IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina n. 1011/2021 del 30 agosto 2021, concernente  la
riclassificazione di specialita' medicinali  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  del  medicinale
«Terrosa» (teriparatide), il cui integrale e' stato pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 10  settembre
2021; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  per
erronea indicazione delle condizioni negoziali ivi contenute all'art.
1; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
      Rettifica della determina n. 1011/2021 del 30 agosto 2021 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determin 1011/2021  del
30 agosto  2021,  concernente  la  riclassificazione  di  specialita'
medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537  del  medicinale  «Terrosa»  (teriparatide),  il   cui
integrale  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 217 del 10 settembre 2021: 
    dove e' scritto: 
      Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    leggasi: 
      E' stata negoziata una riduzione di prezzo  sia  per  la  nuova
confezione che per quella gia' rimborsata. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale.