IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che il giorno 5 novembre 2021 nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, un incidente ha provocato l'esplosione di un'autocisterna di carburante che ha innescato ulteriori rilevanti esplosioni; Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha provocato diverse vittime e centinaia di feriti, ulteriormente aggravato dalla mancanza di personale medico specializzato per fronteggiare il contesto determinatosi; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi che il giorno 5 novembre 2021 hanno interessato la capitale della Sierra Leone; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo dipartimento; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2012, sull'utilizzo delle carte di credito del dipartimento; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO) nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile. 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre che di personale del medesimo dipartimento, di personale sanitario munito delle necessarie qualificazioni specialistiche operante in strutture del Servizio sanitario nazionale, anche private convenzionate, di strutture sanitarie private non convenzionate con il medesimo servizio, di personale sanitario libero professionista convenzionato con il citato servizio, nonche' di attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessita', con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.