IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l'individuazione degli  enti  strutturalmente  deficitari
sulla base dell'apposita tabella, da  allegare  al  rendiconto  della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
presentino valori deficitari; 
  Visto l'art. 228, comma 5, del citato decreto legislativo il  quale
stabilisce che al rendiconto sono allegati la tabella  dei  parametri
di riscontro della situazione di  deficitarieta'  strutturale  ed  il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
  Visto l'art. 243 del medesimo decreto  legislativo,  il  quale,  ai
commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali  in
materia di copertura del costo di alcuni servizi: 
    gli enti locali strutturalmente deficitari di cui  al  richiamato
art. 242; 
    sino all'adempimento,  gli  enti  locali  per  i  quali  non  sia
intervenuta nei termini di  legge  la  deliberazione  del  rendiconto
della gestione e gli enti locali che non inviino il rendiconto  della
gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta
giorni dal termine previsto per la deliberazione; 
    gli enti  locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario per la durata del risanamento; 
  Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo  unico,
il quale prevede che i comuni e le province che  fanno  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi di cui al precedente art. 243, comma 2; 
  Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che
i controlli centrali in materia di  copertura  del  costo  di  taluni
servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e  che  i
tempi e le modalita' per la presentazione ed  il  controllo  di  tale
certificazione   sono   determinati   con   decreto   del   Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del  15  ottobre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 268 del 28  ottobre  2020,  con  il  quale  sono  state
fissate le modalita' della certificazione di cui trattasi per  l'anno
2019; 
  Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita'
per l'esercizio finanziario 2020; 
  Valutato  che,  ai   sensi   del   citato   art.   242,   ai   fini
dell'individuazione  degli  enti   strutturalmente   deficitari,   il
rendiconto della gestione  da  considerarsi  e'  quello  relativo  al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi,  nel
caso di specie, quello dell'esercizio 2018; 
  Considerato che con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018  -
della cui pubblicazione sul sito  internet  dipartimentale  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019
-   sono   stati   approvati   i   parametri   obiettivi   ai    fini
dell'individuazione  degli   enti   in   condizione   strutturalmente
deficitaria per il triennio 2019-2021; 
  Valutato che il triennio di applicazione di tali parametri  decorre
dall'anno  2019  con  riferimento   alla   data   di   scadenza   per
l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per
legge, dei  quali  la  tabella  contenente  i  parametri  costituisce
allegato, e che, pertanto, gli stessi trovano applicazione a  partire
dagli   adempimenti   relativi   al   rendiconto    della    gestione
dell'esercizio  finanziario  2018  e  al   bilancio   di   previsione
dell'esercizio finanziario 2020; 
  Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione
per l'anno 2019 della copertura del costo di gestione dei servizi  di
cui al citato art. 243,  approvati  con  il  richiamato  decreto  del
Ministero dell'interno del 15 ottobre 2020, debbano essere modificati
ed approvati, nella  parte  tabellare,  per  l'esercizio  finanziario
2020; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 26 ottobre 2021, che ha espresso parere favorevole sul testo  del
presente decreto; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo  1994  concernenti  la  delega,  alle   Prefetture   -   Uffici
territoriali  del  Governo,  delle  funzioni   di   controllo   delle
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei  costi
di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione  delle  sanzioni
di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e  -
Serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Approvazione dei modelli 
 
  1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni  nonche'  per
province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano  in
condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art.  242  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione,  sulla
base delle  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  2020,
della copertura del costo  complessivo  di  gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani
e del servizio di acquedotto. 
  2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla  presentazione  della
certificazione del costo dei servizi nel caso in cui  permanga,  alla
data indicata al successivo art. 2, la condizione di  assoggettamento
ai controlli centrali. 
  3. Gli enti locali di cui  all'art.  243,  comma  7,  dello  stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui  all'art.  265,
comma 1, del medesimo decreto. 
  4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno  fatto
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto  legislativo  n.  267
del 2000 sono tenuti  alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il periodo di durata  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale.