IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla  Comunita'  europea  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 4, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  successive  modifiche   ed
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'articolo  1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri
per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  179
del 5 dicembre 2019, recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n.  89
in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  53
del 24 marzo 2020,  relativo  al  regolamento  recante  modifica  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020; 
  Vista la direttiva generale del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sull'azione amministrativa  e  sulla  gestione
per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale 1° marzo 2021  n.
99872, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo  2021  al  n.
166; 
  Vista la  direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  delle  politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica
per l'anno 2021, adottata con d.d.  n.  130519  del  18  marzo  2021,
registrata dall' U.C.B. al numero 215 in data 1° aprile 2021, con  la
quale  il  direttore  generale  della  PEMAC,  in  coerenza  con   il
rispettivo decreto di incarico, e' autorizzato alla firma degli  atti
e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista la direttiva  direttoriale  della  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura per  l'anno  2021,  adottata  con
d.d. n. 148932 del 30 marzo 2021, registrata  dall'U.C.B.  al  numero
222 in data 1° aprile 2021; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  31  gennaio  2019,  registrato
all'Ufficio centrale del bilancio il  21  febbraio  2019,  n.  78,  a
decorrere  dal  24  gennaio  2019,  il  dott.  Riccardo  Rigillo   e'
inquadrato dirigente di  prima  fascia  del  ruolo  dei  dirigenti  -
Sezione  A,  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020  al
n. 780, con il quale e' stato conferito  al  dott.  Riccardo  Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visti in  particolare  gli  articoli  6,  7  e  14,  relativi  alla
costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di  produttori
del settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1419/2013   della
Commissione del 17 dicembre 2013, relativo  al  riconoscimento  delle
organizzazioni di produttori; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca; 
  Vista la documentata istanza del 30 aprile 2021 trasmessa  a  mezzo
PEC il 3 maggio 2021 e la successiva integrazione del 15 maggio 2021,
pervenuta  a  mezzo  PEC  il  17  maggio   2021,   presentate   dalla
organizzazione produttori  «Associazione  produttori  pesca  societa'
cooperativa per azioni», con sede in Ancona a via Vanoni, 4 , ai fini
del riconoscimento come organizzazione di  produttori  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1379/2013, per  la  pesca  della  specie  Aguglia
(Belone  belone),  Aquila  di  mare  (Myliobatis  aquila),   Aragosta
(Palinurus  elephas),  Aringa  (Clupea  Harengus),  Astice   (Homarus
gammarus),  Boga  (Boops  boops),  Branzino  (Dicentrarchus  labrax),
Busbana  (Trisopterus  minutus),  Calamaretto  (Alloteuthis   media),
Calamaro (Loligo vulgaris), Canestrello (Aquipecten spp), Capasanta o
Conc. S. Giacomo (Pecten jacobeaus), Cefalo o Calamita o Botolo (Liza
ramada), Cepola (Cepola  macrophtalma);  Cernia  o  dotto  (Polyprion
americanus); Coda di gambero rosa (Parapenaeus longirostris); Code di
Mazzancolle (Penaeus Kerathurus); Corvina  (Sciaena  umbra);  Dentice
(Dentex  dentex);  Fragolino  (Pagellus  erythrinus);  Gallinella   o
cappone  (Chelidonichtys   lucerna);   Gambero   rosa;   (Parapenaeus
longirostris);  Gattuccio  (Scyliorhinus  canicula);   Ghiozzo   nero
(Gobius niger); Grancevola o Granceola (Maja squinado);  Granchio  di
strascico  (Liocarcinus  depurator);  Granchio  melograno  o  Calappa
(Calappa  granulata);  Gronco  (Conger  conger);  Lanzardo   (Scomber
japonicus); Leccia (Lichia amia); Linguattola (Citharus  linguatula);
Luccio  di   mare   (Sphyraena   sphyraena);   Lumachino   (Nassarius
mutabilis);   Lumacone    (Cassidaria    echinophora);    Mazzancolla
(Melicertus   kerathurus);   Melu'   o   Potassolo    (Micromesistius
poutassou);  Menola  (Spicara  spp.);  Molo  o  Merlano   (Merlangius
merlangus);  Mormora  (Lithognatus  mormyrus);  Moscardino   (Eledone
spp.); Moscardino bianco (Eledone cirrhosa); Murena (Muraena Helena);
Murice (Hexaplex  trunculus);  Murice  spinoso  (Bolinus  brandaris);
Musdea  o   Mostella   (Phycis   blennoides);   Nasello   (Merluccius
merluccius); Natica (Naticarius  Stercusmuscarum);  Occhiata  (Oblada
melanura); Ombrina (Umbrina cirrosa); Orata (Sparus aurata);  Ostrica
piatta  (Ostrea  edulis);  Pagro  (Pagrus  pagrus);  Palamita  (Sarda
sarda); Palombo (Mustelus  mustelus);  Pannocchia  (Squilla  mantis);
Passera (Platichthys flesus); Pesce balestra (Balistes  Spp.);  Pesce
prete (Uranoscopus scaber);  Pesce  S.  Pietro  (Zeus  faber);  Pesce
sciabola (Lepidopus caudatus);  Pesce  serra  (Pomatomus  saltatrix);
Pesce  spada  (Xiphias  gladius);  Pie'   di   pellicano   (Aporrhais
pespelecani); Polpo  (Octopus  vulgaris);  Rana  pescatrice  (Lophius
piscatorius); Rapana Venosa (Rapana  Venosa);  Razza  chiodata  (Raja
clavata); Razza occhialina (Raja  miraletus);  Razza  Stellata  (Raja
asterias);  Ricciola  (Seriola  dumerili);  Rombo  chiodato   (Psetta
maxima); Salpa (Sarpa  salpa);  Sarago  maggiore  (Diplodus  sargus);
Sarago sparaglione (Diplodus sargus);  Scampo  (Nephros  norvegicus);
Scorfano (Scorpaena scrofa); Scorfano nero grande (Scorpaena porcus);
Scorfanotto (Scorpaena notata); Seppia (Sepia officinalis); Seppiette
(Sepia elegans); Sgombro (Scomber scombrus);  Soaso  o  rombo  liscio
(Scophthalmus rhombus); Sogliola  (Solea  solea);  Sogliola  fasciata
(Microchirus  variegatus);  Spinarolo  (Squalus  acanthias);  Spratto
(Sprattus sprattus); Suacia (Arnoglossus laterna); Suro  o  Sugarello
(Trachurus trachurus); Tonnetto (Euthynnus alletteratus); Tonno rosso
o  Tonno  (Thunnus  thynnis);  Totano  (Illex   coindetii);   Tracina
(Trachinus Spp.); Triglia di  fango  (Mullus  barbatus);  Triglia  di
scoglio (Mullus surmuletus); Verdesca (Prionace glauca); 
  Considerato che la suddetta organizzazione di  produttori,  formata
in  societa'   cooperativa   per   azioni   alla   quale   aderiscono
quarantaquattro imprese, risulta essere regolarmente  costituita  con
atto in data 27 marzo 2021, registrato il 1° aprile 2021,  repertorio
n. 68.389, fascicolo n. 30.846, per dott. Stefano Sabatini notaio  in
Ancona, iscritto al ruolo del Distretto notarile di detta citta'; 
  Visto  lo  statuto  della  suddetta  organizzazione  di  produttori
allegato all'atto costitutivo medesimo; 
  Visti gli atti  da  cui  risulta  che  la  suddetta  organizzazione
persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n.  1380/2013  in
base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento  (UE)
n.  1379/2013  e  corrisponde,  altresi',   ai   requisiti   per   il
riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n.
1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013; 
  Vista la relazione illustrativa della richiedente organizzazione di
produttori che evidenzia come nel Circondario  marittimo  di  Ancona,
ove sono dislocati i quarantaquattro pescherecci di cui alle  imprese
armatrici  costituenti  l'organizzazione   produttori   «Associazione
produttori pesca societa' cooperativa  per  azioni»  -  relativamente
alla pesca delle specie per le quali viene chiesto il  riconoscimento
- in relazione  al  numero  di  imbarcazioni  ed  alle  quantita'  di
prodotto ittico catturato dalle stesse,  consente  di  rispettare  il
requisito circa lo svolgimento «di un'attivita' economica sufficiente
sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso,  in
particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume  di
produzione commercializzabile»; 
  Vista la nota della Capitaneria di porto di Ancona prot.  n.  22682
del 20 luglio 2021 con la quale la medesima Autorita' marittima, dopo
aver provveduto ad acquisire i necessari dati per ciascuno degli anni
2018,  2019  e  2020,  ha  verificato   che   le   imprese   aderenti
all'Associazione in parola hanno di fatto commercializzato  oltre  il
50%  del  prodotto  ittico  calcolato  sul  totale  delle   quantita'
commercializzate  dai  mercati  ittici  presenti  nel   Compartimento
marittimo di Ancona ed il 55% del valore di produzione e che, ove  si
considerasse quale zona di riferimento il  Circondario  marittimo  di
Ancona,  tali  percentuali  sarebbero  entrambe  di  oltre  il   95%,
confermando  quindi  lo  svolgimento   «di   un'attivita'   economica
sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su  parte
di esso»; 
  Considerato che  la  organizzazione  di  produttori  in  questione,
attraverso il  numero  dei  soci  e  relativamente  all'attivita'  di
cattura dei pescherecci, svolge  un'attivita'  economica  sufficiente
relativamente al volume di produzione commercializzabile delle specie
per le quali ha chiesto il riconoscimento e  soddisfa,  pertanto,  il
requisito inerente all'attivita' economica svolta,  di  cui  all'art.
14, paragrafo 1 b) del regolamento (UE) n. 1379/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art.
14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti  gli  effetti
eventuali  e  conseguenti  a  norma  di  legge,  l'organizzazione  di
produttori «Associazione produttori pesca  societa'  cooperativa  per
azioni», con sede in Ancona via Vanoni, 4, per la pesca delle  specie
ittiche di cui al successivo art. 2.