 1992 attuativo della precedente legge quadro sul volontariato; Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore 1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attivita', anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1.