IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale  di  protezione
civile, partecipa  alle  attivita'  di  assistenza  alle  popolazioni
colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Considerato che il giorno 5  novembre  2021  nel  territorio  della
capitale della Sierra Leone,  Freetown,  un  incidente  ha  provocato
l'esplosione  di  un'autocisterna  di  carburante  che  ha  innescato
ulteriori rilevanti esplosioni; 
  Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso,  e'
in atto una grave situazione di emergenza che  ha  provocato  diverse
vittime e centinaia di feriti, ulteriormente aggravato dalla mancanza
di  personale  medico  specializzato  per  fronteggiare  il  contesto
determinatosi; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18  novembre  2021
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di  emergenza  in
conseguenza  degli  eventi  che  il  giorno  5  novembre  2021  hanno
interessato la capitale della Sierra Leone; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle
carte di credito presso il medesimo dipartimento; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del
disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12  settembre
2012, sull'utilizzo delle carte di credito del dipartimento; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche
mediante la piena e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle
strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13
del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la situazione di emergenza determinatasi  nel  territorio
della capitale della Sierra Leone, Freetown, a seguito  degli  eventi
calamitosi di cui  in  premessa,  il  Dipartimento  della  protezione
civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative
e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e  13  del  decreto
legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  e  successive   modificazioni,
interviene a supporto delle  autorita'  competenti  della  Repubblica
interessata  per  garantire  il   soccorso   e   l'assistenza   della
popolazione in raccordo con  l'Emergency  Response  and  Coordination
Center (ERCC) della Commissione  europea  (DG-ECHO)  nell'ambito  del
Meccanismo unionale di protezione civile. 
  2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di
assistenza e soccorso di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre che
di personale del medesimo dipartimento, di personale sanitario munito
delle necessarie qualificazioni specialistiche operante in  strutture
del Servizio sanitario nazionale,  anche  private  convenzionate,  di
strutture  sanitarie  private  non  convenzionate  con  il   medesimo
servizio, di personale sanitario libero professionista  convenzionato
con il citato servizio, nonche' di attrezzature e materiali,  inclusi
materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessita',  con  oneri
posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.