IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20  settembre  2004,  n.  245  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8  settembre  2021  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5 per cento», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera
a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla
legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare
l'art. 1, comma 1, che proroga lo stato di emergenza  nazionale  fino
al 31 dicembre 2021; 
  Considerato  il  protrarsi  dell'emergenza  sanitaria   a   livello
nazionale e mondiale; 
  Vista la determina AIFA  del  30  settembre  2021,  n.  114586,  di
inserimento  del  medicinale  anakinra  nell'elenco  dei   medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti
adulti ospedalizzati con polmonite da COVID-19 moderata/severa e  con
livelli  di  plasma  Soluble  Urokinase-Type  Plasminogen   Activator
Receptor (suPAR)  ≥  6ng/ml,  nel  caso  di  carenza  del  medicinale
tocilizumab; 
  Considerato che  la  popolazione  interessata  al  trattamento  con
anakinra  per  l'indicazione  di  cui  alla  determina  AIFA  del  30
settembre  2021,  n.  114586,  e'  diversa  da  quella  destinata  al
trattamento con tocilizumab ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.
648; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione straordinaria del 22 ottobre 2021; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 24 novembre 2021 n. 61 - punto n. 2; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   mantenere   il   medicinale   «anakinra»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento  dei  pazienti  adulti  ospedalizzati  con
COVID-19  grave  e  con  livelli  di  plasma  Soluble  Urokinase-Type
Plasminogen Activator Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml, a prescindere  dalla
carenza di tocilizumab; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 2 della determina AIFA del 30 settembre 2021, n.  114586,
relativo all'indicazione terapeutica per cui il  medicinale  ANAKINRA
e' inserito, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione  unica
del farmaco, e' sostituito dal comma 2 del presente articolo. 
  2. Il  medicinale  anakinra  e'  erogabile,  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dei pazienti  adulti
ospedalizzati  con  polmonite  da   COVID-19   moderata/severa   (con
pO2/FiO2>150, e non sottoposti a C-PAP o  ventilazione  meccanica)  e
con livelli di plasma Soluble  Urokinase-Type  Plasminogen  Activator
Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml, nel rispetto  delle  condizioni  per  esso
indicate nell'allegato alla determina AIFA del 30 settembre 2021,  n.
114586.