IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre  2018,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni  della
Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10  gennaio  2019,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1,  comma  4
della  sopra  citata  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  6
settembre 2018 e' integrato di euro 3.250.000,00 per il completamento
delle attivita' di cui all'art. 25, comma 2,  lettere  a)  e  b)  del
decreto legislativo n. 1/2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019  con
la quale lo stato di emergenza in conseguenza  degli  eventi  sismici
che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a  far  data
dal 16 agosto 2018 e' prorogato di dodici mesi e lo  stanziamento  di
risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio  dei
ministri del 6 settembre 2018 e' integrato di euro  2.000.000,00  per
il proseguimento degli interventi di cui alla lettera a) del comma  2
dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica» ed in particolare  l'art.  15,  comma  2  il
quale prevede che lo stato di emergenza dichiarato con  delibera  del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018  possa  essere  prorogato
fino a una durata  complessiva  di  tre  anni  secondo  le  modalita'
previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  20  aprile  2020,
con la quale e' stato prorogato di dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni  della
Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con
cui lo stanziamento di risorse di cui  all'art.  1,  comma  4,  della
sopra citata delibera del Consiglio  dei  ministri  del  6  settembre
2018, e' integrato di euro 1.633.000,00 a valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  per  il  proseguimento  delle
attivita' di cui alla  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  25  del
medesimo decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  aprile  2021,
con la quale e' stato prorogato di sei mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eventi sismici che hanno  colpito  i  comuni  della
Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 21 settembre 2018, n. 547, recante: «Primi interventi urgenti  di
protezione civile in  conseguenza  degli  eventi  sismici  che  hanno
colpito i comuni della Provincia di Campobasso  a  far  data  dal  16
agosto 2018»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 6 ottobre 2018, n. 550, del 15 febbraio 2019, n. 576 e del
15 dicembre 2020, n. 724, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile in  conseguenza  degli  eventi  sismici  che  hanno
colpito i comuni della Provincia di Campobasso  a  far  data  dal  16
agosto 2018»; 
  Visto  il  capo  II  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici», che  ha  previsto  disposizioni  relative
agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea; 
  Visti,  in  particolare,  l'art.  6  del  citato  decreto-legge  n.
32/2019, che  prevede,  al  fine  di  effettuare  interventi  per  la
riparazione e la  ricostruzione  degli  immobili,  l'assistenza  alla
popolazione e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  della
Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal
16 agosto 2018, che il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
proprio decreto, nomini, fino al 31  dicembre  2021,  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei suddetti comuni;
l'art.  7,  recante  «funzioni  dei  Commissari  straordinari»  e  in
particolare il comma 1 che dispone, tra l'altro, che  il  commissario
straordinario per il Molise operi in  raccordo  con  il  Dipartimento
della protezione civile e con il  commissario  delegato  nominato  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 547  del  21  settembre  2018,  provvedendo  tra
l'altro alle attivita' relative  all'assistenza  alla  popolazione  a
seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche  avvalendosi
delle eventuali risorse residue presenti nella contabilita'  speciale
intestata al commissario delegato di  cui  all'art.  2  della  citata
ordinanza  n.  547/2018,  che  vengono  all'uopo   trasferite   sulla
contabilita' speciale del commissario  straordinario  del  Molise  ai
sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
luglio 2020 con il quale il presidente della Regione Molise e'  stato
nominato fino al 31 dicembre 2021,  in  attuazione  dell'art.  6  del
decreto-legge  n.   32/2019,   commissario   straordinario   per   la
ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di  Campobasso
colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Molise con  nota  del  29  ottobre
2021; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Molise  e'   individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
547 del  21  settembre  2018,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'arch.  Manuele  Brasiello,
direttore del Dipartimento IV della  Regione  Molise  e'  individuato
quale  soggetto  responsabile   delle   iniziative   finalizzate   al
completamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547/2018 e nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla
data di adozione  della  presente  ordinanza.  Il  predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti.  Il  soggetto  responsabile  opera  in  raccordo  con  il
presidente della Regione Molise, nominato commissario  straordinario,
ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 32/2019,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2020,  fino  alla
scadenza ivi prevista, per la ricostruzione nei territori dei  comuni
colpiti dagli eventi sismici in premessa. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  il
Presidente  della  Regione  Molise,  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 547/2018, provvede ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Molise, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6100,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 547/2018,  che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  6
settembre  2022.  Le  eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d) del  decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Molise che provvede, anche avvalendosi dei soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 novembre 2021 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Curcio